L’americana Anheuser-Busch, azienda attiva nella produzione di birra e bevande analcoliche, ha ottenuto il diritto di porre in vendita, nel mercato europeo, la famosa birra Budweiser. La sentenza del Tribunale di Lussemburgo è giunta dopo una lunga battaglia legale con l’azienda ceca Budejovicky Budvar.

L’inizio della disputa risale al 1996, quando l’americana Anheuser-Busch decise di registrare quattro marchi comunitari tra cui il marchio Budweiser, probabilmente il loro prodotto più celebre.

Dal marzo 1999 la Budejovicky Budvar ha proposto una serie di opposizioni alla registrazione dei marchi comunitari, basandosi sul proprio marchio internazionale n. 361566 ed esteso in Austria, Benelux e Italia, per tutelare anche la denominazione di una birra (Classificazione di Nizza cl. 32). Nel 2004 la divisione di opposizione dell’UAMI ha accolto l’opposizione contro la registrazione del marchio comunitario Bud, dell’americana Anheuser-Busch, sulla base dell’Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958. Sempre nel 2004 l’azienda americana proponeva ricorso avverso la decisione emessa.

Tra il dicembre 2004 e il gennaio 2005 la divisione di opposizione dell’UAMI ha respinto le opposizioni presentate contro gli altri tre marchi comunitari depositati dall’azienda americana ritenendo insufficienti le prove addotte dall’opponente in quanto non dimostrarono che “la denominazione d’origine «bud» fosse un segno utilizzato nel traffico commerciale e di portata non puramente locale“. Avverso queste decisioni sono stati presentati tre ricorsi, rigettati nel 2006.

Nel 2010 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea concesse alla Budejovicky Budvar di registrare il marchio Budweiser, in quanto presente sul mercato europeo da più tempo dell’azienda americana e, l’anno seguente, decise di riaprire la disputa sul nome abbreviato Bud.

Il 22 gennaio 2013 la Corte ha stabilito che l’azienda ceca ha fatto un “insufficiente uso” del marchio Bud in Austria, Francia, Italia e Portogallo, aggiungendo che la Budejovicky Budvar non è riuscita a provare che il proprio marchio Bud abbia “avuto qualcosa di più di un significato puramente locale“, nei mercati dei Paesi sopra detti, prima del 1996 in quanto le fatture, prodotte nella causa T‑255/06, risultano successive alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario e per un valore assai esiguo. Per tali ragioni ha respinto la domanda dell’azienda ceca.

La Anheuser-Busch, di proprietà della multinazionale belga-brasiliano InBev, ha dichiarato di essere “estremamente soddisfatta” per la sentenza della Corte. Il portavoce dell’azienda ha, inoltre, aggiunto che con questa sentenza il mercato di Bud e Budweiser si espanderà e rafforzerà globalmente.

A seguito della notizia della sentenza, le azioni Anheuser-Busch hanno guadagnato lo 0,81%.

La sentenza può, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, essere impugnata limitatamente alle questioni di diritto, innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Al presente link il testo integrale della sentenza.