Da pochi giorni è stata fornita una nuova interpretazione dell’art. 43 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato stipulato tra l’Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939.

L’art. 43 della Convenzione recita “Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell’altro Stato, di diritti di privativa industriale, nonché qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmente registrati e protetti nell’altro Stato“.

La recente interpretazione obbliga tutti i titolari di brevetti europei o marchi internazionali, che desiderino proteggere i loro marchi nel territorio della Repubblica di San Marino, a procedere con il pagamento delle tasse nazionali sammarinesi. Se, prima dell’attuale interpretazione, il titolare di un marchio internazionale o brevetto europeo poteva, attraverso la semplice estensione all’Italia del suddetto titolo di proprietà industriale, tutelarlo anche a San Marino, da oggi non più possibile.
La norma in oggetto, pertanto, si applica rimane invariata esclusivamente per i marchi italiani e brevetti italiani e viceversa. Ciò significa che il titolare di un brevetto o marchio nazionale italiano o sammarinese, vedrà tutelato quel dato titolo di proprietà industriale anche nell’altro Paese, risparmiando su i costi di deposito di quest’ultimo Paese. Tutti i soggetti, titolari di brevetti europei o marchi internazionali dovranno, se vorranno essere tutelati in entrambi gli Stati, corrispondere le tasse in ciascun Paese, nel rispetto del principio della territorialità.

E’ possibile reperire i lavori consiliari della Repubblica di San Marino, inerenti l’art 43 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato al seguente link.