Codice Penale
Libro secondo Dei Delitti in Particolare
Titolo VIII: dei Delitti Contro la L’Economia Pubblica, L’Industria e il Commercio
Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
Capo II: Dei Delitti Contro L’Industria e il Commercio
Art.517: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a € 20.000.