In una controversia per la lesione del marchio attraverso un messaggio informativo su internet, il foro competente è quello dove il soggetto danneggiato ha il proprio «centro di interessi», in questo caso la sede legale, analogamente a quanto avviene con la residenza per la tutela del diritto all’immagine delle persone. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, con la sentenza 3 giugno 2016 n. 2118, rigettando l’eccezione di incompetenza territoriale, a favore del Tribunale di Palermo, sollevata dalla società convenuta «in ragione della collocazione della propria sede a Leonforte (EN) e del luogo dove, ove, sarebbe stata compiuta l’attività illecita».
Secondo la giurisprudenza di Cassazione, richiamata dalla decisione, «in relazione a controversie scaturenti dalla lesione di diritti della persona (immagine, onore, dignità, reputazione e decoro), prodotti dai mass media, il foro competente per l’instaurazione della lite è quello ove l’attore danneggiato ha il proprio centro di interessi, che coincide con il domicilio o con la residenza del medesimo ovvero con la sede legale, se offesa sia una persona giuridica». Pertanto «non può essere ritenuto quindi (esclusivamente) competente il giudice del luogo in cui il convenuto danneggiante abbia la propria sede legale né quello ove lo stesso disponga dei propri uffici più importanti» (Cass. ord. n. 6591/2002)