La tutela software è prevista e disciplinata in base alla legge sul diritto d’autore a seguito della modifica introdotta con il Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992 n. 518.
Il software viene tutelato, come opera dell’ingegno, al pari di uno scritto letterario. Si tutela quindi il codice sorgente che dovrà essere caratterizzato dai requisiti minimi di creatività e forma compiuta. Anche nel caso del software per elaboratore, come per la tutela format televisivo, viene tutelata la forma espressiva e non il contenuto dell’opera.
Il diritto patrimoniale dell’autore o dei coautori del software decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della sua creazione e ha una durata di 70 anni.
La corretta strategia di protezione, che in determinati casi può essere integrata tramite una domanda di deposito brevetto d’invenzione ed una contrattualistica adatta, consentono al titolare del software proteggerlo e sfruttarlo, economicamente, nel modo migliore.

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