La tutela del diritto d’autore si attua per garantire, a colui che realizza un’opera dell’ingegno di carattere creativo, diritti morali ed economici.

La tutela che l’ordinamento italiano offre si estende a varie tipologie di opere d’ingegno quali software, format televisivi e, più in generale, diritti connessi alle arti visive, musicali, letterarie.

Ad esempio la tutela del software, cioè la parte immateriale dei computer, tablet o smartphone, può essere concessa al pari di un brevetto qualora contenga uno o più algoritmi che riescano ad essere, dal punto di vista tecnico-brevettuale innovativi rispetto a quanto già noto.
Qualora il software non sia brevettabile o qualora si richieda un’ulteriore protezione, sarà possibile proteggerlo anche quale diritto d’autore. In tal caso l’autore avrà la facoltà di proteggerlo al pari, ad esempio, di un’opera letteraria. Ovviamente è richiesta l’originalità del software, e nel caso di tutela dello stesso, l’autore ha diritto ad effettuare la produzione, la traduzione o qualunque altro adattamento o sistema di distribuzione ritenga utile.

Ugualmente può essere protetto un format televisivo o un’opera letteraria. La legge sul diritto d’autore consente di proteggere dal plagio le opere letterarie, musicali, cinematografiche, i disegni, le fotografie ed i software. Ciò che si protegge non è l’idea in sé di fornire un certo servizio o di realizzare una certa opera, ma il modo in cui essa si esprime.

Un autore, tramite il deposito di un’opera, acquista sulla medesima il diritto esclusivo di riproduzione, di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di elaborazione e trasformazione, che può eventualmente cedere ad altri. La tutela diritto d’autore concessa all’opera inedita può essere rinnovata qualora l’opera non sia stata diffusa.

Il diritto d’autore, per quanto concerne il contenuto patrimoniale, ha una durata limitata nel tempo che decorre dal momento della creazione dell’opera fino a 70 anni dalla morte dell’autore o dell’ultimo dei coautori. Qualora l’autore sia sconosciuto o noto con uno pseudonimo non riconducibile ad alcuno, la durata dello sfruttamento patrimoniale è di 70 anni a partire dalla prima pubblicazione.
Altre tipologie di opere si avvalgono di tempi di sfruttamento patrimoniale differenti: ad esempio le opere fotografiche e cinematografiche durano 70 anni dalla loro creazione..

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