EUIPO modifiche Reg UE 2015-2424 presentabili entro il 23 settembre 2016. Pertanto è quasi alla scadenza il termine per le modifiche alle classificazioni dei marchi dell’Unione Europea – già marchi comunitari – ex art. 28, paragrafo 8, del RMUE, modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo. Il periodo di transizione pari a sei mesi scadrà il 23 settembre 2016. Entro tale data i titolari di marchi registrati, depositati prima del 22 giugno 2012, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo di tale classe come meglio individuati dalla Classificazione di Nizza.

Questo significa che a partire dalla fine del periodo transitorio, 23 settembre 2016, i marchi con titoli di classi saranno interpretati in base al loro significato letterale a prescindere dalla data di deposito.

Il 15 febbraio 2016 il Direttore esecutivo dell’EUIPO ha emanato una comunicazione che definisce il quadro dei procedimenti dinanzi all’Ufficio atti a iscrivere nel registro una dichiarazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 8, RMUE.

La comunicazione 1/2016 del Direttore esecutivo relativa all’attuazione dell’articolo 28, RMUE, contiene un elenco non esaustivo di esempi di prodotti e servizi chiaramente non coperti dal significato letterale delle indicazioni generali dei titoli delle Classi di Nizza. In più, tramite i riscontri, degli utenti l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale ha stilato un ulteriore elenco, sempre non esaustivo, di termini che si ritiene non siano chiaramente coperti dal significato letterale del titolo della classe rispettiva ai fini delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 8, RMUE. Tale elenco è inteso come guida per i titolari di marchi che desiderano presentare dichiarazioni ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 8, RMUE.

In base al contenuto delle dichiarazioni, come previsto al paragrafo 8 della comunicazione 1/2016, si considerano passibili di ricusazione:

• Le rivendicazioni relative all’intero elenco alfabetico;
• L’uso di espressioni non chiare, imprecise o non specifiche;
• Le dichiarazioni relative a prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del titolo della classe;
• Le dichiarazioni relative a prodotti o servizi non contenuti nell’elenco alfabetico in questione.

Ovviamente devono essere soddisfatti alcuni requisiti perché le domande possano essere accolte da parte dell’Ufficio. Si tratta di requisiti formali

• Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione 23/09/2016
• Correttezza della lingua dell’istanza
• Corretta individuazione del marchio
• Corretta identificazione del titolare
• Eventuale nomina di rappresentante
Marchio Unione Europea (MUE) depositato prima del 22/06/2012
• MUE registrato
• MUE che copre l’intero titolo della classe

La dichiarazione dovrà contenere l’indicazione di prodotti e servizi che vanno oltre il significato letterale del titolo della classe e l’indicazione di prodotti e servizi che compaiono nell’elenco alfabetico in vigore all’atto del deposito del Marchio dell’Unione Europea.