Il nuovo regime Patent Box previsto dal DL Investment compact, è esteso anche a tutti i marchi d’impresa che, in precedenza, potevano vantare i medesimi vantaggi dei brevetti d’invenzione esclusivamente solo se funzionalmente equivalenti a essi.
Ovviamente la notizia viene appresa, da parte delle aziende, con atteggiamento cautamente positivo. E’ chiaro che lo Stato avrà una riduzione di gettito annua di competenza Ires/Irpef pari a 150,9 milioni di € e di 24,4 milioni di € a fini Irap.

Il nuovo regime di tassazione agevolata, previsto dalla legge di Stabilità 2015, consente alle società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo, di beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP di una quota, attualmente del 30%, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017, del reddito derivante dallo sfruttamento indiretto di opere dell’ingegno, marchi e brevetti. Per il 2015, con la percentuale al 30%, la perdita prevista a danno dello Stato è di 90,5 milioni di € a titolo di imposte sui redditi, mentre è di 14,7 milioni di € per Irap. Per il 2016 la stima prevede una perdita di 120,9 milioni di € per Ires/Irpef, e di 19,5 milioni di € per Irap.

L’agevolazione è destinata anche alle imprese che si avvarranno dello sfruttamento diretto di beni immateriali nello svolgimento dell’attività d’impresa.

E’ chiaro l’intento antielusivo e la volontà di evitare la fuga di beni di proprietà intellettuale in Paesi con fiscalità agevolata. Anche per tale motivo si è inteso estendere il Patent Box ai marchi d’impresa anche se non funzionalmente equivalenti ai brevetti d’invenzione.

La quota di reddito agevolabile non deve essere riferibile a qualunque costo inerente il marchio o il brevetto d’invenzione ma deve essere determinata in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti – anche in outsourcing – per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo dell’asset, in maniera tale da vincolare il beneficio fiscale a una attività economica sviluppata sul territorio.
Qualora le operazioni di outsourcing siano effettuate attraverso operazioni intra-gruppo, la legge di Stabilità 2015 prevede una procedura di ruling – da chiarire se, per facilitare l’accesso alle agevolazioni, sia facoltativa o obbligatoria – con l’Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dall’art. 8, D.L. n. 269/2003.

Non si registrano modifiche nell’ambito delle plusvalenze provenienti dalla vendita di beni immateriali a condizione che almeno il 90% del corrispettivo realizzato sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.