Articolo 142 bis da inserire dopo l’Art. 142 del Regolamento CE 40/94

Articolo 142 bis
Disposizioni connesse con l’allargamento della Comunità
1. A decorrere dalla data di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [in prosieguo “i(l) nuovi(o) Stati(o) membri(o)”], un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della data di adesione è esteso al territorio di tali Stati membri affinché esso produca gli stessi effetti in tutta la Comunità.
2. La registrazione di un marchio comunitario pendente alla data di adesione non può essere rifiutata sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1 se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell’adesione di un nuovo Stato membro.
3. Qualora la domanda di registrazione di un marchio comunitario sia stata depositata durante i sei mesi che precedono la data di adesione, può essere fatta opposizione ai sensi dell’articolo 42 quando un marchio anteriore o un altro diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8 è stato acquisito in un nuovo Stato membro prima dell’adesione, a condizione che esso sia stato acquisito in buona fede e che la data del deposito della domanda o, se del caso, la data di priorità o la data di acquisizione del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore nel nuovo Stato membro preceda la data di deposito della domanda o, se del caso, la data di priorità del marchio comunitario richiesto.
4. Il marchio comunitario di cui al paragrafo 1 non può essere dichiarato nullo:
— ai sensi dell’articolo 51 se le cause di nullità diventano applicabili unicamente a causa dell’adesione di un nuovo Stato membro,
— ai sensi dell’articolo 52, paragrafi 1 e 2, se il diritto anteriore nazionale era registrato, richiesto o acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione.
5. L’uso del marchio comunitario di cui al paragrafo 1 può essere vietato ai sensi dell’articolo 106 e 107 quando un marchio anteriore o un altro diritto anteriore è stato registrato, richiesto o acquisito in buona fede nel nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione di tale Stato o, se del caso, quando la data di priorità precede la data di adesione di tale Stato.»