L’Accordo di Lisbona per la protezione delle Denominazioni di Origine è stato adottato nel 1958 e rivisto nel 1967 a Stoccolma. La sua operatività è datata 25 settembre 1966 ed è gestito dal World Intellectual Property Organization (WIPO) con sede a Ginevra.
L’Accordo di Lisbona è uno speciale accordo redatto in base all’art. 19 della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale. Ciascun Paese aderente alla Convenzione di Parigi può ratificare l’Accordo di Lisbona.
L’Accordo di Lisbona è stato ideato per prevenire fattispecie di concorrenza sleale nonché uniformare le modalità di protezione delle Denominazioni di Origine in favore dei consumatori.
L’art. 1 dell’Accordo di Lisbona dice che per ottenere tutela della Denominazione di Origine, questa deve essere “riconosciuta” e “protetta” nel Paese di origine. Ciò significa che il Paese di origine riconosce la qualità del prodotto. Il riconoscimento di tale denominazione avviene tramite procedimento legislativo, decisione giudiziale o altra forma.
I vantaggi della tutela della Denominazione di Origine attraverso l’Accordo di Lisbona sono diversi. Quello maggiormente interessante rappresenta la protezione, senza alcun onere di rinnovo, per il medesimo periodo di tempo per il quale è tutelata nel Paese di origine.
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