Decreto ministeriale 19 luglio 1989, n. 320
Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1973, relativo alle modalità di presentazione e verbalizzazione delle domande per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni industriali e ornamentali e marchi nazionali.

Art. 1
Per il deposito delle domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità, per disegni o modelli ornamentali, per i marchi nazionali d’impresa e per la relativa verbalizzazione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 22 febbraio 1973, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2
1. Le domande di brevetto per:
a) invenzioni industriali;
b) modelli di utilità e per disegni o modelli ornamentali;
c) marchi d’impresa,
devono essere redatte sugli appositi moduli disponibili presso gli uffici competenti a ricevere i depositi e scritte a macchina con l’uso di nastri di colore scuro.
2. Copia dei moduli e delle relative istruzioni costituiscono gli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.

Art. 3
Gli uffici competenti a ricevere il deposito delle domande di cui all’art. 1 completano i moduli per la parte ad essi riservata, che costituisce il processo verbale di deposito, attestano la data di presentazione della domanda ed assegnano, secondo l’ordine di ricevimento, alla domanda stessa, un numero progressivo, distinto per ciascuna categoria di brevetto di cui all’art. 1. Tale parte dei moduli è firmata da chi presenta i documenti e dal funzionario delegato dell’ufficio ricevente.

Art. 4
Gli uffici competenti a ricevere il deposito delle domande di cui all’art. 1 completano i moduli per la parte ad essi riservata, che costituisce il processo verbale di deposito, attestano la data di presentazione della domanda ed assegnano, secondo l’ordine di ricevimento, alla domanda stessa, un numero progressivo, distinto per ciascuna categoria di brevetto di cui all’art. 1. Tale parte dei moduli è firmata da chi presenta i documenti e dal funzionario delegato dell’ufficio ricevente.

Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il 2 ottobre 1989.

Allegati

(Omissis)