Il sapore di un alimento non può beneficiare della tutela del diritto d’autore. La decisione è della Corte di giustizia dell’UE, in relazione al caso di un’azienda olandese produttrice di formaggio.
La sentenza della Corte risponde a una controversia riguardante due aziende olandesi che producono formaggio.
Nel dettaglio la società Levola si è rivolta alla corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) chiedendo ai giudici di far terminare la produzione e la vendita di un formaggio di un’altra azienda olandese, Smilde, poiché avrebbe violato il diritto d’autore.
La Levola, infatti, detiene i diritti di proprietà intellettuale di un formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche, il cui sapore è stato riprodotto da un formaggio commercializzato dalla Smilde.
La corte di appello olandese, chiamata a pronunciarsi, si è rivolata alla Corte di giustizia dell’UE, chiedendo se il sapore di un alimento possa beneficiare della tutela data dalla direttiva europea sul diritto d’autore, che salvaguardia ciò che è classificato come “opera”, cioè come l’espressione di una creazione intellettuale originale, identificabile con sufficiente precisione e obiettività.
Questa possibilità, secondo la Corte non è estendibile al sapore di un alimento, in quanto l’identificazione del sapore si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili. E quindi il sapore non è classificabile come opera.