Sono state approvate le linee guida dell’OCSE relative agli intangible assets e transfer pricing per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva delle multinazionali relativamente ai propri diritti di proprietà industriale.

Pertanto le tasse saranno calcolate nei Paesi in cui le multinazionali realizzano i propri ricavi e non più nei Paesi a fiscalità privilegiata dove risiedono, per pura formalità, i titolari di marchi e brevetti.
Determinati Paesi sono dotati di leggi che prevedono una fiscalità privilegiata per i soggetti titolari di titoli di proprietà industriale (c.d. IP rights). Anche per tale motivo si è dovuto correre ai ripari per evitare l’ulteriore proliferare della doppia non-imposizione.
Cosa significa: è un metodo abusivo di interpretazione dei trattati che consente alle multinazionali di evitare il pagamento delle tasse nei Paesi a fiscalità elevata e evitare la medesima imposizione – o ridurla notevolmente – nei Paesi a fiscalità agevolata in cui risiede l’impresa titolare dei marchi e dei brevetti, attraverso pagamenti intragruppo di interessi e royalties fiscalmente deducibili.
L’OCSE, pertanto, ha rapidamente adottato norme in materia di transfer pricing al fine di realizzare il c.d. Action plane on base erosion and profit shifting, pubblicato nel 2013 su invito del G20.

Tale normativa comporterà notevoli cambiamenti all’interno delle multinazionali che sfruttano l’attuale sistema della doppia non-imposizione. I ricavi percepiti dallo sfruttamento di assets immateriali dovranno essere tassati nello Paese dove sono localizzati i fattori produttivi che permettono al gruppo di imprese di produrre quel determinato ricavo.
Per l’OCSE, quindi, è necessario individuare il luogo di residenza del titolare sostanziale dei diritti di proprietà intellettuale, quali marchi, brevetti e design, che ne favorisce lo sviluppo, la pubblicità e la valorizzazione.

Nella circolare 25/E del 6 agosto 2014, a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, la lotta alla pianificazione fiscale aggressiva occupa un posto di assoluto rilievo.
Pertanto, con quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte dirette, di cui all’art. 110, comma 7 D.P.R. 917/86, l’Agenzia delle Entrate potrebbe individuare quali sono le società di un gruppo dove risiedono le attività che presentano un valore aggiunto e come vengono a posizionarsi sul mercato. Attraverso tale analisi, l’Agenzia delle Entrate, potrebbe ricostruire i margini relativi alle royalties pagate a società del gruppo non residenti.