Decreto ministeriale del 22 febbraio 1973 (ABROGATO)
Art. 1 (1)
Gli uffici competenti a ricevere il deposito dei documenti riguardanti:
1) domande di brevetto per invenzioni industriali;
2) domande di brevetto per modelli di utilità e per disegni o modelli ornamentali;
3) domande di brevetto per marchi d’impresa;
4) domande di registrazione internazionale per marchi di impresa;
5) domande di trascrizione di atti concernenti domande di brevetto o brevetti;
6) istanze e documenti concernenti priorità;
7) ricorsi in materia di brevetti;
devono redigere, all’atto del deposito, processo verbale conforme ai modelli allegati al presente regolamento.
Il processo verbale deve essere firmato da chi presenta i documenti e sottoscritto dal funzionario delegato a ricevere e a verbalizzare i depositi.
(1) Gli articoli 1,2,3,4 del D.M. 22 febbraio 1973 sono ora derogati dal D.M. 19 luglio 1989, 320.
Art. 2 (1)
I processi verbali di deposito devono essere contrassegnati da un numero progressivo distinto per ciascuna delle categorie di documenti elencati nel precedente articolo. La numerazione progressiva dei processi verbali è effettuata secondo l’ordine di ricevimento dei documenti.
I processi verbali sono redatti in un originale e quattro copie con scrittura di colore scuro.
Una delle copie dei processi verbali, autenticata conforme all’originale, è rilasciata, osservata la legge sull’imposta di bollo, ai depositanti che ne fanno richiesta.
Le altre tre copie sono rimesse, con plico postale raccomandato, nel termine di dieci giorni dalla data del processo verbale, all’ufficio centrale brevetti insieme ai fascicoli dei documenti depositati. L’ufficio provvede a inserire una delle copie nelle raccolte di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.
(1) Gli articoli 1,2,3,4 del D.M. 22 febbraio 1973 sono ora derogati dal D.M. 19 luglio 1989, 320
Art. 3 (1)
Gli originali dei processi verbali relativi al deposito di una stessa categoria di documenti devono periodicamente essere rilegati in ordine progressivo di numerazione in volumi che ne comprendono non più di 500.
Qualora, per una o più categorie nell’anno non sia raggiunto tale numero, i verbali, ancorché di diverse categorie, possono essere rilegati in un unico volume purché convenientemente distinti.
Gli originali possono essere distrutti, previo microfilmatura, dopo il decorso di dieci anni dall’estinzione dei diritti di brevetto ai quali si riferiscono.
(1) Gli articoli 1,2,3,4 del D.M. 22 febbraio 1973 sono ora derogati dal D.M. 19 luglio 1989, 320
Art. 4 (1)
Le domande indicate nei numeri da 1) a 4) del precedente art. 1, debbono essere redatte in conformità ai modelli allegati al presente regolamento e debbono essere scritte a macchina con l’uso di nastri di colore scuro.
Qualora sia presentata una domanda non redatta in conformità al modello prescritto o scritta a mano, l’ufficio ricevente procede alla verbalizzazione e invita l’interessato a provvedere alla regolarizzazione formale della domanda.
(1) Gli articoli 1,2,3,4 del D.M. 22 febbraio 1973 sono ora derogati dal D.M. 19 luglio 1989, 320.
Art. 5
La descrizione dell’invenzione o del modello deve essere scritta o impressa con inchiostro di colore scuro e indelebile, su una sola faccia di carta forte bianca, del formato di centimetri 21 x 30, lasciando un margine di almeno cm. 3 alla sinistra del foglio e un adeguato margine agli altri lati del foglio, nonché uno spazio tra le linee tale da consentire correzioni interlineari. Ogni foglio non deve contenere più di 25 linee di scrittura.
L’intestazione della descrizione deve contenere il titolo dell’invenzione o del modello nonché il nome e cognome o la denominazione sociale del titolare dell’invenzione o del modello.
I fogli debbono essere riuniti in fascicolo in modo che ne sia consentita la lettura senza difficoltà e le pagine devono essere numerate progressivamente.
La descrizione è firmata in calce dal richiedente il brevetto o dal suo mandatario; i singoli fogli sono siglati dal medesimo firmatario.
Le eventuali cancellature e correzioni apportate sulle descrizioni vanno approvate con annotazione in margine del foglio.
Nel corso della descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche.
Le indicazioni di pesi o misure sono date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.
La descrizione, allegata alla domanda di brevetto, deve essere presentata in duplice originale. Le dichiarazioni di protezione dei marchi debbono essere redatte con gli stessi criteri sopra prescritti per le descrizioni delle invenzioni o dei modelli, in conformità al modello allegato al presente regolamento.
Art. 6
I disegni da allegare, in due esemplari, alle descrizioni debbono essere eseguiti o impressi a linee di inchiostro di colore scuro, su fogli di carta bianca resistente e non brillante.
I disegni debbono essere presentati su carta del formato di cm. 21 x 30, lasciando un margine di almeno cm. 2.
Le tavole di disegni non debbono contenere alcuna dicitura, a eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata debbono essere eseguiti a regola d’arte e le singole figure, nettamente separate le une dalle altre e numerate progressivamente, debbono consentire la percezione dei dettagli senza difficoltà, in modo da poter ottenere chiare riproduzioni fotografiche in formato ridotto. Ogni tavola deve essere firmata dal richiedente o dal suo mandatario e sul margine di ciascuna di esse deve essere indicato il numero della tavola.
Art. 7
I documenti diversi da quelli indicati nel precedente art. 1, anche se per essi è prescritta la presentazione entro un determinato termine, nonché le attestazioni comprovanti il pagamento delle tasse prescritte per il mantenimento in vigore dei brevetti possono essere depositati presso gli uffici indicati nello stesso art. 1 o inviati direttamente all’ufficio centrale brevetti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
I documenti presentati presso gli uffici anzidetti sono da questi inviati, entro dieci giorni dal ricevimento, all’ufficio centrale brevetti, accompagnati da un elenco di trasmissione nel quale devono essere precisati gli estremi dei documenti trasmessi nonché la data di ricevimento. Gli interessati possono richiedere estratto dell’elenco di trasmissione riguardante i documenti da essi presentati.
Art. 8
Quando ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, l’ufficio ricevente invita il depositante a eliminare irregolarità formali delle domande o dei documenti allegati che non incidono sulla ricevibilità, l’eliminazione dell’irregolarità deve essere effettuata in presenza di un funzionario dell’ufficio mediante postille o annotazioni. Qualora fosse indispensabile sostituire l’atto irregolare sempre allegato al processo verbale.
Se la regolarizzazione viene, per qualsiasi motivo, ritardata oltre il termine di dieci giorni nel quale si deve effettuare l’invio dei documenti all’ufficio centrale brevetti la domanda o i documenti sono trasmessi ugualmente in tale termine, dando atto nel processo verbale del rilievo comunicato all’interessato.
Art. 9
Gli uffici riceventi adottano i provvedimenti idonei ad assicurare il segreto di ufficio in conformità alle prescrizioni dell’Ufficio centrale brevetti.
Detti uffici possono dare in visione al pubblico solo i documenti seguenti:
a) raccolte dei processi verbali di deposito di domande di brevetto o di documenti;
b) raccolte delle copie a stampa o delle riproduzioni fotografiche delle descrizioni e dei disegni dei brevetti per invenzioni industriali;
c) raccolte dei fascicoli mensili del Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.
Gli uffici possono anche rilasciare, a richiesta degli interessati e con l’osservanza delle disposizioni sull’imposta di bollo, copie semplici ovvero copie autenticate dei documenti contenuti nelle raccolte sopra indicate.
Art. 10
Qualora ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, pervengano all’Ufficio centrale brevetti mediante il servizio postale, domande di brevetto provenienti dall’estero, dette domande, anche se spedite con lettera non raccomandata, possono formare oggetto di processo verbale di deposito, in quanto ricevibili ai sensi dell’art. 3 del citato decreto e in quanto i documenti siano scritti in lingua italiana.
Quando dal documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte non risulti versato anche l’importo dell’imposta di bollo da applicare sulle domande e sugli altri documenti, l’ufficio centrale brevetti invita l’interessato a integrare il versamento effettuato.
Le comunicazioni dell’ufficio concernenti la ricevibilità delle domande depositate mediante il servizio postale e i rilievi relativi alle domande stesse sono indirizzate esclusivamente al domicilio eletto in Italia. Qualora l’interessato non abbia provveduto ad eleggere il suo domicilio in Italia, le comunicazioni sono effettuate mediante affissione di copia nell’albo dell’Ufficio centrale brevetti e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato.
Per le domande di brevetto che pervengono al Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato per l’inoltro all’ufficio centrale brevetti, qualora ne sia accertata la ricevibilità, sarà considerata data del deposito la data di ricezione della domanda da parte del Ministero anzidetto.
Art. 11
Quando il depositante intenda far valere, ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, la proroga dei termini prescritti per il deposito di domande, istanze o documenti, deve precisare i motivi della richiesta di proroga.
L’ufficio ricevente dà atto nel processo verbale di deposito della richiesta di proroga e dei motivi addotti.
Se il termine del quale sia richiesta la proroga, sia scaduto in un giorno che non sia sabato, domenica o altro giorno festivo nazionale, l’interessato deve anche produrre i documenti atti a provare la chiusura degli Uffici nel giorno di scadenza del termine, salvo che la richiesta di proroga sia basata sulla chiusura dello stesso ufficio ricevente, che in tal caso ne dà attestazione.
I documenti possono essere presentati contestualmente alla richiesta di proroga, ovvero entro i due mesi successivi, qualora ne sia fatta espressa riserva all’atto della presentazione della domanda di proroga.
Quando, ai sensi del terzo comma dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, la proroga dei termini sia richiesta per interruzione, anche all’estero, dei servizi postali, l’interessato deve provare tale interruzione mediante attestazione rilasciata dai competenti servizi postali o mediante altra idonea documentazione dalla quale risulti anche la data di inizio e quella della fine dell’interruzione.
La ricevuta della raccomandata prevista dal citato terzo comma dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, può essere sostituita, per i plichi postali provenienti dall’estero, da idonei documenti atti a provare la data della effettiva spedizione dei plichi stessi.
La proroga dei termini prevista dal suddetto art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, può essere fatta valere anche per i termini prescritti per le risposte ai rilievi dell’ufficio centrale brevetti.
Art. 12
(abrogato dal DM 20 febbraio 1980)
Art. 13
Gli originali dei brevetti, riuniti nelle raccolte di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, devono contenere le indicazioni seguenti:
1) numero d’ordine del brevetto e data della sua concessione;
2) ufficio, giorno di deposito, e numero d’ordine della domanda di brevetto;
3) cognome, nome, domicilio o residenza del richiedente, ovvero denominazione e sede se trattasi di persona giuridica;
4) estremi delle priorità rivendicate e riconosciute ovvero, per le priorità rivendicate e non ritirate, per le quali sia stato adottato un provvedimento di rifiuto, gli estremi anzidetti con la motivazione del rifiuto.
Inoltre, per le invenzioni e i modelli, deve essere riportato il titolo dell’invenzione o del modello; per i marchi d’impresa l’indicazione dei prodotti o delle merci che il marchio è destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio.
Per i brevetti di rinnovazione di marchi d’impresa devono anche essere indicati gli estremi del brevetto di primo deposito nonché il numero d’ordine della domanda di rinnovazione.
In relazione ad ogni brevetto deve inoltre essere presa nota degli atti elencati all’art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e all’art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.
I pagamenti delle tasse per il mantenimento in vigore di ciascun brevetto debbono essere annotati in apposite schede annesse alle raccolte anzidette.