Il DL 83/2012 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ha aggiunto il comma 49-quater all’art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 trasferendo il potere sanzionatorio in materia di Made in Italy alle Camere di Commercio.
In base a quanto previsto dal comma 49-bis, “Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine….“. Le Camere di Commercio territorialmente competenti ricevono il rapporto ex art. 17 L.689/81 ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative. “E’ sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore”.
La normativa prevede, per i contravventori, una sanzione amministrativa da € 10.000,00 ad € 250.000,00.
L’Autorità avente titolo ad emettere l’oridnanza-ingiunzione o l’eventuale provvedimento di archiviazione è la Camera di Commercio territorialmente competente anche per i procedimenti già incardinati presso il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della presentazione del rapporto di cui all’art. 17 della L. 689/1981, e per i quali non sia stata emessa dal Ministero, al 26 giugno 2012, la conseguente ordinanza. Nel caso di ordinanze-ingiunzioni già adottate ed oggetto di opposizione davanti all’autorità giudiziaria, il Ministero dello Sviluppo Economico continuerà ad essere parte del giudizio di opposizione fino alla sua definizione.