Codice Penale
Libro secondo Dei Delitti in Particolare
Titolo VII: dei Delitti Contro la Fede Pubblica
Capo II: Della falsità in Sigilli Strumenti o Segni di Autenticazione, Certificazione o Riconoscimento

Art. 474-quater: Circostanza attenuante.

Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.