Codice Penale
Libro secondo Dei Delitti in Particolare
Titolo VIII: dei Delitti Contro la L’Economia Pubblica, L’Industria e il Commercio
Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
Capo II: Dei Delitti Contro L’Industria e il Commercio
Art.514: Frodi contro le industrie nazionali
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.