DPR 974/1975 (Abrogato, ad esclusione dell’articolo 18)
Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722
Art. 1
Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varietà vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere una applicazione agricola o industriale. Ai sensi del presente decreto, per nuova varietà vegetale si intende quella, comunque ottenuta, che corrisponde ai seguenti requisiti:
a) sia sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità inerenti alla sua riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa;
b) sia stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè rimanga così come è stata definita, anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni successive e, quando il costitutore ha indicato un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;
c) qualunque sia l’origine, artificiale o naturale, delle varietà di partenza si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà vegetale che risulti notoriamente conosciuta alla data in cui la protezione è richiesta. Tale notorietà può essere accertata a mezzo di vari elementi quali: coltura e commercializzazione già in corso, iscrizione già effettuata o in corso su un registro ufficiale di varietà vegetali, presenza in collezioni pubbliche o descrizione precisa in pubblicazioni.
Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varietà vegetale non deve, con l’accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia, né, da oltre quattro anni, in qualsiasi altro Stato. Tuttavia, il fatto che una nuova varietà vegetale abbia formato oggetto di prove culturali o sia stata iscritta o sia stata presentata per l’iscrizione, in un registro ufficiale, non può venire opposto al costitutore della varietà stessa o al suo avente causa. I caratteri che permettono di definire e distinguere una nuova varietà vegetale possono essere di natura morfologica o fisiologica; in ogni caso essi devono poter essere descritti o riconosciuti con precisione. é fatta salva in ogni caso la disposizione dell’art. 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Non sono proteggibili, a norma del presente decreto, i procedimenti per l’ottenimento di nuove varietà vegetali anche se descritti nella domanda di brevetto; tuttavia detti procedimenti, purché di natura non essenzialmente biologica, possono costituire oggetto di separate domande di brevetto per invenzione industriale da depositarsi ai sensi del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Art. 2
Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le norme contenute negli articoli da 2584 a 2591 del codice civile nonché nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive integrazioni e modificazioni, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto. Per le nuove varietà vegetali non possono essere concessi i brevetti completivi di cui all’art. 3 del sopra citato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Art. 3
Il costitutore di una nuova varietà vegetale, o il suo avente causa, può, al momento del deposito della domanda di brevetto o entro i due mesi successivi, rivendicare il diritto di priorità della prima domanda depositata anteriormente in un altro Stato dell’Unione di Parigi per la protezione delle nuove varietà vegetali per ottenere un titolo di protezione della stessa varietà. Il diritto di priorità può essere fatto valere solo se il deposito della domanda di brevetto e la dichiarazione di rivendicazione della priorità vengano effettuati in Italia entro il termine perentorio di dodici mesi a partire dalla data di deposito della prima domanda.
Al costitutore o al suo avente causa, che rivendica il diritto di priorità, è concesso un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di priorità, entro il quale fornire i documenti complementari e il materiale necessario ai fini degli accertamenti previsti nel successivo art. 8.
Rimane invariato il termine di sei mesi stabilito dall’art. 20 delle disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, per la presentazione della copia, certificata conforme dall’ufficio competente, dei documenti di primo deposito.
Art. 4
I diritti di brevetto per nuove varietà vegetali consistono nella facoltà esclusiva di produrre per vendere, di porre in commercio e di introdurre nel territorio dello Stato materiale di propagazione o di riproduzione della nuova varietà brevettata. Tale facoltà esclusiva si estende alla produzione, al commercio, all’introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti della nuova varietà brevettata quando la prevalente utilizzazione di essa si manifesti mediante vendita di piante, parti di piante e fiori destinati a uso ornamentale. Allorché la nuova varietà è derivata da altra brevettata e può riprodursi indipendentemente da questa, non si applicano alla stessa le disposizioni dell’art. 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n.1127.
L’autorizzazione del titolare del brevetto deve essere però richiesta quando la ripetuta utilizzazione di una varietà vegetale è necessaria per la produzione commerciale di un’altra varietà. Tuttavia è consentita a terzi diversi dal titolare del brevetto la produzione di nuove varietà vegetali brevettate per scopo di studio o per ottenere materiale di ibridazione. Le produzioni stesse dovranno essere in ogni caso contenute nei limiti tali da non dar luogo a sfruttamento commerciale del prodotto, il quale non potrà essere diffuso a scopo di lucro al di fuori dell’azienda agricola che lo ha ottenuto.
I limiti massimi di tali produzioni sono determinati per le diverse famiglie e specie di piante dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al successivo art. 18.
Art. 5
La nuova varietà vegetale, oggetto di brevetto, prende la denominazione datale dal costitutore, il quale è tenuto a indicarla all’atto della presentazione della domanda di brevetto. La denominazione deve essere tale da consentire l’identificazione della nuova varietà alla quale si riferisce e non può essere composta unicamente di cifre. Tale denominazione deve:
1) risultare non contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;
2) essere identica a quella già registrata in uno degli Stati dell’Unione di Parigi per la protezione delle novità vegetali per designare la stessa varietà, salva la facoltà dell’ufficio centrale brevetti di richiedere la traduzione italiana della denominazione originaria;
3) essere tale da non indurre in errore o ingenerare confusione sulle caratteristiche, sul valore della varietà vegetale o sull’identità del costitutore; in particolare deve essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designa, in uno degli Stati della predetta Unione internazionale, le varietà preesistenti della stessa specie botanica o di una specie affine.
La denominazione anzidetta rappresenta la denominazione generica della nuova varietà vegetale brevettata e deve essere utilizzata per contraddistinguere detta varietà anche dopo che è cessata la protezione di questa.
Anche la denominazione della novità vegetale brevettata deve risultare da apposito registro.
E’ fatto divieto di usare la denominazione suddetta per designare varietà vegetali della stessa specie, diverse da quella brevettata.
E’ consentito contraddistinguere lo stesso prodotto oltre che con la denominazione della nuova varietà anche con un marchio d’impresa.
Art. 6
E’ fatto divieto al costitutore o al suo avente causa di utilizzare, come denominazione di una nuova varietà vegetale, parole o segni distintivi per i quali egli gode, nello Stato o in uno degli Stati dell’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali, la protezione come marchio d’impresa destinato a contraddistinguere una specie botanica identica, o affine, della varietà suddetta, nonché di utilizzare, per il fine suddetto, una denominazione suscettibile di creare confusione con il marchio.
Se il costitutore, o il suo avente causa, vuole utilizzare, come denominazione della nuova varietà da brevettare, un marchio d’impresa quale indicato al comma precedente, o una denominazione suscettibile di creare confusione con tale marchio, egli può rinunciare alla protezione derivante dal marchio stesso. La rinuncia decorre dalla data della sua annotazione nel registro dei brevetti per marchi d’impresa.
Se, comunque, fosse stata effettuata la registrazione della denominazione di cui al divieto del precedente primo comma, il costitutore o il suo avente causa, non potrà più valersi dei diritti derivanti dal marchio d’impresa sopra specificato, per quanto riguarda la stessa nuova varietà o una similare.
Nel caso che la denominazione della nuova varietà, indicata all’atto della presentazione della domanda di brevetto, risulti ricadere nel divieto di cui al precedente primo comma, e la sua registrazione non sia ancora avvenuta, è consentito al costitutore, o al suo avente causa, di richiedere la sostituzione di tale denominazione con altra rispondente ai requisiti prescritti. Trascorsi sei mesi da tale richiesta senza che sia stata depositata la nuova denominazione, egli non potrà più valersi dei diritti derivanti dal marchio d’impresa corrispondente, per quel che riguarda la nuova varietà medesima, o una similare. Se per la varietà è registrata una nuova denominazione, il costitutore o il suo avente causa può vietare l’impiego della denominazione anteriore alle persone che, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, erano tenute ad utilizzare la precedente denominazione soltanto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla pubblicazione della registrazione della nuova denominazione.
Art. 7
Il brevetto concesso a norma del presente decreto dura quindici anni a decorrere dalla data della sua concessione.Il brevetto dura trenta anni dalla sua concessione per le piante a fusto legnoso, quali le viti, gli alberi da frutta e i loro porta innesti, le essenze forestali, gli alberi ornamentali. Gli effetti del brevetto decorrono peraltro dalla data di deposito della domanda.
Art. 8
L’esame della domanda di brevetto per nuove varietà vegetali è diretta ad accertare:
a. la regolarità formale della domanda e dei documenti ad essa allegati;
b. la conformità della denominazione della nuova varietà vegetale alle disposizioni del presente decreto;
c. l’esistenza di eventuali elementi suscettibili di essere di ostacolo alla concessione del brevetto ai sensi del precedente art.1.
Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste può non procedere, totalmente o parzialmente, agli accertamenti di cui ai punti b) e c) sopracitati se tali accertamenti risultano già effettuati con sufficienti garanzie in Italia o in altro Stato dell’Unione di Parigi per la protezione delle nuove varietà vegetali. Il titolare della domanda di brevetto dovrà produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati.
Art. 9
Le domande di brevetto per nuove varietà vegetali debbono essere depositate esclusivamente in Roma, presso l’ufficio centrale brevetti; esse possono anche essere inviate mediante il servizio postale a norma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540. Gli altri documenti concernenti le predette domande possono essere depositati presso gli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato dei capoluoghi di provincia.
Nei sessanta giorni successivi alla data di deposito della domanda di brevetto, l’ufficio centrale brevetti dà notizia del deposito stesso mediante avviso affisso sul proprio albo per la durata di 30 giorni.
Trascorsi novanta giorni dalla data di deposito della domanda, chiunque abbia interesse può, nei successivi sessanta giorni, prendere visione dei documenti e comunicare per iscritto all’ufficio anzidetto le proprie osservazioni in duplice copia.
Art. 10
L’ufficio centrale brevetti, accertata la regolarità formale della domanda, comunica al richiedente se sono state presentate osservazioni da parte di terzi e, in caso positivo, ne trasmette copia. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione il richiedente deve chiedere all’ufficio di dare corso alla procedura d’esame inviando la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di esame di cui al n. 90-bis, punto 11), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, unitamente alle eventuali controdeduzioni alle osservazioni di terzi. Trascorso inutilmente detto termine la domanda di brevetto è considerata, a qualsiasi effetto, ritirata.
Art. 11
L’ufficio centrale brevetti trasmette al Ministero dell’agricoltura e delle foreste la documentazione della domanda di brevetto con le eventuali osservazioni di terzi interessati, le controdeduzioni del richiedente e con tutti gli altri eventuali elementi chiedendone il parere ai fini dell’accoglimento della domanda.
Art. 12
L’ufficio centrale brevetti, su conforme parere del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, concede il brevetto ovvero respinge la richiesta. Il brevetto concesso a norma del presente decreto non esime il titolare e tutti coloro che ne utilizzino l’oggetto dall’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che ne disciplinano la produzione, il commercio e l’utilizzazione.
é facoltà del Ministero dell’agricoltura e foreste di procedere, in qualsiasi momento, ad un controllo tecnico al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) del secondo comma dell’art. 1.
Art. 13
Il brevetto è nullo se viene accertato che al momento della concessione non ricorreva il requisito stabilito dall’art. 1, lettera c), del presente decreto.
l brevetto decade se il costitutore o il suo avente causa:
a) non è in grado di presentare al Ministero dell’agricoltura e delle foreste il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permette di ottenere la nuova varietà con i suoi caratteri morfologici e fisiologici, quali sono stati definiti all’atto della concessione del brevetto;
b) non presenta all’autorità competente, in un termine prescritto e dopo la messa in mora, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e i ragguagli ritenuti necessari per il controllo delle nuove varietà o non permette l’accertamento delle misure prese per conservare la varietà stessa;
c) non ha pagato, nei termini prescritti, le tasse dovute per il mantenimento in vigore del brevetto.
Nei casi previsti ai punti a) e b) la decadenza del brevetto è dichiarata dall’Ufficio centrale brevetti su proposta del Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Il brevetto non può essere dichiarato nullo o decaduto per motivi diversi da quelli previsti dal presente articolo.
Art. 14
Ai brevetti concernenti nuove varietà vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, in materia di licenze obbligatorie.
La mancanza, la sospensione o la riduzione dell’attuazione prevista all’art. 1 del citato decreto si verifica quando il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale brevettata in misura adeguata alle esigenze dell’economia nazionale.
Art. 15
Con le stesse modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, possono altresì, per motivi di interesse pubblico e indipendentemente dall’attuazione dell’oggetto del brevetto, essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del brevetto, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l’utilizzazione di varietà vegetali brevettate che possono servire all’alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.
Art. 16
Le licenze previste negli articoli precedenti sono concesse su conforme parere del Ministero dell’agricoltura e delle foreste che si pronuncerà anche sulla misura del compenso che dovrà essere pagato al titolare del brevetto, nonché sulle altre condizioni prescritte per la concessione delle licenze. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l’obbligo per il titolare del brevetto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione e/o di moltiplicazione necessario.
Art. 17
Per gli accertamenti indispensabili ai fini dei pareri previsti nel presente decreto, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste può disporre sperimentazioni nel territorio nazionale ed ispezioni nei luoghi di produzione. Per gli stessi fini detto Ministero può valersi anche dell’opera di istituti di sperimentazione agraria, di istituti universitari e di istituti previsti in convenzioni internazionali od accordi alle quali l’Italia abbia aderito.
Art. 18
Per i pareri che il Ministero dell’agricoltura e delle foreste deve esprimere in conformità delle disposizioni del presente decreto, è istituita presso il Ministero stesso una commissione consultiva nominata con decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste.
La commissione è composta:
1) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;
2) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
3) dal direttore generale per la tutela dei prodotti agricoli del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
4) dal direttore generale dell’economia montana e delle foreste del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
5) dal direttore dell’istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri;
6) dal direttore dell’ufficio centrale brevetti;
7) da un professore ordinario della facoltà di agraria di una Università, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale, designato dal Ministro per l’agricoltura e le foreste;
9) da un esaminatore tecnico dell’ufficio centrale brevetti;
10) da un funzionario del Ministero della sanità.
I membri di cui ai numeri da 2) a 6) possono essere sostituiti da funzionari dei rispettivi servizi; per i membri di cui ai numeri da 7) a 10) deve essere previsto un supplente.
Con provvedimento motivato dal presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, per l’esame delle singole questioni, anche esperti particolarmente qualificati, in numero non superiore a tre.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
La commissione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati. In caso di mancato tempestivo rinnovo la commissione continua a funzionare fino al nuovo provvedimento di nomina. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali devono in ogni caso essere convocati quando ne abbiano fatto richiesta.
Art. 19
Ai componenti della commissione estranei alle amministrazioni dello Stato è corrisposto, ove competa, il trattamento di missione corrispondente a quello spettante al personale statale con qualifica di dirigente superiore.
Art. 20
L’espropriazione di cui agli articoli 60 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ha luogo, per le novità vegetali, sentito il Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
Art. 21
Una copia dell’atto introduttivo di ogni giudizio civile e dei ricorsi alla commissione di cui all’art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per nuove varietà vegetali, deve essere comunicata, oltre che all’ufficio centrale brevetti, anche al Ministero dell’agricoltura e delle foreste a cura di chi promuove il giudizio. Ove non sia provveduto, l’autorità giudiziaria e la commissione suddetta, in qualunque stadio del giudizio, prima di decidere nel merito, dispongono che tale comunicazione venga fatta.
Art. 22
Il brevetto per nuova varietà vegetale è soggetto alle stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per i brevetti per invenzioni industriali Per la domanda e concessione di licenze obbligatorie speciali di cui al precedente art. 15 sono dovute le stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per le licenze obbligatorie ordinarie dal n.91 del titolo VIII della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972. n.641, e successive modificazioni.
Art. 22 bis
Per l’emissione dei pareri e l’effettuazione dei controlli tecnici previsti dai precedenti artt. 11 e 12, sono dovuti compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell’agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.
Tali compensi sono versai in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato a cura dei richiedenti il brevetto della nuova varietà vegetale.
Art. 23
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto, previsti in lire 120 milioni per l’esercizio 1976, sarà provveduto, con le entrate derivanti dalle tasse previste all’articolo precedente.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 24
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data della loro entrata in vigore alle nuove varietà vegetali comprese nei seguenti generi e specie: 1) grano; 2) orzo; 3)riso; 4) mais; 5) erba medica; 6) trifoglio; 7) rosa; 8) garofano; 9) vite e suoi porta innesti; 10) pioppo.
Con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, di concerto con il Ministro per l’agricoltura e le foreste, le disposizioni medesime potranno essere gradualmente estese alle nuove varietà vegetali di altri generi e specie.
Art. 25
Il presente decreto entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Con decreti del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, di concerto con i Ministri per l’agricoltura e le foreste e per la sanità, saranno emanate le norme tecniche ed amministrative di esecuzione.