LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio
comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3288/94(2), in particolare l’articolo
140,
considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 (nel prosieguo il regolamento) istituisce un nuovo
sistema di marchi che consente di ottenere, richiendendolo all’Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni, modelli) (denominato in appresso l’Ufficio), un marchio avente
efficacia in tutto il territorio della Comunità;
considerando che a tale scopo il regolamento contiene, in particolare, le disposizioni necessarie per
una procedura che si concreta nella registrazione di un marchio comunitario, per la gestione dei
marchi comunitari, per i ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio, nonché per una procedura di
dichiarazione di decadenza o di nullità di marchio comunitario;
considerando che, a norma dell’articolo 140 del regolamento, le modalità della sua applicazione
sono fissate da un regolamento di esecuzione;
considerando che il regolamento di esecuzione va adottato conformemente alla procedura di cui
all’articolo 141 del regolamento;
considerando che il presente regolamento d .esecuzione stabilisce quindi le modalità di applicazione
delle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario;
considerando che queste modalità devono garantire un funzionamento armonico ed efficiente delle
procedure relative al marchio comunitario da espletare nell’ambito dell’Ufficio;
considerando che, conformemente all’articolo 116, paragrafo 1 del regolamento, tutti gli elementi
della domanda di marchio comunitario indicati nell’articolo 26, paragrafo 1 del regolamento stesso,
così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento d
.esecuzione devono essere pubblicati in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea;
considerando che non è tuttavia opportuno che il marchio, i nominativi, gli indirizzi, le date e altre
indicazioni analoghe siano tradotti e pubblicati in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea;
considerando che l’Ufficio deve mettere a disposizione moduli tipo per le procedure dinanzi
all’Ufficio stesso, redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato
per il marchio comunitario, istituito dall’articolo 141 del regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
. Articolo 1
Le modalità d .esecuzione del regolamento sono fissate come segue:
TITOLO I : MODALITÀ PROCEDURALI DELLA DOMANDA
Regola 1 : Contenuto della domanda
1. La domanda di marchio comunitario contiene:
a) la richiesta di registrazione del marchio come marchio comunitario;
b) il nome, l’indirizzo, la cittadinanza o nazionalità, lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la
sede o uno stabilimento: per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome, per le persone
giuridiche nonché per gli altri enti giuridici di cui all’articolo 3 del regolamento va specificata la
denominazione ufficiale, che può essere abbreviata nel modo usuale e va indicata la legislazione
nazionale che li disciplina; possono essere indicati l’indirizzo per telegrammi e telescritti, nonché i
numeri telefonici e di telecopia ed eventuali altre indicazioni per l’invio di comunicazioni; per
ciascun richiedente si deve fornire in linea di principio un solo indirizzo: se ne vengono forniti vari,
viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi
uno come domicilio eletto;
c) un elenco dei prodotti e dei servizi per i quali si richiede la registrazione del marchio secondo la
regola2;
d) la riproduzione del marchio, secondo la regola 3;
e) se viene designato un rappresentante, il suo nome e indirizzo professionale, a norma della lettera
b); se il rappresentante ha più di un indirizzo professionale o se vi sono due o più rappresentanti con
diversi indirizzi professionali, nella domanda si deve indicare quale indirizzo costituisce il
domicilio eletto; qualora non venga data alcuna indicazione, si considera domicilio eletto l’indirizzo
indicato per primo;
f) qualora venga rivendicata, a norma dell’articolo 30 del regolamento, la priorità di una domanda
precedente, una dichiarazione in tal senso, che indichi la data di tale domanda e lo Stato nel quale o
per il quale essa è stata presentata;
g) qualora venga rivendicata, a norma dell’articolo 33 del regolamento, la priorità di un
.esposizione, una dichiarazione in tal senso, che riporti la denominazione dell’esposizione e la data
della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;
h) qualora venga rivendicata, a norma dell’articolo 34 del regolamento, la preesistenza di uno o più
marchi registrati in uno Stato membro, compresi i marchi registrati nel territorio del Benelux o
oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro (indicati in appresso come
marchi anteriori registrati, di cui all’articolo 34 del regolamento), una dichiarazione in tal senso, che
indichi gli Stati membri in cui o per cui è registrato il marchio anteriore, la data di decorrenza della
registrazione, il numero della registrazione, i prodotti ed i servizi per i quali il marchio è registrato;
i) eventualmente, una dichiarazione in cui si chiede la registrazione del marchio quale marchio
comunitario collettivo ai sensi dell’articolo 64 del regolamento;
j) l’indicazione a norma dell’articolo 115, paragrafo 3 del regolamento, della lingua in cui è stata
redatta la domanda e della seconda lingua;
k) la firma del richiedente o del suo rappresentante.
2. La domanda di marchio comunitario collettivo deve contenere il regolamento d’uso.
3. La domanda può contenere una dichiarazione del richiedente di rinuncia ad ogni diritto esclusivo
per un elemento del marchio che non sia distintivo, specificato dal richiedente stesso.
4. Se è presentata da più persone la domanda contiene, in limiti di principio, la designazione di un
richiedente o di un rappresentante come rappresentante comune.
Regola 2 : Elenco dei prodotti e servizi
1. Per la classificazione dei prodotti e dei servizi si applica la classificazione comune di cui
all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la
registrazione di marchi, del 15 giugno 1957, riveduto e modificato.
2. L’elenco dei prodotti e servizi è redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei
prodotti e dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola
classe della classificazione dell’Accordo di Nizza.
3. I prodotti e i servizi sono raggruppati, in linea di principio, per classi, in base alla classificazione
dell’Accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui
esso appartiene e indicando i gruppi nell’ordine di dette classi.
4. La classificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. I prodotti e i
servizi, quindi, non possono essere considerati simili l’uno all’altro, in quanto appartenenti alla
stessa classe della classificazione dell’Accordo di Nizza, né possono essere considerati diversi l’uno
dall’altro in quanto appartenenti a classi diverse della classificazione dell’Accordo di Nizza.
Regola 3 : Riproduzione del marchio
1. Se il richiedente non pretende una particolare riproduzione, grafica o a colori, il marchio viene
riprodotto nella domanda secondo le usuali modalità di scrittura, ad esempio con stampa a macchina
di lettere, cifre e segni. È ammesso l’uso di minuscole e maiuscole e sarà pubblicato e registrato
dall’Ufficio in questa forma.
2. In tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il marchio è riprodotto su un foglio separato.
Le dimensioni del foglio non possono eccedere il formato DIN A 4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21
cm) e la superficie utilizzata per la riproduzione (luce di composizione) non può avere una
dimensione maggiore di 26,2 cm × 17 cm, Il margine sul lato sinistro del foglio deve essere di
almeno 2,5 cm. l’esatta posizione del marchio va specificata apponendo la dicitura parte superiore
su ogni riproduzione, qualora essa non risulti evidente. La riproduzione del marchio deve essere di
qualità tale da consentirne la riduzione o l’ingrandimento fino a 8 cm in larghezza e 16 cm in altezza
per la pubblicazione sul Bollettino dei marchi comunitari. Nel foglio separato previsto per la
riproduzione, di cui devono essere fornite quattro copie, vanno anche indicati il nome e l’indirizzo
del richiedente.
3. Quando viene richiesta la registrazione a norma del paragrafo 2, la domanda contiene un
.indicazione in tal senso. La domanda può contenere una descrizione del marchio.
4. Nella domanda va indicato se viene chiesta la registrazione di un marchio tridimensionale. La
riproduzione consiste in una riproduzione fotografica o grafica del marchio e può contenere fino a
sei diverse prospettive del medesimo.
5. Quando viene chiesta la registrazione a colori, la domanda contiene un .indicazione in tal senso;
sono altresì indicati anche i colori che compongono il marchio. La riproduzione prevista dal
paragrafo 2 è costituita dalla riproduzione a colori del marchio.
6. Il presidente dell’Ufficio può stabilire, riguardo ai requisiti di cui al paragrafo 2, che il marchio
possa essere riprodotto nel testo stesso della domanda anziché su un foglio separato; egli può
stabilire inoltre che il numero di copie della riproduzione del marchio possa essere inferiore a
quattro.
Regola 4 : Tasse relative alla domanda
La domanda è soggetta alle seguenti tasse:
a) una tassa di base e
b) una tassa per ciascuna classe, oltre la terza, nell’elenco delle classi cui appartengono i prodotti o i
servizi in base alla regola 2.
Regola 5 : Deposito della domanda
1. Sui documenti che costituiscono la domanda, l’Ufficio appone la data di ricezione e il numero d
.ordine del fascicolo. l’Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino
almeno il numero d .ordine del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di
individuazione del marchio, il tipo e il numero dei documenti e la data di ricezione.
2. Qualora, a norma dell’articolo 25 del regolamento, la domanda venga presentata all’Ufficio
centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o all’Ufficio dei marchi del Benelux, questi
uffici numerano ogni foglio della domanda con numeri arabi. Prima di inoltrarla, gli stessi uffici
appongono sui documenti che costituiscono la domanda la data di ricezione ed il numero dei fogli.
l’ufficio a cui è stata presentata la domanda rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta da
cui risulti almeno la natura e il numero dei documenti, nonché la data di ricezione.
3. Se ha ricevuto una domanda tramite l’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato
membro o l’Ufficio dei marchi del Benelux, l’Ufficio appone sulla domanda la data di ricezione ed il
numero d .ordine del fascicolo e trasmette immediatamente al richiedente, a norma della seconda
frase del paragrafo 1, una ricevuta da cui risulti la data di ricezione presso l’Ufficio.
Regola 6 : Rivendicazione di priorità
1. Se nella domanda viene rivendicata, a norma dell’articolo 30 del regolamento, la priorità di una o
più domande depositate precedentemente, il richiedente dispone di un termine di tre mesi dalla data
di deposito per indicare il numero di fascicolo della domanda precedente ed esibirne copia. La copia
deve essere autenticata dall’amministrazione che ha ricevuto la domanda precedente; ad essa va
unito un attestato di questa amministrazione indicante la data di deposito della domanda precedente.
2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di una o più domande precedenti, a norma
dell’articolo 30 del regolamento, successivamente al deposito della domanda, la dichiarazione di
priorità, corredata dell’indicazione della data e dello Stato in cui o per cui era stata depositata la
precedente domanda, va presentata entro due mesi dalla data del deposito. Le informazioni e i
documenti di cui al paragrafo 1 sono forniti all’Ufficio entro tre mesi dalla ricezione della
dichiarazione di priorità.
3. Se la lingua della domanda precedente o dell’attestato non è una della lingue dell’Ufficio,
l’Ufficio può esigere che il richiedente esibisca, entro un preciso termine che non può essere
inferiore a tre mesi, una traduzione della domanda precedente e dell’attestato in una di queste
lingue.
4. Il presidente dell’Ufficio può stabilire che la documentazione che il richiedente deve presentare
sia meno completa di quanto previsto al paragrafo 1, purché l’Ufficio possa disporre delle
informazioni necessarie tramite altre fonti.
Regola 7 : Priorità di esposizione
1. Se la priorità di esposizione è rivendicata nella domanda a norma dell’articolo 33 del
regolamento, il richiedente presenta, entro tre mesi dal deposito della domanda, un attestato
rilasciato durante l’esposizione dall’autorità ivi competente per la tutela della proprietà industriale.
Da tale attestato deve risultare che il marchio è stato effettivamente utilizzato per i relativi prodotti
o servizi nonché la data di apertura dell’esposizione ed eventualmente quelle del primo uso
pubblico, se queste due date non coincidono. l’attestato deve essere corredato di una descrizione
dell’effettivo uso del marchio, debitamente certificata dalla suddetta autorità.
2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di esposizione successivamente alla presentazione
della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell’indicazione della denominazione
dell’esposizione e della data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi, deve essere
presentata entro due mesi dalla data di deposito della domanda. Le informazioni e l’attestato di cui
al paragrafo 1 sono forniti all’Ufficio entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità.
Regola 8 : Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale
1. Se nella sua domanda rivendica la preesistenza di uno o più marchi anteriori registrati, ai sensi
dell’articolo 34 del regolamento, il richiedente presenta copia della registrazione entro tre mesi dal
deposito della domanda. La competente autorità certifica la conformità della copia alla relativa
registrazione.
2. Se il richiedente intende rivendicare la preesistenza di uno o più marchi anteriori registrati, ai
sensi dell’articolo 34 del regolamento, successivamente al deposito della domanda, la dichiarazione
di preesistenza . in cui vanno indicati gli Stati membri in cui o per cui il marchio è registrato, la data
da cui ha effetto la registrazione, il numero della registrazione nazionale ed i prodotti o i servizi per
i quali è stato registrato il marchio . deve essere presentata entro due mesi dalla data di deposito
della domanda. Il documento di cui al paragrafo 1 è presentato all’Ufficio entro tre mesi dalla
ricezione della dichiarazione di preesistenza.
3. L’Ufficio comunica all’Ufficio dei marchi del Benelux e all’ufficio centrale della proprietà
industriale dello Stato membro interessato la rivendicazione della preesistenza.
4. Il presidente dell’Ufficio può stabilire che la documentazione che il richiedente deve presentare
sia meno completa di quanto previsto al paragrafo 1, purché l’Ufficio possa disporre delle
informazioni necessarie tramite altre fonti.
Regola 9 : Esame delle condizioni relative alla data di deposito e delle condizioni formali
1. Qualora la domanda non rispetti le condizioni relative alla data di deposito poiché:
a) non contiene:
i) la richiesta di registrazione del marchio come marchio comunitario,
ii) le informazioni necessarie per identificare il richiedente,
iii) l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio dev .essere registrato, o
iv) la riproduzione del marchio, oppure
b) la tassa di deposito non è stata corrisposta entro un mese dal deposito della domanda presso
l’Ufficio ovvero presso l’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o Ufficio
dei marchi del Benelux (qualora la domanda sia stata presentata a questi uffici), l’Ufficio comunica
al richiedente che, a causa di tali irregolarità, non è possibile conferire alla domanda una data di
deposito.
2. Se le irregolarità di cui al paragrafo 1 sono sanate entro due mesi dalla ricezione della
comunicazione, si considera come data della domanda il giorno in cui tutte le irregolarità risultano
sanate. Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, la domanda non è trattata come
domanda di marchio comunitario. Tutte le tasse pagate vengono restituite.
3. Se, nonostante sia stata attribuita una data di deposito, dall’esame della domanda risulta che:
a) le condizioni previste dalle regole 1, 2 e 3 o le altre condizioni formali per il deposito previste dal
regolamento o dalle presenti regole non sono soddisfatte,
b) le tasse per classe di prodotto o servizio non sono state interamente versate all’Ufficio secondo
l’importo fissato dalla regola 4, lettera b), in combinato disposto con le disposizioni del regolamento
(CE) n. 2869/95(1), (nel prosieguo: regolamento sulle tasse),
c) nel caso in cui sia stata rivendicata la priorità a norma delle regole 6 e 7 . o nella domanda o entro
due mesi dalla data di deposito della domanda . le altre condizioni stabilite in tali regole non sono
soddisfatte,
d) nel caso in cui sia stata rivendicata la preesistenza a norma della regola 8 . o nella domanda
ovvero entro due mesi dalla data di deposito della domanda . le altre condizioni stabilite in tale
regola non sono soddisfatte,
l’Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità constatate entro un preciso termine.
4. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3, lettera a) non vengono sanate entro tale termine, l’Ufficio
respinge la domanda.
5. Se le tasse per classe non sono state pagate nei termini, la domanda si considera ritirata, a meno
che non risultino chiaramente le classi cui l’importo versato si riferisce. In mancanza di altri criteri,
per determinare le classi cui si riferisce l’importo versato l’Ufficio considera le classi nell’ordine
della classificazione. La domanda si considera ritirata relativamente alle classi per le quali le tasse
non sono state pagate o non sono state interamente pagate.
6. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3 riguardano la rivendicazione della priorità, il diritto di
priorità decade per la domanda di cui trattasi.
7. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3 riguardano la rivendicazione della preesistenza, il diritto di
preesistenza decade per la domanda di cui trattasi.
8. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3 riguardano soltanto alcuni dei prodotti e servizi, la
domanda è respinta dall’Ufficio o il diritto di priorità o di preesistenza decade soltanto per i prodotti
e i servizi di cui trattasi.
Regola 10 : Esame delle condizioni relative alla titolarità
l’Ufficio informa il richiedente del fatto che egli non può essere titolare del marchio comunitario ai
sensi dell’articolo 5 del regolamento. Esso stabilisce il temine entro il quale il richiedente può
ritirare la domanda o presentare osservazioni. Se il richiedente non è in grado di contrastare le
obiezioni alla registrazione, l’Ufficio respinge la domanda.
Regola 11 : Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione
1. Se il marchio è escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento per la totalità o
per una parte dei prodotti o servizi per i quali è richiesto, l’Ufficio comunica al richiedente gli
impedimenti che ostano alla registrazione. l’Ufficio indica il termine entro il quale il richiedente può
ritirare o modificare la domanda o presentare osservazioni.
2. Se, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2 del regolamento, la registrazione del marchio
comunitario è subordinata alla condizione che il richiedente dichiari che si impegna a non invocare
diritti esclusivi su elementi del marchio privi di carattere distintivo, l’Ufficio ne dà comunicazione
al richiedente, precisando i motivi e invitandolo a fornire totale dichiarazione entro un termine da
esso stabilito.
3. Se il richiedente non elimina entro il termine stabilito gli impedimenti alla registrazione o non
ottempera nel termine all’onere di cui al paragrafo 2, l’Ufficio respinge in tutto o in parte la
domanda.
Regola 12 : Pubblicazione della domanda
La pubblicazione della domanda comprende:
a) il nome e l’indirizzo del richiedente;
b) qualora venga nominato un rappresentante (se non si tratta di un rappresentante ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, prima frase del regolamento), il nome e l’indirizzo professionale dello
stesso; quando si tratti di più rappresentanti con lo stesso indirizzo professionale, si pubblicano
soltanto il nome e l’indirizzo del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole e altri; nel
caso di più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, si pubblica soltanto l’indirizzo
professionale determinato ai sensi della regola 1, paragrafo 1, lettera e); nel caso di un gruppo di
rappresentanti ai sensi della regola 76, paragrafo 9, si pubblicano soltanto la denominazione e
l’indirizzo professionale del gruppo;
c) la riproduzione del marchio con le indicazioni e le descrizioni di cui alla regola 3; qualora venga
chiesta la registrazione a colori, sulla pubblicazione va apposta l’annotazione a colori e l’indicazione
dei colori che compongono il marchio;
d) l’elenco dei prodotti e dei servizi, raggruppati secondo le classi della classificazione dell’Accordo
di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui appartiene e
indicando i gruppi nell’ordine delle classi della stessa classificazione;
e) la data di deposito e il numero di fascicolo della domanda;
f) se del caso, indicazioni relative alla priorità rivendicata, ai sensi dell’articolo 30 del regolamento;
g) se del caso, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi
dell’articolo 33 del regolamento;
h) se del caso, indicazioni relative alle rivendicazione della preesistenza, ai sensi dell’articolo 34 del
regolamento;
i) se del caso, l’indicazione che il marchio ha acquistato carattere distintivo in seguito all’uso che ne
è stato fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del regolamento;
j) se del caso, l’indicazione che la domanda viene depositata per il marchio comunitario collettivo;
k) se del caso, una dichiarazione con la quale il richiedente rinuncia, a norma della regola 1,
paragrafo 3 o della regola 11, paragrafo 2, al diritto esclusivo su un elemento del marchio;
l) la lingua in cui è stata redatta la domanda presentata e la seconda lingua indicata dal richiedente
nella domanda, a norma dell’articolo 115, paragrafo 3 del regolamento.
Regola 13 : Modifica della domanda
1. l’istanza di modifica della domanda, in applicazione dell’articolo 44 del regolamento, riporta:
a) il numero di fascicolo della domanda;
b) il nome e l’indirizzo del richiedente, conformemente alla regola 1, paragrafo 1, lettera b);
c) se è stato designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante,
conformemente alla regola 1, paragrafo 1, lettera e);
d) l’indicazione dell’elemento della domanda da correggere o modificare e la versione corretta e
modificata di tale elemento;
e) se la modifica riguarda la rappresentazione del marchio, una rappresentazione del marchio
modificata conformemente alla regola 3.
2. Se è soggetta al pagamento di una tassa, l’istanza di modifica si considera presentata soltanto
dopo il pagamento della stessa tassa. l’Ufficio informa il richiedente in merito al mancato
pagamento, totale o parziale della tassa.
3. Se le condizioni prescritte per la modifica della rappresentazione del marchio non sono
soddisfatte, l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità di cui trattasi. Se tali irregolarità non
vengono sanate nel termine indicato dall’Ufficio, l’istanza di modifica è respinta.
4. Se la modifica viene pubblicata a norma dell’articolo 44, paragrafo 2 del regolamento, si
applicano le stesse disposizioni delle regole da 15 a 22.
5. Il richiedente può presentare un .unica istanza di modifica affinché venga modificato lo stesso
elemento in due o più domande da lui presentate. Se la domanda di modifica è soggetta al
pagamento di una tassa, questa è dovuta per ogni domanda da modificare.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, altresì, alle domande intese a correggere il nome o l’indirizzo
professionale di un rappresentante designato dal richiedente. Tali domande non sono soggette a
tasse.
Regola 14 : Correzione di errori nelle pubblicazioni
1. Se la pubblicazione della domanda contiene errori imputabili all’Ufficio, quest .ultimo li corregge
d .ufficio o su istanza del richiedente.
2. Alla istanza di correzione presentata dal richiedente, si applicano le stesse disposizioni della
regola 13. La richiesta non è soggetta al pagamento di una tassa.
3. Le correzioni effettuate a norma della presente regola devono essere pubblicate.
4. Se la correzione riguarda l’elenco dei prodotti o dei servizi o la rappresentazione del marchio, si
applicano le stesse disposizioni dell’articolo 42, paragrafo 2 del regolamento e delle regole da 15 a
22.
TITOLO II : PROCEDURA DI OPPOSIZIONE E PROVA DELl’USO
Regola 15 : Contenuto dell’atto di opposizione
1. L’opposizione può essere fondata sull’esistenza di uno o più marchi anteriori ai sensi dell’articolo
8, paragrafo 2 del regolamento (marchi anteriori) o sull’esistenza di uno o più altri diritti anteriori ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (diritti anteriori).
2. l’atto di opposizione deve essere presentato in duplice copia e contenere:
a) riguardo alla domanda contro cui viene proposta opposizione:
i) il numero di fascicolo della domanda contro cui viene proposta opposizione;
ii) l’indicazione dei prodotti e dei servizi elencati nella domanda di marchio comunitario contro cui
viene proposta opposizione;
iii) il nome del richiedente che ha presentato la domanda di marchio comunitario;
b) riguardo ai marchi anteriori o ai diritti anteriori su cui si fonda l’opposizione:
i) se l’opposizione si fonda su un marchio anteriore, un .indicazione in tal senso e l’indicazione che
il marchio anteriore è un marchio comunitario o l’indicazione degli Stati membri . o eventualmente
del Benelux . in cui il marchio anteriore è stato registrato o depositato oppure, se il marchio
anteriore è stato oggetto di registrazione internazionale, l’indicazione degli Stati membri .
eventualmente del Benelux . a cui è stata estesa la protezione del marchio anteriore;
ii) se disponibili, il numero di fascicolo o il numero di registrazione e la data di deposito, nonché la
data di priorità del marchio anteriore;
iii) se l’opposizione si fonda su un marchio anteriore notoriamente conosciuto, ai sensi dell’articolo
8, paragrafo 2, lettera c) del regolamento, un .indicazione in questo senso e l’indicazione degli Stati
membri in cui il marchio anteriore è notoriamente conosciuto;
iv) se l’opposizione si fonda su un marchio anteriore che gode di notorietà ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 5 del regolamento, un .indicazione in tal senso e l’indicazione del luogo in cui il marchio
anteriore è registrato o depositato, conformemente al punto i);
v) se l’opposizione si fonda su un diritto anteriore, un .indicazione in tal senso e l’indicazione degli
Stati membri in cui esiste tale diritto anteriore;
vi) una riproduzione ed eventualmente una descrizione del marchio anteriore o del diritto anteriore;
vii) i prodotti e i servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato o depositato o per i quali il
marchio anteriore è notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c) del
regolamento o gode di notorietà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5 del regolamento; l’opponente
deve indicare tutti i prodotti e i servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato, nonché a quali
prodotti e servizi l’opposizione si riferisce;
c) riguardo all’opponente:
i) se l’opposizione è proposta dal titolare del marchio anteriore o del diritto anteriore, il nome e
indirizzo del medesimo, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b) e l’indicazione che si tratta del
titolare di tale marchio o diritto;
ii) se un licenziatario propone l’opposizione, il suo nome e indirizzo, secondo la regola 1, paragrafo
1, lettera b), nonché l’indicazione che è stato autorizzato a proporre opposizione;
iii) se l’opposizione è proposta dall’avente causa del titolare registrato del marchio comunitario che
non sia ancora stato registrato come nuovo titolare, un .indicazione in tal senso, il nome e l’indirizzo
dell’opponente, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b), e l’indicazione della data alla quale è
pervenuta all’
Ufficio la domanda di registrazione del nuovo titolare o, in mancanza di questa informazione, la
data in cui tale domanda è stata inviata all’Ufficio;
iv) se l’opposizione fondata su un diritto anteriore viene proposta da persona che non sia il titolare
del diritto stesso, il nome e l’indirizzo dell’opponente, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b),
nonché l’indicazione che essa è autorizzata ad esercitare tale diritto a norma della legislazione
nazionale applicabile;
v) se è stato designato un rappresentante dell’opponente, il nome e indirizzo professionale del
rappresentante secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e);
d) l’indicazione dei motivi su cui si fonda l’opposizione.
3. All’opposizione proposta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento si applicano, in
quanto compatibili, i paragrafi 1 e 2.
Regola 16 : Fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell’opposizione
1. L’atto di opposizione può contenere indicazioni relative ai fatti, prove e osservazioni a sostegno
dell’opposizione stessa, corredate dei relativi documenti d’appoggio.
2. Se l’opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l’atto di opposizione è
corredato, in linea di principio, da prove relative alla registrazione o al deposito del marchio
anteriore, come ad esempio un certificato di registrazione. Se l’opposizione si fonda su un marchio
notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c) del regolamento, deve essere
di preferenza corredata da prove che attestino il fatto che si tratta di un marchio notoriamente
conosciuto o che gode di notorietà. Se l’opposizione si fonda su altri diritti anteriori, deve essere di
preferenza corredata da prove che attestino l’acquisizione nonché l’ambito di tutela di tale diritto.
3. Le indicazioni relative ai fatti, le prove, le osservazioni e i documenti di appoggio, di cui al
paragrafo 1, nonché le prove di cui al paragrafo 2, possono essere presentati, se non sono stati
presentati insieme all’atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo
all’avvio della procedura di opposizione, stabilito dall’Ufficio secondo la regola 20, paragrafo 2.
Regola 17 : Uso delle lingue nella procedura di opposizione
1. Se l’atto di opposizione non è redatto nella lingua della domanda di registrazione del marchio
comunitario, quando tale lingua è una delle lingue dell’Ufficio, né nella seconda lingua indicata dal
richiedente nella domanda, l’opponente deve fornire una traduzione dell’atto di opposizione in una
di tali lingue, entro un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione.
2. Se le prove a sostegno dell’opposizione, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, non sono presentate
nella lingua della procedura d .opposizione, l’opponente deve fornirne una traduzione in tale lingua,
entro un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione o, eventualmente, entro il termine
stabilito dall’Ufficio secondo la regola 16, paragrafo 3.
3. Se prima della data in cui la procedura d .opposizione dovrebbe iniziare, secondo la regola 19,
paragrafo 1, l’opponente o il richiedente informano l’Ufficio che per il procedimento di opposizione
si sono accordati sull’uso di una lingua diversa, a norma dell’articolo 115, paragrafo 7 del
regolamento, l’opponente, qualora l’atto di opposizione non fosse stato presentato in tale lingua, ne
fornisce una traduzione nella lingua concordata con il richiedente entro un mese dalla suddetta data.
Regola 18 : Rigetto dell’opposizione per inammissibilità
1. Se accerta che l’opposizione non è conforme all’articolo 42 del regolamento o che l’atto di
opposizione non indica chiaramente contro quale domanda l’opposizione è proposta o quale sia il
marchio anteriore o il diritto anteriore sulla cui base l’opposizione viene proposta, l’Ufficio la
respinge in quanto inammissibile, sempreché le irregolarità non siano state sanate, entro la scadenza
del termine di opposizione. Se la tassa d .opposizione non è stata pagata entro il termine di
opposizione, l’opposizione si considera non proposta. Se è stata pagata dopo la scadenza del termine
per l’opposizione, la tassa d .opposizione viene restituita alla parte opponente.
2. Se accerta che l’opposizione non è conforme ad altre disposizioni del regolamento o delle
presenti regole, l’Ufficio ne dà comunicazione all’opponente, invitandolo a sanare le irregolarità
entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate nel termine, l’Ufficio respinge l’opposizione in
quanto inammissibile.
3. La decisione di rigetto per inammissibilità dell’opposizione a norma dei paragrafi 1 o 2 viene
comunicata al richiedente.
Regola 19 : Inizio della procedura d’opposizione
1. Se non rigetta l’opposizione secondo la regola 18, l’Ufficio comunica l’opposizione al richiedente invitandolo a presentare osservazioni nel termine indicato dall’Ufficio stesso. l’Ufficio fa presente al richiedente che la procedura d .opposizione si considera iniziata due mesi dopo la ricezione della comunicazione, a meno che entro tale termine il richiedente non informi l’Ufficio del fatto che egli ritira la sua domanda o limita la domanda ai prodotti e ai servizi non contemplati dall’opposizione.
2. L’Ufficio può concedere, secondo la regola 71, una proroga del termine di cui al paragrafo 1, seconda frase della presente regola se ne viene fatta richiesta congiuntamente dal richiedente e dall’opponente.
3. Se la domanda viene ritirata o limitata entro il termine di cui al paragrafo 1, seconda frase, o nel corso della proroga di tale termine, concessa a norma del paragrafo 2, l’Ufficio informa l’opponente e gli restituisce la tassa d’opposizione.
Regola 20 : Esame dell’opposizione
1. Se la domanda non viene ritirata o limitata, ai sensi della regola 19, il richiedente presenta osservazioni entro il termine indicato dall’Ufficio nella comunicazione di cui alla regola 19, paragrafo 1, prima frase.
2. L’Ufficio invita l’opponente a presentare, entro un preciso termine, le indicazioni relative ai fatti,
le prove e le osservazioni, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, qualora non siano contenute nell’atto di opposizione. Ogni comunicazione dell’opponente, viene trasmessa al richiedente, per dare a questi la possibilità di rispondere entro il termine indicato dall’Ufficio.
3. Se il richiedente non presenta osservazioni, l’Ufficio può decidere sull’opposizione in base ai documenti di cui dispone.
4. L’Ufficio comunica all’opponente le osservazioni del richiedente e, quando ne ravvisi l’opportunità, lo invita a pronunciarsi entro un preciso termine.
5. Se il richiedente riduce l’elenco dei prodotti e servizi a norma dell’articolo 44, paragrafo 1 del regolamento, l’Ufficio ne dà comunicazione all’opponente e lo invita a dichiarare, entro un preciso termine, se ed eventualmente contro quali prodotti e servizi residui intenda mantenere l’opposizione.
6. Quando l’opposizione si fonda su una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, l’Ufficio può sospendere la procedura di opposizione fino a quando non sia stata presa una decisione finale su tale domanda oppure fino a quando sussistano altre circostanze che giustifichino la sospensione.
Regola 21 : Pluralità di opposizioni
1. Se nei confronti della stessa domanda di marchio comunitario sono state presentate più opposizioni, queste possono essere trattate dall’ufficio in un unico procedimento. l’Ufficio può decidere in seguito di non trattarle più congiuntamente.
2. Se dall’esame preliminare di una o più opposizioni risulta che il marchio comunitario per il quale è stata presentata la domanda di registrazione non può essere registrato per alcuni o tutti i prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la registrazione, l’Ufficio può sospendere le altre procedure di opposizione. l’Ufficio informa le altre parti opponenti delle decisioni prese nel corso delle procedure che vengono proseguite.
3. Dopo che la decisione di rigetto della domanda di marchio comunitario è divenuta definitiva, le opposizioni per le quali era stata sospesa la decisione a norma del paragrafo 2 si considerano estinte e le parti opponenti ne sono informate. Tale estinzione costituisce un caso di non luogo a provvedere, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 4 del regolamento.
4. L’Ufficio rimborsa il 50 % delle tasse d .opposizione pagate dagli opponenti la cui opposizione è considerata estinta, a norma dei paragrafi 1, 2, 3.
Regola 22 : Prova dell’utilizzazione
1. Nei casi in cui, a norma dell’articolo 43, paragrafi 2 o 3 del regolamento, l’opponente deve dimostrare l’utilizzazione o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l’Ufficio invita l’opponente a fornire le prove entro un preciso termine. Se l’opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l’Ufficio rigetta l’opposizione.
2. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l’utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, alla estinzione e alla natura dell’utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l’opposizione e dalle relative informazioni, ai sensi del paragrafo 3.
3. Le prove consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti e campioni, come ad esempio imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera f) del regolamento.
4. Se le prove fornite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua della procedura d’opposizione, l’Ufficio può chiedere all’opponente di fornirne una traduzione in tale lingua entro un preciso termine.
TITOLO III : PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
Regola 23 : Registrazione del marchio
1. La tassa di registrazione prevista dall’articolo 45 del regolamento si compone di:
a) una tassa di base e
b) una tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza per cui il marchio deve essere registrato.
2. Se non è stata proposta alcuna opposizione o se un .opposizione proposta è stata definitivamente estinta per ritiro, rigetto o altro motivo, l’Ufficio chiede al richiedente di pagare la tassa di registrazione entro due mesi dalla ricezione della richiesta.
3. Qualora non venga versata entro il termine prescritto, la tassa di registrazione può essere validamente pagata entro due mesi a decorrere dalla comunicazione con cui si fa presente l’inosservanza del termine stesso purché entro tali due mesi venga pagata altresì la soprattassa indicata nel regolamento sulle tasse.
4. Dopo il pagamento della tassa di registrazione, il marchio con le indicazioni elencate nella regola 84, paragrafo 2, è iscritto nel registro dei marchi comunitari.
5. La registrazione è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.
6. Se il marchio depositato non viene registrato, la tassa di registrazione è restituita.
Regola 24 : Certificato di registrazione
1. L’Ufficio rilascia al titolare del marchio comunitario un certificato di registrazione contenente i dati iscritti nel registro di cui alla regola 84, paragrafo 2 e la dichiarazione che tali dati sono effettivamente nel registro stesso.
2. Il titolare del marchio può chiedere, previo pagamento di una tassa, che gli vengano rilasciate copie, autenticate o non autenticate, del certificato di registrazione.
Regola 25 : Modifica della registrazione
1. La domanda di modifica della registrazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 2 del regolamento contiene:
a) il numero di registrazione;
b) il nome e l’indirizzo del titolare del marchio, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
c) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e);
d) l’indicazione dell’elemento della riproduzione del marchio che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata;
e) una riproduzione del marchio modificato secondo la regola 3.
2. La domanda si considera non presentata fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Se la tassa non è stata pagata o non è stata interamente pagata, l’Ufficio ne dà comunicazione al richiedente.
3. l’ufficio informa il richiedente delle irregolarità, nei casi in cui non siano rispettate tutte le condizioni stabilite per la modifica della registrazione. Se il richiedente non sana le irregolarità entro un termine indicato dall’Ufficio, questo respinge la domanda.
4. Se nei casi in cui la registrazione della modifica è contestata a norma dell’articolo 48, paragrafo 3
del regolamento, si applicano le stesse disposizioni relative all’opposizione contenute nel regolamento e nel presente regolamento d .esecuzione.
5. Può essere presentata un .unica domanda per la modifica dello stesso elemento in due o più registrazioni dello stesso titolare. Le tasse sono dovute relativamente a ogni registrazione da modificare.
Regola 26 : Modifica del nome o dell’indirizzo del titolare del marchio comunitario o del suo rappresentante iscritto nell’elenco tenuto dall’Ufficio
1. Su richiesta del titolare, può essere inserita nel registro qualsiasi modifica del nome o dell’indirizzo del titolare del marchio comunitario che non alteri l’identità del marchio comunitario, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2 del regolamento, e che non sia conseguenza di un trasferimento totale o parziale del marchio registrato.
2. La domanda di modifica del nome o dell’indirizzo del titolare del marchio registrato deve contenere:
a) il numero di registrazione del marchio,
b) il nome e l’indirizzo del titolare del marchio, quali risultano dal registro,
c) l’indicazione del nome e dell’indirizzo del titolare del marchio, quali risultano dalla modifica, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b),
d) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e).
3. La domanda non è soggetta a pagamento di tasse.
4. Può essere presentata una sola domanda per la modifica del nome o dell’indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.
5. L’ufficio informa il richiedente delle irregolarità nei casi in cui le condizioni per la registrazione della modifica non siano soddisfatte. Se le irregolarità non sono sanate entro il periodo indicato dall’Ufficio, questo rigetta la domanda.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano altresì per la modifica del nome o dell’indirizzo del rappresentante abilitato iscritto nell’elenco tenuto dall’Ufficio.
7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchio comunitario. La modifica va registrata nel fascicolo tenuto dall’Ufficio in merito alla domanda di marchio comunitario.
Regola 27 : Correzioni di errori nel registro e nella pubblicazione della registrazione
1. L’Ufficio corregge gli errori ad esso imputabili nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione, di propria iniziativa o su richiesta del titolare.
2. Se il titolare presenta una richiesta in tal senso, si applica la regola 26. La richiesta non è soggetta al pagamento di tasse.
3. L’Ufficio pubblica le correzioni apportate secondo la presente regola.
Regola 28 : Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario
1. La domanda presentata a norma dell’articolo 35 del regolamento per rivendicare la preesistenza di uno o più marchi anteriori, ai sensi dell’articolo 34 del regolamento, contiene:
a) il numero di registrazione del marchio comunitario;
b) il nome e l’indirizzo del titolare del marchio comunitario, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
c) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e);
d) l’indicazione degli Stati membri in cui o per cui il marchio anteriore è registrato, la data dalla quale ha acquistato effetto la registrazione, il numero della registrazione e i prodotti e i servizi per i quali il marchio anteriore è registrato;
e) l’indicazione dei prodotti e servizi per i quali viene rivendicata la preesistenza;
f) una copia della registrazione, autenticata dall’autorità competente.
2. L’Ufficio informa il richiedente delle irregolarità nei casi in cui non siano rispettate le condizioni per la rivendicazione della preesistenza. Se il richiedente non sana le irregolarità entro il termine indicato dall’Ufficio, questo respinge la domanda.
3. L’Ufficio informa della rivendicazione di preesistenza l’Ufficio dei marchi del Benelux e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri interessati.
4. Il presidente dell’Ufficio può stabilire che la documentazione che il richiedente deve presentare sia meno completa di quanto previsto al paragrafo 1, lettera f), purché l’Ufficio possa disporre delle informazioni necessarie tramite altre fonti.
TITOLO IV : RINNOVO
Regola 29 : Avviso di scadenza
Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione, l’Ufficio informa il titolare del marchio comunitario e i titolari di diritti registrati sul marchio comunitario, ivi compresi i licenziatari, che la registrazione è prossima alla scadenza. Il mancato avviso non incide sulla scadenza della registrazione.
Regola 30 : Rinnovo della registrazione
1. La domanda di rinnovo contiene:
a) qualora la domanda venga presentata dal titolare del marchio, il nome e indirizzo dello stesso, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
b) qualora la domanda venga presentata da una persona all’uopo espressamente autorizzata dal titolare del marchio, il nome e l’indirizzo della stessa nonché la prova di tale autorizzazione;
c) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e);
d) il numero di registrazione;
e) l’indicazione che il rinnovo è richiesto per tutti i prodotti e i servizi cui si riferisce la registrazione, oppure, se il rinnovo non è richiesto per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato il marchio, l’indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali viene richiesto il rinnovo, ovvero l’indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non viene richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell’Accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene e indicando i gruppi nell’ordine delle classi di detta classificazione.
2. Le tasse che, a norma dell’articolo47 del regolamento, devono essere corrisposte per il rinnovo del marchio comunitario sono le seguenti:
a) una tassa di base,
b) una tassa per ogni classe di prodotti e servizi successiva alla terza, nell’elenco delle classi per le quali si chiede il rinnovo ai sensi del paragrafo 1, lettera e),
c) eventualmente la soprattassa di cui all’articolo 47, paragrafo 3 del regolamento, per il versamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, a norma del regolamento sulle tasse.
3. Se la domanda di rinnovo viene presentata prima della scadenza del termine stabilito dall’articolo 47, paragrafo 3 del regolamento, ma non sono state soddisfatte le condizioni per il rinnovo previste dall’articolo 47 del regolamento e dalle presenti regole, l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se la domanda viene presentata da una persona espressamente autorizzata a questo fine dal titolare del marchio, quest .ultimo riceve copia di tale comunicazione.
4. Se la domanda di rinnovo non viene presentata entro il termine previsto dall’articolo 47, paragrafo 3, terza frase del regolamento o se le tasse non vengono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nel termine, l’Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare del marchio comunitario, nonché, all’occorrenza, al richiedente ed ai titolari di diritti iscritti nel registro. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, tale constatazione non ha luogo, se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l’importo versato. In mancanza di altri criteri, l’Ufficio prende in considerazione le classi nell’ordine della classificazione.
5. Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 4 è definitiva, l’Ufficio cancella il marchio dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo al giorno in cui è scaduta la registrazione.
6. Se la registrazione non viene rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate ai sensi del paragrafo 2 sono restituite.
TITOLO V : TRASFERIMENTO, LICENZE E ALTRI DIRITTI, MODIFICHE
Regola 31 : Trasferimento
1. La domanda di registrazione di un trasferimento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento contiene:
a) il numero di registrazione del marchio comunitario,
b) indicazioni sul nuovo titolare secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b),
c) i dati sui prodotti e servizi registrati ai quali si riferisce il trasferimento, qualora quest .ultimo non abbia ad oggetto tutti i prodotti e servizi,
d) documenti dai quali risulti il trasferimento ai sensi delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3 del regolamento.
2. La domanda può contenere, se del caso, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante del nuovo titolare secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e);
3. I trasferimenti a persone fisiche o giuridiche che non possano essere titolari di un marchio comunitario ai sensi dell’articolo 5 del regolamento non viene registrato.
4. La domanda si considera presentata soltanto dopo che sia stata pagata la relativa tassa. l’Ufficio notifica al richiedente il mancato pagamento, totale o parziale, della tassa.
5. Costituisce prova sufficiente del trasferimento, ai fini del paragrafo 1, lettera d), il fatto che:
a) la domanda di registrazione del trasferimento sia firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall’avente causa o dal suo rappresentante,
b) la domanda, se è presentata dall’avente causa, sia corredata di una dichiarazione, firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante, da cui risulti che egli acconsente alla registrazione dell’avente causa,
c) la domanda sia corredata del formulario di trasferimento o del documento di trasferimento di cui alla regola 83, paragrafo 1, lettera d), debitamente compilati, e sia firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall’avente causa o dal suo rappresentante.
6. l’Ufficio informa il richiedente delle irregolarità nei casi in cui le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento dall’articolo 17, paragrafi da 1 a 4 del regolamento nonché dai paragrafi da 1 a 4 della presente regola o da altre regole applicabili non sono soddisfatte. Se le irregolarità constatate non vengono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione del trasferimento.
7. Può essere presentata un .unica domanda di registrazione di trasferimento per due o più marchi, purché il titolare registrato e l’avente causa siano gli stessi per ogni marchio.
8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchi comunitari. Il trasferimento viene annotato nel fascicolo tenuto dall’Ufficio in merito alla domanda di marchio comunitario.
Regola 32 : Trasferimenti parziali
1. Qualora riguardi soltanto alcuni dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la domanda di registrazione del trasferimento indica i prodotti e servizi ai quali il trasferimento parziale si riferisce.
2. I prodotti e i servizi contemplati dalla registrazione originaria sono ripartiti fra registrazione residuale e nuova registrazione in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione.
3. La regola 31 si applica alle domande di registrazione di trasferimenti parziali alla presente regola.
4. L’Ufficio predispone un fascicolo separato per la nuova registrazione, che consiste in una copia completa del fascicolo della registrazione originaria e nella domanda di registrazione del trasferimento parziale; copia di tale domanda deve essere inserita nel fascicolo della registrazione residuale. l’Ufficio assegna alla nuova registrazione un nuovo numero di registrazione.
5. La domanda presentata dal titolare iniziale rimasta pendente per la registrazione originaria è considerata pendente anche per la registrazione residuale e per la nuova registrazione. Se tale domanda è soggetta a tasse e queste sono state pagate dal titolare originario, il nuovo titolare non è tenuto a pagare alcuna tassa supplementare per la domanda stessa.
Regola 33 : Registrazione di licenze e di altri diritti
1. Alle registrazioni concernenti il rilascio o il trasferimento di una licenza, la costituzione o la cessione di un diritto reale su un marchio comunitario, nonché alle registrazioni di atti di esecuzione forzata, si applicano le stesse disposizioni della regola 31, paragrafo 1, lettere a), b) e c), paragrafo 2, paragrafo 4 e paragrafo 7. Tuttavia, se il marchio comunitario è oggetto di procedure fallimentari o procedure analoghe, la richiesta della competente autorità nazionale di un’iscrizione in tal senso nel registro non è soggetta a tasse.
2. Se per un marchio comunitario viene rilasciata licenza soltanto in relazione ad una parte dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio è registrato o soltanto per una parte della Comunità o per un periodo limitato, nella domanda di registrazione va indicato per quali prodotti e servizi o per quale parte della Comunità o per quale periodo è concessa la licenza.
3. L’Ufficio informa il richiedente della irregolarità nei casi in cui le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli 19, 20 e 22 del regolamento, nonché dai paragrafi 1 e 2 o da altre regole non siano soddisfatte. Se le irregolarità constatate non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchi comunitari. Le
licenze, i diritti reali e i provvedimenti di esecuzione forzata vengono annotati nel fascicolo tenuto dall’Ufficio in merito alla domanda di marchio comunitario.
Regola 34 : Indicazioni particolari all’atto della registrazione di licenze
1. La licenza di un marchio comunitario è iscritta nel registro come licenza esclusiva se il titolare del marchio o il licenziatario ne fanno domanda.
2. La licenza di un marchio comunitario è iscritta nel registro come sottolicenza quando è concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro.
3. La licenza di un marchio comunitario è iscritta nel registro come licenza limitata a determinati prodotti o servizi o come licenza territorialmente limitata quando è concessa soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato o soltanto per una parte della Comunità.
4. La licenza di un marchio comunitario è iscritta nel registro come licenza temporanea se è concessa per un periodo determinato.
Regola 35 : Cancellazione o modifica della registrazione di licenze e di altri diritti
1. La registrazione di cui alla regola 33, paragrafo 1 viene cancellata su richiesta di una delle persone interessate.
2. La domanda deve contenere:
a) il numero di registrazione del marchio comunitario e
b) l’indicazione del diritto per il quale viene chiesta la cancellazione della registrazione.
3. La domanda di cancellazione della registrazione di licenze e di altri diritti si considera presentata soltanto dopo il versamento della tassa dovuta. Il mancato versamento, totale o parziale, della tassa viene comunicato dall’Ufficio al richiedente. Non è invece soggetta a tasse la richiesta della competente autorità nazionale di cancellazione di un .iscrizione in caso di fallimento o procedure analoghe che interessano il marchio comunitario.
4. La domanda deve essere corredata dei necessari documenti che dimostrino l’avvenuta estinzione del diritto registrato oppure di una dichiarazione con cui il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentono alla cancellazione.
5. L’Ufficio informa il richiedente della irregolarità nei casi in cui le condizioni per la cancellazione della registrazione non siano soddisfatte. Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, questo respinge la domanda di cancellazione.
6. I paragrafi da 1, 2, 4 e 5 si applicano altresì alla richiesta di modifica della registrazione di cui alla regola 33, paragrafo 1.
7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, alle annotazioni nel fascicolo di cui alla regola 33, paragrafo 4.
TITOLO VI : RINUNCIA
Regola 36 : Rinuncia
1. La dichiarazione di rinuncia, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento, contiene:
a) il numero di registrazione del marchio comunitario;
b) il nome e l’indirizzo del titolare, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
c) se è stato designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante, ai sensi della regola 2, paragrafo 1, lettera e);
d) se la rinuncia viene fatta soltanto per alcuni dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio è registrato, i prodotti e i servizi per i quali viene fatta la rinuncia o i prodotti e i servizi per i quali si desidera che il marchio rimanga registrato.
2. Se il diritto di un terzo connesso al marchio comunitario è iscritto nel registro, è sufficiente, come prova del suo consenso alla rinuncia, che una dichiarazione di consenso alla rinuncia sia firmata dal titolare del diritto o dal suo rappresentante. Se una licenza è stata registrata, la rinuncia viene registrata tre mesi dopo la data in cui il titolare del marchio comunitario ha dimostrato all’Ufficio di aver informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare. Se, prima della scadenza del termine suddetto, il titolare fornisce all’Ufficio la prova del consenso del licenziatario, la rinuncia viene immediatamente registrata.
3. l’Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità, nei casi in cui le condizioni relative alla rinuncia non sono soddisfatte. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, questo nega l’iscrizione della rinuncia nel registro.
TITOLO VII : DECADENZA E NULLITÀ
Regola 37 : Domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità
La domanda di dichiarazione di decadenza o nullità del marchio comunitario, di cui all’articolo 55 del regolamento, deve contenere:
a) riguardo alla registrazione per la quale si chiede la dichiarazione di decadenza o nullità:
i) il numero di registrazione del marchio comunitario per il quale si chiede la dichiarazione di decadenza o nullità;
ii) il nome e l’indirizzo del titolare del marchio comunitario, per il quale si chiede la dichiarazione di decadenza o nullità;
iii) l’indicazione dei prodotti e dei servizi registrati per i quali si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità;
b) riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:
i) nel caso della domanda ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51 del regolamento, una dichiarazione delle cause di decadenza o di nullità invocate a sostegno della stessa;
ii) nel caso della domanda ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1 del regolamento, indicazioni da cui risulti il diritto sul quale è basata la domanda nonché, se del caso, indicazioni da cui risulti che il richiedente è legittimato a far valere il diritto anteriore quale motivo di nullità;
iii) nel caso della domanda ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento, indicazioni da cui risulti il diritto sul quale è basata la domanda, nonché indicazioni da cui risulti che il richiedente è titolare di uno dei diritti anteriori di cui all’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento oppure che, a norma della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere tale diritto;
iv) i fatti, le prove e le osservazioni, a sostegno di tali motivi;
c) riguardo al richiedente:
i) il nome e l’indirizzo, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
ii) qualora sia stato nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e).
Regola 38 : Uso delle lingue nella procedura di decadenza o nullità
1. Se la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità non è redatta nella lingua della domanda di registrazione del marchio comunitario, quando tale lingua è una delle lingue dell’Ufficio la dichiarazione di decadenza o di nullità deve fornire una traduzione della sua domanda in una di queste lingue entro un mese dal deposito della stessa.
2. Se le prove presentate a sostegno della domanda non sono redatte nella lingua della procedura di decadenza o nullità, il richiedente deve fornire la traduzione in tale lingua entro due mesi dal deposito.
3. Se entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio comunitario, della comunicazione di cui alla regola 40, paragrafo 1, il richiedente la dichiarazione di decadenza o di nullità oppure il titolare del marchio comunitario informano l’Ufficio che si sono accordati sull’uso di una diversa lingua procedurale, a norma dell’articolo 115, paragrafo 7 del regolamento, il richiedente, qualora la domanda non sia stata redatta in tale lingua, deve fornirne un’apposita traduzione entro un mese a decorrere dalla data di cui sopra.
Regola 39 : Rigetto della domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità per inammissibilità
1. Se l’Ufficio accerta che la domanda non è conforme all’articolo 55 del regolamento o alla regola 37 o ad altre disposizioni del regolamento o delle presenti regole, ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a sanare le irregolarità entro un preciso termine. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, questo rigetta la domanda per inammissibilità.
2. Qualora l’Ufficio constati che le tasse dovute non sono state pagate, ne dà comunicazione al richiedente e lo informa che la domanda sarà considerata presentata soltanto dopo che le tasse dovute saranno state versate all’Ufficio entro un preciso termine. Se sono state versate dopo la scadenza di tale termine, le tasse vengono restituite al richiedente.
3. La decisione di rigetto della domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità a norma del paragrafo 1 viene comunicata al richiedente. Il richiedente viene altresì informato quando la domanda si considera non presentata ai sensi del paragrafo 2.
Regola 40 : Esame della domanda di dichiarazione di decadenza o nullità
1. Se non la rigetta, a norma della regola 39, l’Ufficio trasmette la domanda al titolare del marchio comunitario, invitandolo a presentare osservazioni entro un preciso termine.
2. Se il titolare del marchio comunitario non trasmette osservazioni, l’Ufficio può decidere sulla decadenza o nullità in base ai documenti di cui dispone.
3. L’Ufficio trasmette le osservazioni del titolare del marchio comunitario al richiedente e, quando ne ravvisi la necessità, lo invita a pronunciarsi in merito entro un preciso termine indicato.
4. Le notificazioni e comunicazioni in forza dell’articolo 56, paragrafo 1 del regolamento, nonché le relative osservazioni vengono trasmesse alle parti.
5. Nei casi in cui il richiedente, in forza dell’articolo 56, paragrafo 2 o paragrafo 3 del regolamento, deve comprovare l’utilizzazione o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, si applicano le stese disposizioni della regola 22.
Regola 41 : Pluralità di domande di dichiarazione di decadenza o di nullità per uno stesso marchio
1. Qualora vengano presentate più domande di dichiarazione di decadenza o di nullità relativamente ad un medesimo marchio comunitario, l’Ufficio può trattarle in un .unica procedura. l’Ufficio può decidere, in seguito, di non trattarle più congiuntamente.
2. Si applicano le stesse disposizioni della regola 21, paragrafi 2, 3 e 4.
TITOLO VIII : MARCHI COMUNITARI COLLETTIVI
Regola 42 : Disposizioni applicabili
Le disposizioni delle presenti regole si applicano ai marchi comunitari collettivi a norma della regola 43.
Regola 43
Regolamento d’uso per i marchi comunitari collettivi
1. Il regolamento d .uso, qualora non corredi la domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento, è presentato all’Ufficio entro due mesi dalla data di deposito della domanda stessa.
2. Il regolamento d .uso per i marchi comunitari collettivi contiene le seguenti indicazioni:
a) nome e sede (registrata) del richiedente;
b) scopo dell’associazione o scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
c) organismi autorizzati a rappresentare l’associazione o la persona giuridica;
d) condizioni di ammissione dei membri;
e) persone abilitate ad usare il marchio;
f) eventuali condizioni per l’utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni;
g) eventualmente, l’autorizzazione di cui all’articolo 65, paragrafo 2, seconda frase del regolamento.
TITOLO IX : TRASFORMAZIONE
Regola 44 : Istanza di trasformazione
1. L’istanza di trasformazione della domanda di marchio comunitario o di marchio comunitario registrato in domanda di marchio nazionale a norma dell’articolo 108 del regolamento contiene:
a) il nome e l’indirizzo dell’istante secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera b);
b) se l’istante ha designato un rappresentate, il nome e l’indirizzo professionale del medesimo secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e);
c) il numero di fascicolo della domanda di marchio comunitario o il numero di registrazione del marchio comunitario;
d) la data di deposito della domanda di marchio comunitario o del marchio comunitario e, se del caso, indicazioni circa la rivendicazione di priorità per la domanda di marchio comunitario o per il marchio comunitario, ai sensi degli articoli 30 e 33 del regolamento, e circa una rivendicazione di preesistenza, ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento;
e) la riproduzione del marchio, qual è contenuta nella domanda o nella registrazione;
f) gli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione;
g) se l’istanza non riguarda tutti i prodotti e servizi per i quali è stata presentata la domanda o per i quali è stato registrato il marchio, l’indicazione dei prodotti e dei servizi per i quali viene richiesta la trasformazione e, se la trasformazione viene richiesta per più di uno Stato membro e l’elenco dei prodotti e dei servizi non è lo stesso per tutti gli Stati membri, l’indicazione dei prodotti e dei servizi per ogni singolo Stato membro;
h) se la trasformazione è richiesta a norma dell’articolo 108, paragrafo 4 del regolamento, un’indicazione in tal senso;
i) se la trasformazione è richiesta a norma dell’articolo 108, paragrafo 5 del regolamento, a seguito del ritiro di una domanda di registrazione, un .indicazione in tal senso e la data alla quale la domanda di registrazione è stata ritirata;
j) se la trasformazione è richiesta a norma dell’articolo 108, paragrafo 5 del regolamento, in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione, un .indicazione in tal senso e la data in cui è scaduto il periodo di tutela; il termine di tre mesi di cui all’articolo 108, paragrafo 5 del regolamento decorre dal giorno successivo all’ultimo giorno in cui può essere presentata la domanda di rinnovo a norma dell’articolo 47, paragrafo 3 del regolamento;
k) se la trasformazione è richiesta a norma dell’articolo 108, paragrafo 6 del regolamento, un’indicazione in tal senso, la data in cui la decisione del giudice è passata in giudicato e copia di tale decisione.
2. Nei casi in cui sia richiesta, copia della decisione del giudice di cui al paragrafo 1, lettera k), tale copia deve essere presentata nella lingua in cui è stata redatta la decisione.
Regola 45 : Esame dell’istanza di trasformazione
1. L’Ufficio respinge l’istanza di trasformazione qualora non è già conforme ai requisiti stabiliti nell’articolo 108, paragrafo 1 del regolamento o non sia stata presentata entro il previsto termine di tre mesi.
2. Se entro il previsto termine di tre mesi non è stata pagata la tassa di trasformazione, l’Ufficio informa il richiedente che l’istanza di trasformazione è considerata come non presentata.
3. Se non sono soddisfatte le altre condizioni per la trasformazione fissate dalla regola 44 e dalle altre regole che disciplinano tale tipo di istanza, l’Ufficio ne dà comunicazione al richiedente in proposito, invitandolo a sanare le irregolarità entro un preciso termine. Se le irregolarità constatate non vengono sanate entro tale termine, l’Ufficio respinge l’istanza di trasformazione.
Regola 46 : Pubblicazione dell’istanza di trasformazione
1.Ll’istanza di trasformazione che riguardi una domanda di marchio comunitario già pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari a norma dell’articolo 40 del regolamento, o che riguardi un marchio comunitario, viene pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.
2. La pubblicazione dell’istanza di trasformazione deve contenere:
a) il numero di fascicolo o il numero di registrazione del marchio per il quale viene chiesta la trasformazione;
b) gli estremi della precedente pubblicazione della domanda o della registrazione nel Bollettino dei marchi comunitari;
c) l’indicazione degli Stati membri per i quali viene chiesta la trasformazione;
d) se l’istanza non riguarda tutti i prodotti e servizi per i quali è stata presentata la domanda o per i quali il marchio è stato registrato, l’indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la trasformazione;
e) se la trasformazione è richiesta per più Stati membri e l’elenco dei prodotti e servizi non è lo stesso per tutti gli Stati membri l’indicazione dei prodotti e servizi per ciascuno Stato membro;
f) la data dell’istanza di trasformazione.
Regola 47 : Trasmissione agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri Se l’istanza di trasformazione è conforme alle disposizioni del regolamento e delle presenti regole, l’Ufficio la trasmette immediatamente agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri . o all’Ufficio dei marchi del Benelux . indicati nell’istanza stessa. l’Ufficio informa il richiedente della data di trasmissione.
TITOLO X : PROCEDURA DI RICORSO
Regola 48 : Contenuto del ricorso
1. Il ricorso contiene:
a) il nome e l’indirizzo del ricorrente ai sensi della regola 1, paragrafo 1, lettera b);
b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e);
c) l’indicazione della decisione impugnata e della modifica o dell’annullamento richiesti.
2. Il ricorso è presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.
Regola 49 : Rigetto del ricorso per in ammissibilità
1. Se il ricorso non è conforme agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento nonché alla regola 48,
paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all’articolo 59 del regolamento.
2. Se la commissione di ricorso accerta che il ricorso non è conforme ad altre norme del regolamento o ad altre disposizioni delle presenti regole, in particolare alla regola 48, paragrafo 1, lettere a) e b), ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare le irregolarità accertate entro un preciso termine. La commissione di ricorso rigetta in quanto inammissibile il ricorso se questo non è regolarizzato in tempo.
3. Se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso, di cui all’articolo 59 del regolamento, il ricorso è considerato non presentato e la tassa di ricorso è restituita al ricorrente.
Regola 50 : Esame del ricorso
1. Alla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.
2. La decisione della commissione contiene:
a) la dichiarazione che essa è stata adottata dalla commissione di ricorso;
b) la data della pronuncia;
c) i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che hanno partecipato alla decisione;
d) il nome del cancelliere;
e) l’indicazione delle parti e dei loro rappresentanti;
f) le questioni oggetto della decisione;
g) una concisa esposizione dei fatti;
h) la motivazione;
i) il dispositivo, compresa, se necessario, la decisione sulle spese.
3. La decisione è firmata dal presidente e dagli altri membri della commissione di ricorso nonché dal cancelliere di detta commissione.
Regola 51 : Rimborso della tassa di ricorso
Il rimborso della tassa di ricorso è disposto, in caso di revisione pregiudiziale o di accoglimento del ricorso, qualora risulti equo a seguito della violazione di forme sostanziali. In caso di revisione pregiudiziale il rimborso è disposto dall’organo la cui decisione è stata impugnata e, negli altri casi, dalla commissione di ricorso.
TITOLO XIVDISPOSIZIONI GENERALI
Parte A : Decisioni e notificazioni dell’Ufficio
Regola 52 : Forma delle decisioni
1. Le decisioni dell’Ufficio sono scritte e motivate. In caso di procedura orale dinanzi all’Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse vengono poi stese per iscritto e notificate alle parti.
2. Le decisioni dell’Ufficio contro le quali è ammesso ricorso devono contenere l’avvertenza scritta che il ricorso deve essere presentato all’Ufficio per iscritto, entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata. Nell’avvertenza è inoltre opportuno richiamare l’attenzione delle parti sugli articoli 57, 58 e 59 del regolamento. Le parti non possono far valere l’omissione dell’avvertenza relativa alla possibilità di presentare ricorso.
Regola 53 : Rettifica di errori nelle decisioni
Nelle decisioni dell’Ufficio possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori manifesti. Essi sono rettificati, d .ufficio o su richiesta della parte interessata, dall’organo che ha emesso la decisione.
Regola 54 : Constatazione della perdita di un diritto
1. L’Ufficio informa l’interessato ai sensi dell’articolo 77 del regolamento nei casi in cui constati che in base al regolamento o alle presenti regole si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione, e richiama l’attenzione dello stesso sul contenuto essenziale del paragrafo 2 della presente regola.
2. Se ritiene che la constatazione dell’Ufficio non sia fondata, l’interessato può chiedere una decisione dell’Ufficio entro due mesi dalla comunicazione di cui al paragrafo 1. La decisione viene adottata unicamente se l’Ufficio non condivide il parere del richiedente; in caso contrario, l’Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente.
Regola 55 : Firma, nome, bollo
1. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell’Ufficio deve recare l’indicazione dell’organo o della divisione dell’Ufficio ed i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell’Ufficio apposto o prestampato.
2. Il presidente dell’Ufficio può consentire che si usino altri mezzi per indicare l’organo o la divisione dell’Ufficio e del nome dei funzionari responsabili dell’Ufficio, o un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni effettuate mediante telecopia o altri mezzi tecnici di comunicazione.
Parte B : Procedura orale e istruzione
Regola 56 : Citazione alla procedura orale
1. Nella citazione delle parti alla procedura orale ai sensi dell’articolo 75 del regolamento si fa menzione del disposto del paragrafo 3 della presente regola. Il termine di citazione non può essere inferiore a un mese, salvo accordo delle parti su un termine più breve.
2. Quando redige la citazione, l’Ufficio deve segnalare i punti che a suo avviso devono essere discussi ai fini della decisione.
3. Se la parte regolarmente citata alla procedura orale non compare dinanzi all’Ufficio la procedura stessa può essere proseguita in sua assenza.
Regola 57 : Istruzione da parte dell’Ufficio
1. Se l’Ufficio ritiene necessario sentire parti, testimoni o periti, oppure procedere ad un sopralluogo, adotta a tal fine una decisione in cui indica il mezzo istruttorio da esperire e i fatti giuridicamente rilevanti da provare, nonché il giorno, l’ora e il luogo. Se l’audizione di testimoni o di periti è stata chiesta da una parte, la decisione dell’Ufficio stabilisce il termine entro il quale la parte richiedente deve comunicare all’Ufficio il nome e l’indirizzo dei testimoni e dei periti dei quali essa desidera l’audizione.
2. Il termine per la citazione di parti, testimoni e periti non è inferiore ad un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve. La citazione contiene:
a) un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, dal quale risultino il giorno, l’ora e il luogo dell’audizione, nonché i fatti sui quali le parti, i testimoni e i periti saranno sentiti;
b) i nomi delle parti della procedura, nonché i diritti dei testimoni e dei periti a norma della regola 59, paragrafi da 2 a 5.
Regola 58 : Mandato a periti
1. L’Ufficio decide la forma in cui il perito da esso designato deve presentare la propria perizia.
2. Il mandato del perito deve contenere:
a) una precisa descrizione dell’incarico;
b) il termine per la presentazione della relazione peritale;
c) la designazione delle parti della procedura;
d) l’indicazione di quanto spetta al perito a norma della regola 59, paragrafi 2, 3 e 4.
3. Le parti ricevono copia della relazione peritale scritta.
4. Le parti possono ricusare il perito per motivi di incompetenza o per gli stessi motivi in base ai quali può essere ricusato un esaminatore o un membro di una divisione o di una commissione di ricorso a norma dell’articolo 132, paragrafi 1 e 3 del regolamento. Sulla ricusazione decide l’organo dell’Ufficio al quale spetta la designazione del perito.
Regola 59 : Spese dell’istruzione
1. l’Ufficio può subordinare l’esperimento di mezzi istruttori al deposito presso di esso, da parte di chi ha chiesto l’esperimento, di un importo determinato in base ad una stima delle spese.
2. I testimoni e i periti citati dall’Ufficio e comparsi dinanzi ad esso hanno diritto ad un congruo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. l’Ufficio può altresì concedere un anticipo. La prima frase del presente paragrafo si applica anche per i testimoni e periti che si presentano all’Ufficio senza essere stati citati, purché vengano sentiti in qualità di testimoni o periti.
3. I testimoni ai quali spetta il rimborso a norma del paragrafo 2, hanno diritto ad una congrua indennità per il lavoro assunto; i periti hanno diritto agli onorari per l’attività prestata. Quando i testimoni e i periti sono stati citati dall’Ufficio di sua iniziativa, l’indennità e gli onorari vengono loro corrisposti dopo l’adempimento dei compiti.
4. Gli importi e gli anticipi da versare a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono determinati dal presidente dell’Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Gli importi sono calcolati in base alle stesse disposizioni relative alle retribuzioni e ai rimborsi spese per i funzionari dei gradi a A 8 ad A 4, contenute nello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e nell’allegato VII di tale Statuto.
5. Gli importi dovuti o versati, a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico in via definitiva,
a) dell’Ufficio, qualora esso abbia ritenuto, di propria iniziativa, che fosse necessaria l’audizione dei testimoni o periti, oppure
b) della parte interessata, qualora essa abbia richiesto l’audizione di testimoni o periti, fatta salva la decisione di ripartizione e di fissazione delle spese a norma degli articoli 81 e 82 del regolamento e della regola 94; detta parte rimborsa all’Ufficio gli eventuali anticipi da questo versati.
Regola 60 : Verbale delle procedure orali e dell’istruzione
1. Della procedura orale e dell’istruzione si redige verbale, che deve riportare i principali elementi della procedura orale e dell’istruzione, le dichiarazioni rilevanti delle parti e le deposizioni delle parti, dei testimoni o dei periti, nonché il risultato dei sopralluoghi.
2. Il verbale della deposizione del testimone, del perito o della parte è letto o sottoposto ai medesimi affinché lo possano esaminare. l’esecuzione di questa formalità e l’approvazione del verbale da parte della persona che ha deposto sono menzionate nel verbale stesso. Qualora il verbale non sia approvato, si annotano le obiezioni sollevate.
3. Il verbale è firmato dal funzionario che lo ha redatto e dal funzionario che ha condotto la procedura orale o l’istruzione.
4. Le parti ricevono copie del verbale.
5. L’Ufficio rilascia alle parti che lo richiedano la trascrizione della registrazione della procedura orale, in forma scritta a macchina o in forme a lettura elettronica. Il rilascio della trascrizione ai sensi della prima frase, è subordinato al pagamento delle spese sostenute dall’Ufficio per la trascrizione stessa. Le spese sono determinate dal presidente dell’Ufficio.
Parte C : Notifiche
Regola 61 : Disposizioni generali sulle notifiche
1. Nelle procedure dinanzi all’Ufficio le notifiche che devono essere fatte dall’Ufficio consistono nell’originale del documento da notificare o in una copia autenticata dall’Ufficio o recante il bollo dell’Ufficio o in un tabulato recante tale bollo. La certificazione non è necessaria per le copie di documenti presentate dalle parti.
2. La notifica avviene:
a) per posta, secondo la regola 62;
b) mediante consegna a mano, secondo la regola 63;
c) mediante deposito nella casella postale presso l’Ufficio, secondo la regola 64;
d) mediante pubblicazione, secondo la regola 65;
e) mediante telecopia e altri mezzi tecnici di comunicazione, secondo la regola 66.
Regola 62 : Notifica per posta
1. Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell’Ufficio prescrive tale forma di notifica. Le decisioni e le comunicazioni che fanno decorrere un altro termine sono notificate mediante lettera raccomandata, qualora il presidente non disponga altrimenti. Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.
2. Le notifiche a destinatari che non hanno il domicilio, la sede o uno stabilimento nella Comunità e che non hanno nominato un rappresentante a norma dell’articolo 88, paragrafo 2 del regolamento, vengono effettuate spedendo il documento da notificare per posta, come lettera ordinaria, all’ultimo indirizzo del destinatario noto all’Ufficio. La notifica si considera effettuata all’atto dell’impostazione.
3. La notifica fatta per lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo all’impostazione, salvo che la lettera non venga recapitata, o venga recapitata successivamente. In caso di contestazione, spetta all’Ufficio provare l’avvenuto recapito e, se del caso, la data dello stesso.
4. La notifica mediante lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario.
5. Nella misura in cui non sia interamente disciplinata dai paragrafi da 1 a 4, la notifica per posta è soggetta alla legislazione dello Stato sul cui territorio è effettuata.
Regola 63 : Notifica mediante consegna a mano
La notifica può essere effettuata nei locali dell’Ufficio mediante consegna a mano del documento da notificare al destinatario, il quale ne dichiara ricevuta.
Regola 64 : Notifica mediante deposito nella casella postale presso l’Ufficio
Per i destinatari per i quali è stata costituita presso l’Ufficio una casella postale, la notifica può effettuarsi anche mediante deposito del documento da notificare in detta casella. Di tale deposito va data notizia scritta nel fascicolo. Nel documento va annotata la data in cui è stato effettuato il deposito. La notifica si considera effettuata il quinto giorno successivo al deposito.
Regola 65 : Notifica mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione
1. La notifica mediante telecopia si effettua trasmettendo o l’originale o una copia, secondo la regola 61, paragrafo 1, del documento da notificare. Il presidente determina le modalità di tale forma di notifica.
2. Le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione sono determinate dal presidente dell’Ufficio.
Regola 66 : Notifica mediante pubblicazione
1. Se non è possibile conoscere l’indirizzo del destinatario o se la notifica secondo la regola 62, paragrafo 1 è risultata impossibile anche dopo il secondo tentativo dell’Ufficio, la notifica avviene mediante pubblicazione, da effettuarsi almeno nel Bollettino dei marchi comunitari.
2. Il presidente dell’Ufficio determina le modalità della pubblicazione, nonché il giorno da cui decorre il periodo di un mese, al termine del quale il documento si considera notificato.
Regola 67 : Notifica al rappresentante
1. Se è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune, ai sensi della regola 75, paragrafo 1, le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune.
2. Se per una parte sono stati designati più rappresentanti, è sufficiente la notifica ad uno di essi, a meno che non sia stato indicato un apposito indirizzo per le notifiche, secondo la regola 1, paragrafo 1, lettera e).
3. Se più parti hanno designato un rappresentante comune, è sufficiente che il documento sia notificato in un unico esemplare al rappresentante comune.
Regola 68 : Correzione di irregolarità della notifica
Se un documento è pervenuto al destinatario e l’Ufficio non è in grado di provarne la regolare notifica, oppure se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata dall’Ufficio come data di ricezione.
Regola 69 : Notifica di documenti in caso di pluralità delle parti
I documenti presentati dalle parti che contengono proposte sostanziali o la dichiarazione di rinuncia a proposte sostanziali devono essere notificati d .ufficio alle altre parti; la notificazione non è necessaria quando il documento non contiene nuovi elementi e lo stato degli atti consente l’adozione della decisione.
Parte D : Termini
Regola 70 : Computo dei termini
1. I termini sono espressi in anni, mesi, settimane o giorni interi.
2. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza; l’evento rilevante può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, quando l’atto consiste in una notifica, si considera evento rilevante il ricevimento del documento notificato.
3. Il termine di uno o più anni, scade nel mese e nel giorno corrispondenti per denominazione al mese e al giorno in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese dell’anno di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l’evento suddetto, il termine scade l’ultimo giorno del mese dell’anno di scadenza.
4. Il termine è di uno o più mesi, scade nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza. Se il giorno in cui si è prodotto l’evento è l’ultimo giorno del mese o se nel mese di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l’evento suddetto, il termine scade l’ultimo giorno del mese di scadenza.
5. Il termine di una o più settimane, scade nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza.
Regola 71 : Durata dei termini
1. I termini che in forza del regolamento o della presente regola devono essere indicati dall’Ufficio, non possono essere inferiori ad un mese se la parte interessata ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all’interno della Comunità e in tutti gli altri casi non può essere inferiore a due mesi né superiore a sei. Se le circostanze lo giustificano, l’Ufficio può prorogare i termini, su richiesta dell’interessato, presentata prima della scadenza del termine originario.
2. Se vi sono due o più parti, l’Ufficio può subordinare la proroga del termine all’accordo delle altre parti.
Regola 72 : Proroga dei termini in casi speciali
1. Se il termine scade in un giorno in cui l’Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti oppure in un giorno in cui per motivi diversi da quelli indicati al paragrafo 2 la normale
corrispondenza non viene distribuita nella località in cui ha sede l’Ufficio, il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui l’Ufficio è aperto per ricevere i documenti o la normale corrispondenza viene distribuita. Prima dell’inizio di ciascun anno civile il presidente dell’Ufficio fissa i giorni di cui alla prima frase.
2. Se il termine scade in un giorno in cui la distribuzione della corrispondenza subisce un’interruzione generale o una turbativa conseguente a siffatta interruzione in uno Stato membro o tra uno Stato membro e l’Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine di questo periodo di interruzione o turbativa per le parti che hanno il domicilio o la sede in questo Stato, o che hanno designato rappresentanti aventi domicilio professionale in questo Stato. Nel caso in cui lo Stato di cui trattasi è lo Stato in cui ha sede l’Ufficio, la presente disposizione si applica a tutte le parti. La durata di tale periodo è stabilita dal presidente dell’Ufficio.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, altresì, ai termini previsti dal regolamento o dalle presenti regole
per gli atti da compiere presso gli uffici di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del regolamento.
4. In caso di ritardo delle notifiche dell’Ufficio relative all’indicazione della scadenza dei termini, in seguito a circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi che abbiano interrotto o perturbato il normale funzionamento dell’Ufficio, gli atti che devono essere compiuti entro i termini possono essere validamente compiuti entro un mese a decorrere dalla notifica effettuata con ritardo.
L’inizio e la fine dell’interruzione o della turbativa sono determinati dal presidente dell’Ufficio.
Parte E : Interruzione della procedura
Regola 73 : Interruzione della procedura
1. La procedura dinanzi all’Ufficio è interrotta:
a) in caso di decesso o incapacità di agire, sia del richiedente o del titolare del marchio comunitario, ovvero della persona facoltizzata, in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del marchio comunitario, a rappresentare l’uno o l’altro. Tuttavia, se questi eventi non hanno effetto sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell’articolo 89 del regolamento, la procedura è interrotta soltanto su domanda del rappresentante;
b) se il richiedente o il titolare del marchio comunitario si trovano nell’impossibilità giuridica di proseguire la procedura dinanzi all’Ufficio a causa di un .azione intentata contro i loro beni;
c) in caso di decesso o di incapacità del rappresentante del marchio comunitario o se egli si trova per motivi giuridici nell’impossibilità di proseguire la procedura dinanzi all’Ufficio a causa di un’azione intentata contro i suoi beni.
2. Se conosce l’identità della persona facoltizzata a proseguire dinanzi ad esso la procedura nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l’Ufficio comunica a questa persona ed eventualmente alle altre parti che la procedura sarà ripresa alla scadenza di un preciso termine.
3. Nel caso cui al paragrafo 1, lettera c), la procedura viene ripresa quando l’Ufficio è informato della nomina di un nuovo rappresentante del richiedente o quando l’Ufficio ha notificato alle altre parti l’annuncio della nomina di un nuovo rappresentante del titolare del marchio comunitario. Se, entro tre mesi a decorrere dall’inizio dell’interruzione della procedura, non ha ricevuto un annuncio relativo alla nomina di un nuovo rappresentante, l’Ufficio comunica al richiedente o al titolare del marchio comunitario che:
a) nei casi in cui si applica l’articolo 88, paragrafo 2 del regolamento, la domanda di marchio comunitario è considerata ritirata se l’annuncio non è fatto nei due mesi che seguono la comunicazione stessa;
b) nei casi cui non si applica l’articolo 88, paragrafo 2 del regolamento, la procedura è ripresa con il richiedente o con il titolare del marchio comunitario a decorrere dal giorno della comunicazione stessa.
4. I termini in corso nei riguardi del richiedente o del titolare del marchio comunitario alla data di interruzione della procedura, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della ripresa della procedura.
Parte F : Rinuncia alla riscossione forzata
Regola 74 : Rinuncia alla riscossione forzata
Il presidente dell’Ufficio può rinunciare alla riscossione forzata di una somma dovuta quando questa è esigua o quando la riscossione è troppo incerta.
Parte G : Rappresentanza
Regola 75 : Designazione del rappresentante comune
1. Se la domanda di marchio comunitario è depositata da più persone e se non viene designato un rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella domanda è considerato come rappresentante comune. Tuttavia, se uno dei richiedenti è tenuto a designare un rappresentante abilitato, questo è considerato come rappresentante comune, a meno che il richiedente citato per primo nella domanda non abbia designato un rappresentante abilitato. Le stesse disposizioni si applicano, per i terzi che intervengano congiuntamente per proporre un .opposizione o presentare una richiesta di dichiarazione di decadenza o di nullità nonché per i contitolari di un marchio comunitario.
2. Se, nel corso della procedura, avviene un trasferimento di diritti in favore di più persone e se queste persone non hanno designato un rappresentante comune, si applica il paragrafo 1. Se la sua applicazione è impossibile, l’Ufficio invita gli aventi causa a designare un rappresentante comune, entro il termine di due mesi. Se non si risponde a questo invito, l’Ufficio designa un rappresentante comune.
Regola 76 : Procura
1. I rappresentanti operanti dinanzi all’Ufficio depositano presso quest .ultimo una procura firmata, da inserire nel fascicolo. La procura può riguardare una o più domande, oppure uno o più marchi registrati.
2. Può essere depositata una procura generale con cui si facoltizza il rappresentante a gestire tutti gli affari in materia di marchi della parte che dà la procura.
3. La procura può essere redatta in una delle lingue dell’Ufficio, a scelta, e nella lingua della procedura, se questa non è una delle lingue dell’Ufficio.
4. Qualora all’Ufficio venga comunicata la nomina di un rappresentante, la relativa procura deve essere presentata entro un termine indicato dall’Ufficio. Qualora la procura non sia presentata entro il termine previsto, la procedura sarà proseguita con il rappresentato. Senza l’approvazione del rappresentato gli atti compiuti dal rappresentante sono considerati non avvenuti, fatta eccezione per la presentazione della domanda. l’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2 del regolamento rimane impregiudicata.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, altresì, agli atti di revoca delle procure.
6. Il rappresentante la cui procura sia estinta continua ad essere considerato tale finché l’estinzione della procura non sia stata comunicata all’Ufficio.
7. Salvo contraria disposizione dell’atto di procura, questa non si estingue, nei confronti dell’Ufficio, con la morte del rappresentato.
8. Se una parte ha nominato più rappresentanti, questi possono agire, malgrado qualsiasi disposizione contraria della procura, sia congiuntamente sia separatamente.
9. La procura conferita ad una associazione di rappresentanti si presume conferita a ciascun rappresentante che possa dimostrare di svolgere la propria attività in seno all’associazione stessa.
Regola 77 : Rappresentanza
Qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall’Ufficio al rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato. Qualsiasi comunicazione inviata all’Ufficio dal rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse stata inviata dal rappresentato.
Regola 78 : Modifica dell’elenco dei mandatari abilitati
1. Il mandatario viene radiato dall’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 89 del regolamento qualora ne faccia richiesta.
2. Il mandatario viene radiato d .ufficio dall’elenco:
a) in caso di decesso o di incapacità legale;
b) se non possiede più la cittadinanza di uno Stato membro, a meno che il presidente dell’Ufficio non abbia concesso una deroga a norma dell’articolo 89, paragrafo 4, lettera b) del regolamento;
c) se non ha più il suo domicilio professionale o la sua sede di lavoro nella Comunità;
d) in caso di sopravvenuta perdita dell’abilitazione di cui all’articolo 89, paragrafo 2, lettera c), prima frase del regolamento.
3. L’iscrizione di un mandatario abilitato è sospesa su iniziativa dell’Ufficio, qualora sia stata sospesa la sua abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all’Ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro di cui all’articolo 89, paragrafo 2, lettera c), prima frase.
4. A sua richiesta, presentata a norma dell’articolo 89, paragrafo 3 del regolamento, ogni persona radiata viene nuovamente iscritta nell’elenco dei mandatari abilitati qualora non sussistano più le condizioni per la radiazione.
5. Qualora si verifichi uno degli eventi di cui ai paragrafi 2 e 3, l’Ufficio dei marchi del Benelux e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri interessati ne informano immediatamente l’Ufficio.
6. Le modifiche dell’elenco dei mandatari abilitati, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Parte H : Communicazioni scritte e moduli
Regola 79 : Comunicazioni inviate per iscritto o con altri mezzi
La domanda di registrazione del marchio comunitario e qualsiasi altra domanda contemplata dal regolamento come pure ogni altra comunicazione destinata all’Ufficio viene presentata come segue:
a) presentando all’Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta, consegnandolo di persona o trasmettendolo con altri mezzi; non è necessaria la firma sugli allegati dei documenti presentati;
b) inviando per telecopia un originale firmato, secondo la regola 80;
c) mediante telescritto o telegramma, secondo la regola 81;
d) trasmettendo il contenuto della comunicazione mediante mezzi elettronici, secondo la regola 82.
Regola 80 : Comunicazioni mediante telecopia
1. Se la domanda di registrazione del marchio presentata all’Ufficio mediante telecopia contiene una riproduzione del marchio, ai sensi della regola 3, paragrafo 2, che non soddisfi le condizioni stabilite da tale regola, il numero richiesto di riproduzioni originali deve essere fornito all’Ufficio secondo la regola 79, lettera a). Se le riproduzioni pervengono all’Ufficio entro un mese dalla data di ricezione della telecopia, la domanda si considera pervenuta all’Ufficio alla data in cui è
pervenuta la telecopia. Se le riproduzioni pervengono all’Ufficio dopo la scadenza di detto termine e la riproduzione è necessaria per ottenere una data di deposito, la domanda si considera pervenuta all’Ufficio alla data in cui sono pervenute le riproduzioni.
2. L’Ufficio informa il mittente nei casi in cui la comunicazione pervenuta mediante telecopia sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, invitandolo ad effettuare, entro un preciso termine, la ritrasmissione dell’originale mediante telecopia o la presentazione dell’originale secondo la regola 79, lettera a). Se questa richiesta è soddisfatta entro il termine indicato, la data di ricezione della ritrasmissione o dell’originale si considera come data di ricezione della comunicazione originale, fermo restando che, qualora i difetti riguardino l’attribuzione della data di deposito della domanda di registrazione del marchio, si applicano le disposizioni sulla data di deposito. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito, la comunicazione si considera non ricevuta.
3. Le comunicazioni inviate all’Ufficio mediante telecopia si considerano debitamente firmate se sulla telecopia compare la riproduzione della firma.
4. Il presidente dell’Ufficio può stabilire condizioni supplementari per l’invio di comunicazioni mediante telecopia, in particolare per l’attrezzatura da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente.
Regola 81 : Communicazioni per telescritto o telegramma
1. Se la domanda di registrazione di marchio presentata all’Ufficio per telescritto o telegramma contiene la riproduzione del marchio, secondo la regola 3, paragrafo 2, si applicano le stesse disposizioni della regola 80, paragrafo 1.
2. Se la comunicazione è effettuata per telescritto o telegramma, si applicano le stesse disposizioni della regola 80, paragrafo 2.
3. Se la comunicazione è effettuata per telescritto o telegramma, l’indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.
Regola 82 : Comunicazioni tramite mezzi elettronici
1. Se la domanda di registrazione di marchio presentata tramite mezzi elettronici contiene una riproduzione del marchio secondo la regola 3, paragrafo 2, si applicano le stesse disposizioni della regola 80, paragrafo 1.
2. Se la comunicazione è presentata tramite mezzi elettronici, si applicano le stesse disposizioni della regola 80, paragrafo 2.
3. Se la comunicazione è presentata all’Ufficio tramite mezzi elettronici, l’indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.
4. Il presidente dell’Ufficio determina le condizioni necessarie per l’invio delle comunicazioni tramite mezzi elettronici, in particolare per l’attrezzatura da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente.
Regola 83 : Moduli
1. L’Ufficio mette a disposizione moduli gratuiti per:
a) la presentazione della domanda di marchio comunitario;
b) la presentazione dell’opposizione alla registrazione del marchio comunitario;
c) la presentazione della richiesta di modifica della domanda o della registrazione, per correggere nomi o indirizzi oppure errori;
d) la presentazione della domanda di registrazione del trasferimento, nonché il formulario di
trasferimento e il documento di trasferimento ai sensi della regola 31, paragrafo 5;
e) la presentazione della domanda di registrazione della licenza;
f) la domanda di rinnovo della registrazione del marchio comunitario;
g) la domanda di dichiarazione di decadenza o nullità del marchio comunitario;
h) la richiesta di restitutio in integrum;
i) la presentazione del ricorso;
j) il conferimento della procura al rappresentante, sotto forma speciale o generale.
2. l’Ufficio può predisporre altri moduli gratuiti.
3. l’Ufficio mette a disposizione i moduli di cui ai paragrafi 1 e 2 in tutte le lingue ufficiali della Comunità.
4. L’Ufficio mette i moduli gratuitamente a disposizione dell’Ufficio dei marchi del Benelux e degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri.
5. L’Ufficio può anche mettere a disposizione moduli a lettura elettronica.
6. Le parti di una procedura dinanzi all’Ufficio devono, in linea di principio, usare moduli forniti dall’Ufficio o copie di essi o moduli aventi lo stesso contenuto e formato, ottenuti con strumenti di trattamento elettronico dei dati.
7. I moduli devono, in linea di principio, essere compilati in modo tale da consentire di immettere automaticamente in un elaboratore elettronico i dati in essi contenuti, ad esempio tramite riconoscimento dei caratteri o scansione.
Parte I : Informazione del pubblico
Regola 84 : Registro dei marchi comunitari
1. Il registro dei marchi comunitari può essere tenuto in forma di base elettronica di dati.
2. Sono iscritti nel registro dei marchi comunitari:
a) la data di presentazione della domanda;
b) il numero del fascicolo della domanda;
c) la data della pubblicazione della domanda;
d) il nome, l’indirizzo, la cittadinanza o nazionalità del richiedente e lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento;
e) il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, prima frase del regolamento; quando vi siano più rappresentanti si iscrivono soltanto il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole e altri; nel caso dell’associazione di rappresentanti, si iscrivono soltanto il nome e l’indirizzo dell’associazione;
f) la riproduzione del marchio con indicazioni circa il tipo di riproduzione, salvo se si tratta di un marchio contemplato dalla regola 3, paragrafo 1; in caso di registrazione di marchio a colori, l’annotazione a colori e l’indicazione dei colori utilizzati, se necessario, una descrizione del marchio;
g) la denominazione dei prodotti e servizi, raggruppati in base alle classi della classificazione dell’Accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui appartiene e indicando i gruppi nell’ordine delle classi di tale classificazione;
h) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità ai sensi dell’articolo 30 del regolamento;
i) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità di esposizione ai sensi dell’articolo 33 del regolamento;
j) l’indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale a norma dell’articolo 34 del regolamento;
k) l’indicazione che il marchio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del regolamento, ha acquistato efficacia distintiva in seguito all’uso che ne è stato fatto;
l) una dichiarazione con cui il richiedente rinuncia al diritto esclusivo su un elemento del marchio ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2 del regolamento;
m) l’indicazione che si tratta di un marchio comunitario collettivo;
n) la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda, ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 3 del regolamento;
o) la data di iscrizione del marchio nel registro e il numero della registrazione.
3. Nel registro dei marchi comunitari si iscrivono inoltre, con la relativa data di annotazione:
a) le modificazioni del nome, dell’indirizzo professionale o della cittadinanza o nazionalità del titolare del marchio comunitario, oppure dello Stato in cui egli ha il domicilio, la sede o uno stabilimento;
b) le modificazioni del nome o dell’indirizzo del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, prima frase del regolamento;
c) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;
d) le modificazioni del marchio ai sensi dell’articolo 48 del regolamento e le correzioni di errori;
e) la menzione della modifica del regolamento d .uso del marchio collettivo ai sensi dell’articolo 69 del regolamento;
f) l’indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio anteriore registrato di cui all’articolo 34 del regolamento, a norma dell’articolo 35 del regolamento;
g) il trasferimento completo o parziale ai sensi dell’articolo 17 del regolamento;
h) la costituzione o cessione di un diritto reale ai sensi dell’articolo 19 del regolamento e il tipo di diritto reale;
i) gli atti di esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 20 del regolamento nonché gli atti relativi a procedure di fallimento e procedure analoghe ai sensi dell’articolo 21 del regolamento;
j) la concessione o il trasferimento della licenza ai sensi dell’articolo 22 del regolamento, ed eventualmente il tip della licenza ai sensi della regola 34;
k) il rinnovo della registrazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento e la data da cui ha effetto, nonché le eventuali limitazioni ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 4 del regolamento;
l) la menzione della data di scadenza della registrazione a norma dell’articolo 47 del regolamento;
m) la dichiarazione di rinuncia del titolare del marchio ai sensi dell’articolo 49 del regolamento;
n) la data di presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 55 del regolamento o della domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 4 del regolamento;
o) la data e il tenore della decisione sulla domanda o sulla domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 6 o dell’articolo 96, paragrafo 6, terza frase del regolamento;
p) la menzione del ricevimento dell’istanza di trasformazione ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 2 del regolamento;
q) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel registro ai sensi del paragrafo 2, lettera e);
r) la cancellazione della preesistenza del marchio nazionale;
s) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere h), i), e j).
4. Il presidente dell’Ufficio può stabilire che vengano registrati altri dati oltre a quelli elencati nei paragrafi 2 e 3.
5. Ogni variazione del registro viene comunicata al titolare del marchio.
6. Su richiesta dell’interessato, l’Ufficio fornisce estratti del registro, autenticati o non autenticati, dietro pagamento di una tassa.
Parte J : Bollettino dei marchi comunitari e Gazzetta ufficiale dell’Ufficio
Regola 85 : Bollettino dei marchi comunitari
1. Il Bollettino dei marchi comunitari è una pubblicazione periodica. l’Ufficio può mettere a disposizione del pubblico il Bollettino sotto forma di CD-ROM o in qualsiasi altra forma a lettura elettronica.
2. Sul Bollettino dei marchi comunitari vengono pubblicate le domande e le iscrizioni nel registro, come pure gli altri dati concernenti le domande o le registrazioni dei marchi da pubblicare in forza del regolamento o delle presenti regole.
3. Quando le informazioni da pubblicare in forza del regolamento o delle presenti regole vengono pubblicati nel Bollettino dei marchi comunitari, la data riportata sul numero del Bollettino in cui sono pubblicati va considerata come data di pubblicazione delle informazioni stesse.
4. La pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contenga alcuna modifica rispetto alla pubblicazione della domanda, avviene mediante riferimento ai dati contenuti nella pubblicazione della domanda.
5. Gli elementi della domanda di marchio comunitario indicati nell’articolo 26, paragrafo 1 del regolamento come pure qualsiasi altra informazione la cui pubblicazione sia prescritta dalla regola 12, sono pubblicati, se necessario, in tutte le lingue ufficiali della Comunità.
6. L’Ufficio prende in considerazione la traduzione presentata dal richiedente. Se la lingua della domanda non è una delle lingue dell’Ufficio, viene inviata al richiedente la traduzione nella seconda lingua indicata dal richiedente stesso. Quest’ultimo può proporre modifiche alla traduzione entro un termine indicato dall’Ufficio. Se il richiedente non risponde entro tale termine o se l’Ufficio ritiene che le modifiche proposte non siano adeguate, viene pubblicata la versione proposta dall’Ufficio.
Regola 86 : Gazzetta ufficiale dell’Ufficio
1. La Gazzetta ufficiale dell’Ufficio è una pubblicazione periodica. l’Ufficio può mettere a disposizione del pubblico le Gazzette ufficiali sotto forma di CD-ROM o in altre forme a lettura elettronica.
2. La Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue dell’Ufficio. Il presidente dell’Ufficio può stabilire che determinate informazioni siano pubblicate in tutte le lingue ufficiali della Comunità.
Regola 87 : Banca di dati
1. L’Ufficio dispone di una banca elettronica di dati relativa alle domande di registrazione di marchi e alle iscrizioni nel registro. l’Ufficio può anche mettere a disposizione il contenuto di questa banca di dati sotto forma di CD-ROM o in altre forme a lettura elettronica.
2. Il presidente dell’Ufficio stabilisce le condizioni di accesso alla banca di dati e il modo in cui il contenuto di tale banca di dati può essere messo a disposizione tramite lettura elettronica, nonché le relative tariffe.
Parte K : Consultazione e conservazione dei fascicoli
Regola 88 : Parti di fascicolo escluse dalla consultazione
Sono esclusi dalla consultazione, a norma dell’articolo 84, paragrafo 4 del regolamento, i seguenti documenti:
a) i documenti concernenti l’astensione o la ricusazione di cui all’articolo 132 del regolamento;
b) i progetti di decisioni e di altre pronuncie nonché altri documenti destinati alla preparazione di decisioni e altre pronuncie;
c) le parti di fascicolo riguardo alle quali l’interessato abbia manifestato, prima della presentazione della richiesta di consultazione, uno specifico interesse di riservatezza, a meno che la consultazione di tali parti non sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.
Regola 89 : Modalità della consultazione
1. La consultazione del fascicolo del marchio comunitario per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione è concessa nell’originale o in copia oppure tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato. Le modalità della consultazione sono stabilite dal presidente dell’Ufficio. La richiesta di consultazione dei fascicoli è considerata effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa.
2. Nella richiesta di consultazione del fascicolo relativo alla domanda di marchio comunitario si deve indicare e dimostrare che il richiedente:
a) ha acconsentito alla consultazione oppure
b) ha affermato che dopo la registrazione del marchio farà valere i diritti che ne discendono contro il richiedente che sollecita la consultazione.
3. La consultazione ha luogo nella sede dell’Ufficio.
4. Su richiesta, è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie. Le copie sono soggette al pagamento di una tassa.
5. Su richiesta, l’Ufficio rilascia, dietro pagamento di una tassa, copie autenticate o non autenticate della domanda di marchio comunitario o dei documenti del fascicolo che possono essere trasmesse a norma del paragrafo 4.
Regola 90 : Comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli
Ferme restando le restrizioni dell’articolo 84 del regolamento e della regola 88, l’Ufficio può, su richiesta e dietro pagamento di una tassa, comunicare informazioni contenute nei fascicoli di marchi comunitari per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione. l’Ufficio può tuttavia esigere che si faccia uso della possibilità di richiedere la consultazione del fascicolo, qualora ne ravvisi l’opportunità in considerazione della quantità di informazioni da fornire.
Regola 91 : Conservazione dei fascicoli
1. L’Ufficio conserva i fascicoli relativi ai marchi comunitari per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione per un periodo di almeno cinque anni a partire dalla fine dell’anno in cui:
a) la domanda è stata rigettata o ritirata, oppure deve considerarsi ritirata;
b) la registrazione del marchio comunitario sia giunta a definitiva scadenza a norma dell’articolo 47 del regolamento;
c) sia stata registrata la definitiva rinuncia al marchio comunitario ai sensi dell’articolo 49 del regolamento;
d) il marchio comunitario risulti definitivamente cancellato dal registro ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 6 o dell’articolo 96, paragrafo 6 del regolamento.
2. Il presidente dell’Ufficio determina la forma in cui si debbono conservare i fascicoli.
Parte L : Assistenza amministrativa
Regola 92 : Informazioni e comunicazioni reciproche tra l’Ufficio e le competenti autorità degli Stati membri
1. L’Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri si comunicano reciprocamente, su richiesta, ogni utile indicazione sulla presentazione di domande di marchi comunitari o di marchi nazionali, nonché sulle procedure che riguardano tali domande e i marchi successivamente registrati. A queste comunicazioni non si applicano le limitazioni dell’articolo 84 del regolamento.
2. l’Ufficio e le autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri si scambiano direttamente le comunicazioni derivanti dall’applicazione del regolamento o delle presenti regole. Tali comunicazioni possono anche essere effettuate tramite gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri.
3. Le spese relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 incombono all’autorità che effettua le comunicazioni, che sono esenti da tasse.
Regola 93 : Consultazione dei fascicoli da parte o per il tramite delle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri
1. La consultazione da parte delle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri dei fascicoli dei marchi comunitari per i quali sia stata presentata la domanda o effettuata la registrazione può avvenire nell’originale o in copia; negli altri casi non si applicano le disposizioni della regola 89.
2. Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi ad essi, consentire a terzi la consultazione dei fascicoli trasmessi dall’Ufficio o delle relative copie.
Queste consultazioni si effettuano secondo le modalità stabilite dall’articolo 84 del regolamento.
L’Ufficio non può imporre tasse per tali consultazioni.
3. Nella comunicazione dei fascicoli o delle relative copie l’Ufficio segnala alle autorità giudiziarie degli Stati membri le limitazioni alle quali l’articolo 84 del regolamento e la regola 88 sottopongono la consultazione del fascicolo relativo al marchio comunitario per il quale sia stata presentata la domanda o effettuata la registrazione.
Parte M : Spese
Regola 94 : Ripartizione e determinazione delle spese
1. La ripartizione delle spese ai sensi dell’articolo 81, paragrafi 1 e 2 del regolamento è stabilita nella decisione sull’opposizione, nella decisione sulla domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità del marchio comunitario oppure nella decisione sul ricorso.
2. La ripartizione delle spese in base all’articolo 81, paragrafi 3 e 4 del regolamento è fissata in una decisione sulle spese adottata dalla divisione di opposizione, dalla divisione di annullamento o dalla commissione di ricorso.
3. Il calcolo delle spese e i documenti giustificativi devono essere uniti alla richiesta di determinazione delle spese prevista all’articolo 81, paragrafo 6, prima frase del regolamento. Questa richiesta è ammissibile soltanto quando la decisione per la quale la determinazione delle spese è stata chiesta è passata in giudicato. La determinazione delle spese avviene previa verifica della loro attendibilità.
4. La richiesta, presentata a norma dell’articolo 81, paragrafo 6, seconda frase del regolamento, di revisione della decisione del cancelliere in merito alla determinazione delle spese deve essere motivata e presentata all’Ufficio entro un mese dalla notifica della ripartizione delle spese. Essa è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione.
5. La divisione d .opposizione, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso decidono in merito alla richiesta di cui al paragrafo 4 senza procedura orale.
6. Le tasse che la parte soccombente deve sostenere a norma dell’articolo 81, paragrafo 1 del regolamento si limitano alle tasse versate dall’altra parte per l’opposizione, per la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità e per il ricorso.
7. Le spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute dalla parte vincente devono essere sostenute dalla parte soccombente a norma dell’articolo 81, paragrafo 1 del regolamento entro i limiti dei seguenti importi massimi:
a) spese di una parte per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o di lavoro ed il luogo della procedura orale o dell’istruzione, pari alla:
i) tariffa ferroviaria di prima classe, supplementi consueti compresi, se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 chilometri per ferrovia;
ii) tariffa aerea di classe turistica se il tragitto complessivo è superiore a 800 chilometri per ferrovia o se comprende una traversata marittima;
b) spese di soggiorno di una parte, pari alle indennità giornaliere applicabili ai funzionari di grado da A 4 ad A 8 stabilite all’articolo 13 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee;
c) spese di viaggio dei rappresentanti ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1 del regolamento, dei testimoni e dei periti, pari all’importo risultante dall’applicazione della lettera a);
d) spese di soggiorno dei rappresentanti ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1 del regolamento, dei testimoni e dei periti, pari all’importo risultante dall’applicazione della lettera b);
e) spese d .istruzione sotto forma di audizione di testimoni, perizia o sopralluogo: fino a 300 ECU per procedura;
f) spese per la rappresentanza, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1 del regolamento,
i) dell’opponente nella procedura d’opposizione: fino a 250 ECU;
ii) del richiedente nella procedura d’opposizione: fino a 250 ECU;
iii) del richiedente nella procedura di decadenza o di nullità del marchio comunitario: fino a 400 ECU;
iv) del titolare del marchio nella procedura di decadenza o di nullità del marchio comunitario: fino a 400 ECU;
v) del ricorrente nella procedura di ricorso: fino a 500 ECU;
vi) dell’opponente nella procedura di ricorso: fino a 500 ECU qualora in una delle citate procedure l’ .istruzione comprenda l’audizione di testimoni, perizia o sopralluogo, è stabilito un importo massimo supplementare per la rappresentanza di 600 ECU per procedura;
g) se la parte vincente è rappresentata da vari rappresentanti ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1 del regolamento, la parte soccombente deve sostenere le spese di cui alle lettere c), d), e f) per un solo rappresentante;
h) la parte soccombente non è tenuta a rimborsare alla parte vincente costi, spese o onorari diversi da quelli di cui alle lettere da a) a g).
Parte N : Lingue
Regola 95 : Domande e dichiarazioni
Fatto salvo il disposto dell’articolo 115, paragrafo 5 del regolamento,
a) ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di marchio comunitario può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda;
b) ogni domanda o dichiarazione relativa ad un marchio comunitario registrato può essere redatta in una delle lingue dell’Ufficio, a scelta. Tuttavia, se la domanda viene presentata su moduli messi a disposizione dall’Ufficio secondo la regola 83, può essere usata una qualsiasi versione nelle lingue ufficiali della Comunità di tali moduli, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell’Ufficio.
Regola 96 : Procedura scritta
1. Salve le disposizioni dell’articolo 115, paragrafi 4 e 7 del regolamento e le disposizioni contrarie del presente regolamento d .esecuzione, in caso di procedura scritta dinanzi all’Ufficio le parti possono usare una delle lingue ufficiali dell’Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua procedurale, esse devono fornire una traduzione nella lingua procedurale entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente del marchio comunitario è l’unica parte della procedura dinanzi all’Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di marchio comunitario non è una della lingue dell’Ufficio, la traduzione va fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.
2. Salvo disposizioni contrarie contenute nelle presenti regole, i documenti destinati ad essere utilizzati nelle procedure dinanzi all’Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale della
Comunità europea. Se la lingua in cui tali documenti sono redatti non è la lingua procedurale, l’Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato ne venga presentata una traduzione nella lingua procedurale, o, a scelta della parte della procedura, in una delle lingue dell’Ufficio.
Regola 97 : Procedura orale
1. Chiunque sia parte di una procedura orale dinanzi all’Ufficio può usare, in luogo della lingua procedurale, una delle altre lingue ufficiali della Comunità, purché provveda al servizio di interpretazione nella lingua procedurale. Se si tratta di procedura orale riguardante la domanda di registrazione di un marchio, il richiedente può usare o la lingua della domanda o la seconda lingua da lui indicata.
2. Nella procedura orale riguardante la domanda di registrazione di un marchio, i funzionari dell’Ufficio possono usare o la lingua della domanda o la seconda lingua indicata dal richiedente. In tutte le altre procedure orali essi possono usare, in luogo della lingua procedurale, una delle altre lingue dell’Ufficio, purché, le parti della procedura vi abbiano consentito.
3. Nel corso dell’istruzione le parti, i testimoni e i periti che devono essere sentiti ma che non sanno esprimersi a sufficienza nella lingua procedurale possono usare una delle lingue ufficiali della Comunità europea. Se l’esperimento del mezzo istruttorio è stato disposto su richiesta di una delle parti della procedura, le parti, i testimoni e i periti che si esprimono in lingue diverse dalla lingua procedurale possono essere sentiti soltanto se la parte che ha presentato la richiesta provvede all’interpretazione nella lingua procedurale. Nelle procedure riguardanti la domanda di registrazione di un marchio comunitario può essere usata, anziché la lingua della domanda, la seconda lingua indicata dal richiedente. In tutte le procedure in cui vi sia una sola parte l’Ufficio, su richiesta della parte interessata, può consentire deroghe alle disposizioni del presente paragrafo.
4. Previo accordo di tutte le parti e dell’Ufficio, nella procedura orale può essere usata una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea.
5. Se necessario, l’Ufficio può provvedere a proprie spese all’interpretazione nella lingua procedurale o, eventualmente, nelle sue altre lingue ufficiali, a meno che tale interpretazione non sia a carico di una delle parti.
6. Le dichiarazioni rese nel corso della procedura orale dai funzionari dell’Ufficio, dalle parti, dai testimoni e dai periti in una delle lingue ufficiali dell’Ufficio vengono iscritte a verbale in tale lingua. Le dichiarazioni rese in un .altra lingua vengono scritte a verbale nella lingua procedurale.
Le modifiche al testo della domanda di registrazione del marchio comunitario vengono iscritte a verbale nella lingua procedurale.
Regola 98 : Autenticazione di traduzioni
1. Se deve essere presentata la traduzione di un documento, l’Ufficio può esigere che entro un termine da esso indicato venga presentato un attestato in cui si certifica che la traduzione corrisponde all’originale. Se l’attestato riguarda la traduzione di una domanda precedente, ai sensi dell’articolo 30 del regolamento, tale termine non può essere inferiore a tre mesi, con decorrenza dalla data di deposito della domanda. Se l’attestato non viene presentato nel termine stabilito, il documento è considerato non presentato.
2 Il presidente dell’Ufficio può stabilire le modalità dell’autenticazione.
Regola 99 : Valore giuridico della traduzione
Salvo prova contraria, l’Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale.
Parte O: Organizzazione dell’Ufficio
Regola 100 : Ripartizione delle attribuzioni
1. Il presidente dell’Ufficio designa gli esaminatori e ne fissa il numero, designa i membri delle divisioni di opposizione e delle divisioni di annullamento e i membri della divisione legale di amministrazione dei marchi. Egli ripartisce le attribuzioni tra gli esaminatori e le divisioni.
2. Il presidente dell’Ufficio può stabilire che alcuni esaminatori siano anche membri delle divisioni di opposizione, delle divisioni di annullamento e della divisione legale e di amministrazione dei marchi e che i membri di dette divisioni possano essere anche esaminatori.
3. Il presidente dell’Ufficio può conferire agli esaminatori e ai membri delle divisioni di opposizione, delle divisioni di annullamento e della divisione legale e di amministrazione dei marchi altre attribuzioni oltre alle competenze che spettano loro ai sensi del regolamento.
4. Il presidente dell’Ufficio può conferire ad altri funzionari dell’Ufficio, che non siano esaminatori o membri di una delle divisioni di cui al paragrafo 1, l’esecuzione di compiti che incombono in linea di principio agli esaminatori, alle divisioni di opposizione, alle divisioni di annullamento o alla divisione legale e di amministrazione dei marchi, e che non presentino particolari difficoltà.
TITOLO XII : RECIPROCITÀ
Regola 101 : Pubblicazione della reciprocità
1. Il presidente dell’Ufficio domanda all’occorrenza alla Commissione di verificare se uno Stato non firmatario della Convenzione di Parigi o dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio concede ai cittadini degli Stati membri della Comunità la reciprocità di trattamento ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 5, paragrafo 3, nonché dell’articolo 29, paragrafo 5 del regolamento.
2. Quando constati che è concessa la reciprocità di cui al paragrafo 1, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee.
3. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 5, paragrafo 3 e l’articolo 29, paragrafo 5 del
regolamento hanno effetto nei confronti dei cittadini degli Stati in questione dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della comunicazione di cui al paragrafo 2, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il loro effetto cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.
4. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicate anche nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Articolo 2 : Disposizioni transitorie
1. Le domande di registrazione del marchio comunitario presentate nei tre mesi precedenti la data stabilita a norma dell’articolo 143, paragrafo 3 del regolamento sono contrassegnate dall’Ufficio con la data di presentazione determinata conformemente a detta disposizione e con la data effettiva di ricezione della domanda.
2. Per tali domande il periodo di priorità di sei mesi di cui agli articoli 29 e 33 del regolamento decorre dalla data stabilita a norma dell’articolo 143, paragrafo 3 del regolamento.
3. L’Ufficio può rilasciare una ricevuta al richiedente anteriormente alla data stabilita a norma dell’articolo 143, paragrafo 3 del regolamento.
4. L’Ufficio può esaminare tali domande anteriormente alla data stabilita a norma dell’articolo 143, paragrafo 3 del regolamento e mettersi in comunicazione con il richiedente affinché questi sani eventuali irregolarità prima di tale data. Le decisioni relative a tali domande possono essere adottate soltanto dopo detta data.
5. Per tali domande l’Ufficio non effettua alcuna ricerca ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1 del regolamento, indipendentemente dal fatto che sia stata o non sia stata rivendicata la priorità di cui agli articoli 29 o 33 del regolamento.
6. Se la data di ricezione della domanda di registrazione di un marchio comunitario da parte dell’Ufficio, dell’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o dell’Ufficio dei marchi del Benelux è anteriore all’inizio del termine di tre mesi di cui all’articolo 143, paragrafo 4 del regolamento, la domanda si considera non presentata. Il richiedente ne viene informato e la domanda gli viene rispedita.
Articolo 3 : Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1995.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione