Codice Penale
Libro secondo Dei Delitti in Particolare
Titolo VIII: dei Delitti Contro la L’Economia Pubblica, L’Industria e il Commercio
Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
Capo II: Dei Delitti Contro L’Industria e il Commercio
Art.516: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1032.