Per la protezione novità vegetali è stata sottoscritta nel 1961 a Parigi un’apposita Convenzione, modificata successivamente. La nuova varietà vegetale è “un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che può essere definito in base a caratteri risultanti da un certo genotipo o da una data combinazione di genotipi“. Detto insieme deve essere distinto da ogni altro insieme vegetale e deve essere riproducibile senza la perdita dei propri caratteri.

Requisiti per la protezione novità vegetali sono: la novità, la stabilità, l’omogeneità e la distinzione. Anche per le novità vegetali la durata è di 20 anni, ad esclusione delle piante a fusto legnoso la cui privativa dura 30 anni.

Sia la domanda di protezione novità vegetali che la concessione della nuova varietà vegetale conferiscono al titolare il diritto di accedere alla protezione doganale, ovvero a richiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti, o presumibilmente tali, che vengono fermati.

Per ulteriori informazioni in merito alla protezione novità vegetali non esitate a contattarci.