DM 22 ottobre 1976 (Abrogato)
Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, numero 974, concernente la protezione delle nuove varietà vegetali

Capo I
Domanda e concessione del brevetto per varietà vegetale.

Art. 1
La domanda di brevetto per una nuova varietà vegetale deve essere redatta in triplice esemplare di cui uno, originale, sulla prescritta carta bollata e due su carta semplice.
La domanda deve essere depositata, con gli allegati previsti nell’art.3, presso l’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato di Roma delegato a ricevere, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1972, i depositi di documenti che possono essere effettuati direttamente presso l’ufficio centrale brevetti.
La domanda può essere inviata anche direttamente all’ufficio centrale brevetti mediante plico postale raccomandato, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.
Eventuali altri documenti concernenti la domanda anzidetta per i quali sia prescritto il deposito ai sensi dell’art. 1, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 540 del 1972 possono essere depositati anche presso gli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato degli altri capoluoghi di provincia.

Art. 2
La domanda deve contenere:
1) il cognome, il nome, la nazionalità ed il domicilio del richiedente e, se vi sia, anche del suo mandatario;
2) l’indicazione, sotto forma di titolo, del genere e della specie cui la varietà vegetale appartiene e, in forma concisa e precisa, delle sue essenziali caratteristiche botaniche distintive;
3) l’indicazione della denominazione che il richiedente propone di dare alla varietà per contraddistinguerla dalle altre varietà già conosciute;
4) le altre indicazioni che, ai sensi delle disposizioni legislative in materia di brevetti d’invenzione industriale, il richiedente può fare nella domanda per quanto concerne eventuali diritti di priorità rivendicati, la designazione del o dei costitutori, nonché altri diritti di terzi;
5) l’elenco dei documenti allegati.

Art. 3

Art. 4
La varietà deve essere descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i vari caratteri di natura morfologica o fisiologica che la fanno distinguere dalle altre varietà similari conosciute. Nella descrizione deve essere indicata anche la denominazione proposta dal richiedente.
Se per la produzione commerciale della varietà occorra la ripetuta utilizzazione di un’altra varietà, devono essere descritti anche i caratteri di quest’ultima.
Alla descrizione può essere allegata ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda e concernente i risultati degli esami in cultura eventualmente già intrapresi in Italia o all’estero, in particolare per quanto si riferisce alla omogeneità e stabilità dei caratteri. Se la documentazione è redatta in lingua straniera, essa deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal mandatario.

Art. 5
Con la dichiarazione prevista alla lettera d) dell’art. 3 il richiedente deve dichiarare:
1) che la varietà per la quale chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;
2) che la varietà e il suo materiale di propagazione e riproduzione non sono stati offerti in vendita o comunque commercializzati in Italia, con l’assenso del costitutore o dei suoi aventi causa, anteriormente alla data del deposito della domanda, né, da più di quattro anni, sul territorio di qualsiasi altro Stato;
3) se, per la produzione commerciale della varietà, occorra la ripetuta utilizzazione di altre varietà protette; in tal caso dovrà allegarsi l’autorizzazione scritta dei titolari dei brevetti che consentano l’utilizzazione di dette altre varietà;
4) che s’impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l’esame della varietà stessa;
5) se sia stata già depositata, per la stessa varietà, domanda di protezione in altri Stati; in caso affermativo il richiedente deve indicare quale esito abbia avuto la domanda nei vari Stati;
6) che rinuncia al marchio d’impresa che egli eventualmente utilizzi e che sia identico alla denominazione proposta per la varietà, impegnandosi a trascrivere un formale atto di rinuncia al marchio registrato prima della concessione del brevetto richiesto.
In caso di inadempimento all’obbligo di cui al punto 4), la domanda di brevetto, previa diffida con assegnazione di un congruo termine, si intende ritirata.

Art. 6
Per la compilazione della domanda di brevetto, della descrizione della varietà, della dichiarazione prevista all’art. 5 nonché del processo verbale di deposito della domanda potranno essere prescritti dall’ufficio centrale brevetti appositi formulari.

Art. 7
La denominazione della varietà vegetale proposta dal richiedente deve essere conforme alle prescrizioni degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974. Qualora la varietà abbia già formato oggetto di domanda di protezione in un altro Stato dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali ed una sua denominazione sia già stata accettata dal detto Stato, tale denominazione deve obbligatoriamente essere utilizzata anche in Italia, salva la facoltà dell’ufficio centrale brevetti di richiedere la traduzione italiana della denominazione originale.
Se una varietà, con una propria denominazione, è in corso d’iscrizione o già iscritta in un registro ufficiale italiano delle varietà vegetali, la stessa denominazione deve essere proposta nella domanda di brevetto.

Art. 8
Il processo verbale di deposito della domanda di brevetto deve contenere le indicazioni previste dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, nonché le altre indicazioni previste nel formulario che sarà prescritto ai sensi dell’art. 6; copia del processo verbale viene trasmessa al Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
L’ufficio centrale brevetti riunisce in volumi rilegati copia dei processi verbali di deposito; la raccolta di detti volumi costituisce il “Registro delle domande di brevetto per novità vegetali”.
Su detto registro deve essere annotata la data di affissione dell’avviso previsto al secondo comma dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, nonché essere effettuate le trascrizioni e annotazioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di brevetti d’invenzione.

Art. 9
L’avviso da affiggere all’albo dell’ufficio ai sensi dell’art. 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, deve menzionare la data di deposito della domanda di brevetto, il nome e l’indirizzo del richiedente e quello del costitutore, quando quest’ultimo non sia il richiedente e sia designato, la denominazione proposta e l’indicazione del genere o specie cui appartiene la varietà con le sue caratteristiche essenziali distintive.

Art. 10
I rilievi ai quali dia luogo l’esame della domanda devono essere comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540. Il parere previsto all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, deve essere comunicato all’interessato solo se esso non sia, in tutto o in parte, favorevole all’accoglimento della domanda di brevetto. In tale caso le eventuali controdeduzioni dell’interessato devono essere comunicate al Ministero dell’agricoltura e delle foreste per la formulazione del parere definitivo al quale l’ufficio dovrà attenersi ai sensi del primo comma dell’art. 12 del decreto citato. I predetti pareri sono adeguatamente motivati.
Se la domanda di brevetto non può essere accolta ovvero viene considerata ritirata, l’ufficio ne dà comunicazione all’interessato e procede al rimborso delle tasse versate ad eccezione della tassa di domanda. La tassa di esame può essere rimborsata solo quando l’esame stesso non sia stato ancora iniziato.

Art. 11
La denominazione proposta per la nuova varietà vegetale, dopo esame preliminare da parte dell’ufficio centrale brevetti, viene comunicata all’ufficio dell’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (U.P.O.V.) per le eventuali obiezioni.
Se la denominazione della varietà proposta dal richiedente non è ritenuta dall’ufficio, su parere del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, conforme alle prescrizioni degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, il richiedente è invitato a proporre una nuova denominazione entro due mesi dalla data della comunicazione che gli viene fatta.
La nuova denominazione proposta deve essere pubblicata ai sensi del secondo e terzo comma dell’art. 9 del decreto citato e comunicata all’ufficio dell’Unione di cui al primo comma.
Qualora il richiedente non proponga una nuova denominazione nel termine anzidetto, la domanda di brevetto è considerata ritirata.
Se la denominazione respinta risulta in corso di iscrizione o già iscritta in un registro ufficiale italiano delle varietà vegetali, il richiedente è tenuto a presentare, prima della concessione del brevetto idonea documentazione comprovante che la precedente denominazione è stata sostituita da quella approvata.

Art. 12
I brevetti per novità vegetali devono essere contrassegnati da un numero progressivo, secondo la data di concessione, distinto da quello degli altri brevetti d’invenzione.
Essi contengono le indicazioni previste nell’art. 13 del decreto ministeriale 22 febbraio 1973 nonché la denominazione della varietà.
I brevetti sono redatti in un originale e due copie conformi; una delle copie è rimessa all’interessato con annessa la descrizione e i disegni o fotografie e l’altra è conservata nel fascicolo della corrispondente domanda.
Gli originali dei brevetti devono essere riuniti in separate raccolte rilegate, costituenti, a tutti gli effetti, il “Registro dei brevetti per novità vegetali” sul quale sono effettuate, per ciascun brevetto, le trascrizioni e le annotazioni prescritte.
L’ufficio centrale brevetti informa il Ministero dell’agricoltura e delle foreste sulla concessione dei brevetti concernenti nuove varietà vegetali.

Art. 13
Dopo la concessione del brevetto la descrizione ed i soli disegni sono stampati.

Art. 14
Il “Registro delle denominazioni delle novità vegetali” previsto all’art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero e la data di deposito della domanda di brevetto con la quale è stata chiesta la protezione della varietà e ne è stata proposta la denominazione;
b) la data di comunicazione della proposta all’ufficio dell’U.P.O.V.;
c) il numero e la data di rilascio del brevetto con la denominazione definitivamente approvata.
Il registro può essere ordinato per schede in ordine alfabetico.

Capo II
Accertamento dei requisiti della varietà vegetale.

Art. 15
La commissione consultiva, costituita ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, ha sede presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
Il presidente, i membri e i loro supplenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) del sopra-citato art. 18 sono nominati, su proposta dell’amministrazione competente, con decreto del Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
Con la stessa procedura si provvede, in caso di vacanza, alla sostituzione del presidente e dei membri e supplenti di cui al comma precedente.

Art. 16
La richiesta di parere alla commissione è accompagnata da una relazione redatta dall’ufficio competente del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, con indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite, nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente. La commissione può sentire i funzionari che hanno proceduto ai suddetti adempimenti.

Art. 17
La commissione consultiva viene convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
La convocazione avviene mediante lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta. L’avviso di convocazione deve indicare la data e l’ora della seduta, nonché gli argomenti all’ordine del giorno.
Ciascun membro della commissione può chiedere al presidente di inserire nell’ordine del giorno questioni di carattere generale; può inoltre, prima della seduta, prendere visione degli atti e documenti relativi agli affari da trattare.

Art. 18
Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti, oltre al presidente, la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri; in caso di parità di voto prevale quello del presidente.

Art. 19
La convocazione delle parti, nei casi previsti dall’art. 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è disposta con provvedimento del presidente il quale può anche concedere un termine per la presentazione di documenti e memorie.

Art. 20
Di ogni seduta della commissione consultiva viene redatto, a cura del segretario, apposito processo verbale nel quale sono riportati l’ordine del giorno, i nomi dei membri presenti, un riassunto della discussione e le deliberazioni approvate, con i voti riportati.
Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dal segretario e trasmesso a tutti i membri della commissione; in mancanza di osservazioni nei trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il verbale s’intende approvato.

Art. 21
Il servizio di segreteria della commissione provvede a tenere il libro dei processi verbali ed il registro di protocollo per l’annotazione di tutti gli atti ricevuti e trasmessi dalla commissione, nonché a conservare i fascicoli delle domande di brevetto trattate.

Art. 22
Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, se sono necessari gli accertamenti di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione e di moltiplicazione delle varietà.
Nel caso di varietà ibride il Ministero dell’agricoltura e delle foreste può chiedere, ove necessario, la consegna anche del materiale riproduttivo dei componenti genealogici.

Art. 23
Gli istituti ed enti designati per gli accertamenti dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste devono eseguire le prove nei termini e con le modalità stabilite da detto Ministero. Essi devono rilasciare ricevuta del materiale loro consegnato e se questo fosse in quantità inadeguata o difettoso a causa dello stato di conservazione o del trasporto, redigono apposito processo verbale che trasmettono in copia al Ministero sopra indicato.
In caso di mancanza di risultati o di dubbi sui medesimi può essere disposta la ripetizione delle prove.

Art. 24
Il richiedente ha la facoltà di seguire le prove; a tal fine può chiedere al Ministero dell’agricoltura e delle foreste l’autorizzazione a visitare le coltivazioni.
L’istituto designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto dettagliato sui risultati ottenuti al Ministero predetto, che ne invia copia al richiedente; questi può avanzare rilievi e osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione del rapporto.

Art. 25
Al fine di accertare la permanenza dei requisiti nel ritrovato vegetale, oggetto del brevetto, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste può chiedere al titolare od al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo.
In caso di accertamento di mancata permanenza dei requisiti o di omessa presentazione del materiale di cui sopra nel termine fissato dal predetto Ministero, gli atti sono trasmessi alla commissione consultiva per il parere.
Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste dà comunicazione all’ufficio centrale brevetti dei risultati degli accertamenti.