Per protezione biotecnologie si intende quel brevetto in cui sono presenti nuove modificazioni genetiche apportate ad un dato materiale biologico. Non sono brevettabili le razze animali né i procedimenti biologici atti alla loro produzione così come per la produzione di un intero corpo umano.
La legge prevede la possibilità di brevettare di un isolato elemento del corpo umano.

Sia la domanda che la concessione per la protezione biotecnologie conferiscono al titolare del brevetto il diritto di accedere alla protezione doganale, ovvero a richiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti, o presumibilmente tali, che vengono fermati.

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