Codice Penale
Libro secondo Dei Delitti in Particolare
Titolo VII: dei Delitti Contro la Fede Pubblica
Capo II: Della falsità in Sigilli Strumenti o Segni di Autenticazione, Certificazione o Riconoscimento

Art.474 ter: Circostanza aggravante

Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma.