RD 1354/1941
Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali.

TITOLO I – Atti per la concessione dei brevetti
Capo I – Domande in generale

Art. 1
La domanda di brevetto per modello industriale, di utilità o ornamentale, di cui al regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, contenente le disposizioni legislative nella materia dei brevetti per modelli industriali, può esser fatta tanto da cittadini e sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui, società, associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente.
Se la domanda è fatta da una società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell’ente.

Art. 2
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 3
La domanda deve essere depositata dall’autore del modello o dal suo avente causa ovvero dal suo mandatario.
La domanda deve contenere:
1) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia. Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;
2) l’indicazione del modello, in forma di titolo, nel quale siano specificati i prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, le caratteristiche dei prodotti stessi che s’intendono di rivendicare e, ove necessario per l’intelligenza del modello, gli scopi da raggiungere con le caratteristiche medesime.
La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi, e comunque nel modello non devono essere contenute denominazioni o segni del genere.
[…] Comma abrogato dall’art. 10, legge 14 febbraio 1987, n. 60.

Art. 4
Alla domanda debbono essere uniti:
1. la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi, secondo il disposto dei successivi artt. 5 e seguenti;
2. la descrizione del modello, se necessaria per l’intelligenza del modello medesimo;
3. il prescritto vaglia postale modello 1/H, comprovante il versamento delle tasse dovute;
4. la marca da bollo prescritta, da applicare sul brevetto.
Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l’atto di procura, ovvero la lettera d’incarico.
In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì uniti i documenti di cui ai successivi artt. 15 e seguenti.

Art. 5
La parte di documentazione, costituita o dalla riproduzione grafica del modello, o dalla riproduzione grafica dei prodotti, o dal campione dei prodotti stessi, di cui al precedente art. 4, n. 1, deve dare una idea del modello completa e chiara. In quanto possibile, dalla documentazione anzidetta deve risultare ogni caratteristica che s’intenda di rivendicare. La documentazione stessa deve essere tale, comunque, che ogni persona esperta, con l’ausilio delle indicazioni contenute nel titolo e nella eventuale descrizione, possa mettere in pratica il modello medesimo.

Art. 6
La riproduzione grafica, del modello o dei prodotti, di cui al richiamato art. 4, n. 1, deve contenere specifiche indicazioni a riguardo delle dimensioni dei prodotti, nonché a riguardo del rapporto fra le loro parti, quando le dimensioni e detto rapporto abbiano una consistente influenza sull’utilità funzionale o sull’effetto estetico dei prodotti medesimi.
Se il colore o i colori costituiscono caratteristica del modello, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

Art. 7
La riproduzione grafica, del modello o dei prodotti, può essere o eseguita a mano, o ottenuta mediante la fotografia, la stampa, la fototipia, la litografia o un processo analogo.

Art. 8
Trattandosi di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, di cui ai precedenti articoli, una tavola con su fissato il campione del prodotto, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo.
Questa disposizione si applica in ispecie ai modelli relativi ad esempio ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati.

Art. 9
Trattandosi, come nel caso dell’articolo precedente, di modelli ornamentali per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni e qualora, inoltre, il brevetto sia chiesto per un deposito multiplo ai sensi dell’art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, i singoli modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche di cui al precedente art. 7, o da altrettante tavole con su fissati i rispettivi campioni, a norma dell’art. 8.

Art. 10
Le riproduzioni grafiche del modello, o le riproduzioni grafiche dei prodotti, o i campioni dei prodotti stessi, se compresi in più tavole, debbono essere numerati progressivamente e i numeri delle riproduzioni o dei campioni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione se dovuta o, comunque, se presentata.
I disegni debbono essere eseguiti a linee di inchiostro nero, indelebile, su cartoncino, carta o tela da disegno.
Le tavole, munite delle marche da bollo prescritte, annullate debitamente, debbono avere le dimensioni, compreso un margine di almeno due centimetri, o di centimetri 21×33, o di centimetri 33×42. Alla domanda si debbono unire due originali di dette tavole, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I due originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.
L’Ufficio italiano brevetti e marchi può tuttavia accettare delle riproduzioni grafiche o dei campioni che abbiano uno sviluppo inferiore alla riquadratura interna di cui al precedente comma, ferma ogni altra disposizione.

Art. 11
La descrizione, se dovuta, o, comunque, se presentata, deve concludersi con un riassunto, costituito da una o più rivendicazioni, in cui sia indicato; specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto, conformemente al contenuto del titolo.
La descrizione deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro, sulla prescritta carta bollata, o su carta dello stesso formato munita di marche da bollo, annullate debitamente. Alla domanda si debbono unire due originali di detta descrizione, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I due originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

Art. 12
Qualora il depositante presenti un solo esemplare delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, oppure un solo esemplare della descrizione, è concessa facoltà di presentare l’altro esemplare entro due mesi dal deposito della domanda.

Art. 13
La lettera d’incarico, di cui all’art. 94, regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall’incaricato.
La lettera d’incarico è considerata scrittura privata ai fini dell’applicazione dell’art. 485 del codice penale.
La lettera d’incarico deve essere presentata entro due mesi dal deposito della domanda.

Art. 14
Il mandatario, che abbia presentato la procura generale, ha facoltà, in ciascuna successiva domanda di brevetto a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.

Capo II – Atti per la priorità

Art. 15
Quando si rivendichi la priorità di un deposito fatto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo del modello, che forma oggetto di quel deposito, la riproduzione grafica del modello stesso e l’eventuale descrizione, nonché la data in cui il deposito à avvenuto.
Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

Art. 16
I documenti di cui all’articolo precedente debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle rapportate al sistema metrico decimale.
L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi ad autorità italiane.
I certificati, anch’essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati facenti parte
dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell’ufficio da cui provengono. Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.
Tutti i documenti, e le rispettive traduzioni, prodotti per la rivendicazione dei diritti di priorità, sono soggetti al bollo, in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 17
La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi alla domanda considerata come prima agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti.

Art. 18
Con una sola domanda per deposito multiplo ai sensi dell’art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, può essere rivendicata la priorità di più depositi esteri.

Art. 18 bis
Per i modelli o disegni industriali ornamentali la divulgazione non è opponibile ai sensi del secondo comma dell’art. 15 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, anche se è avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute diverse da quelle di cui alla convenzione di Parigi del 22 novembre 1928, purché tenute nel territorio dello Stato o di Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

Art. 19
(Abrogato dall’art. 64, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.)

Art. 20
(Abrogato dall’art. 64, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.)

Art. 21
(Abrogato dall’art. 64, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.)

Art. 22
(Abrogato dall’art. 64, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.)

Art. 23
La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto. Il brevetto viene, in ogni caso, concesso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del presente art. 15.
Qualora la priorità di un deposito compiuto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto.

Capo III – Deposito delle domande

Art. 24
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 25
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 26
[(art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Gli Uffici provinciali dell’industria e del commercio, entro cinque giorni dal ricevimento delle domande, debbono trasmettere all’Ufficio italiano brevetti e marchi, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute, con i relativi documenti, unitamente ad una copia del processo verbale, stesa su carta semplice.
La stessa norma vale per ogni altro documento ricevuto dagli anzidetti Uffici provinciali dell’industria e del commercio.]
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 27
[(art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
I verbali, pervenuti all’Ufficio italiano brevetti e marchi dagli Uffici provinciali dell’industria e del
commercio, e quelli redatti dallo stesso Ufficio italiano brevetti e marchi, debbono essere annotati, nel registro delle domande di brevetto per modelli industriali, corrispondente a quello delle domande di brevetto per invenzioni industriali, di cui all’art. 27 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Il registro deve contenere:
1) l’indicazione dell’ufficio che ha steso il verbale di deposito;
2) il numero del verbale e la data di deposito della domanda;
3) il cognome, nome, domicilio del richiedente, e del mandatario, se vi sia;
4) il titolo del modello.
L’Ufficio italiano brevetti e marchi prende poi nota, nello stesso registro, dell’esito della dornanda.]
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 28
(art. 25 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il richiedente può sempre ritirare la domanda, purché la sua richiesta pervenga all’Ufficio italiano brevetti e marchi in tempo utile, durante la procedura di esame, in ogni caso prima che l’Ufficio abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.

Art. 29
(art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, comunque prima che l’Ufficio, o la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere, nei rispetti formali, le tavole contenenti la riproduzione grafica del modello, o dei prodotti, e la descrizione, originariamente depositate, mediante rettifiche delle tavole a postille sulla descrizione, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.
La richiesta per la correzione dei documenti anzidetti deve essere motivata. L’Ufficio stabilisce al riguardo, di volta in volta, le opportune modalità cautelari. In ogni caso, per la restituzione dei documenti correnti, valgono i termini di cui al successivo art. 31.

Art. 30
(art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il richiedente, su invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare la documentazione presentando appropriata descrizione, o nuova o altra descrizione, qualora essa sia necessaria per l’intelligenza del modello.
La disposizione del comma precedente si applica anche in caso di manchevolezze nella documentazione di cui all’art. 4, n. 1, e altresì in caso di manchevolezze nel titolo del modello, specialmente in fatto di caratteristiche rivendicate.
[…] (1)
(1) Comma abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.

Art. 31
[(art. 29 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Ogni partecipazione all’autore del modello, o al suo incaricato, con invito a completare o a regolarizzare la documentazione, è fatta mediante lettera raccomandata e con la concessione di un termine per la risposta.
Il termine può variare da un minimo di quindici giorni a un massimo di novanta, comprese, in quest’ultimo termine, le eventuali proroghe.
La richiesta di proroga deve essere motivata.]
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 32
[(art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
I documenti destinati a supplire alle deficienze di cui al precedente articolo possono essere depositati presso gli uffici incaricati dell’accettazione delle domande, oppure essere inviati direttamente all’Ufficio italiano brevetti e marchi, a mezzo posta per plico raccomandato.
Trascorso inutilmente il termine concesso, senza che il richiedente abbia supplito alle deficienze, l’ufficio provvede a norma dell’art. 34 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.]
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Capo II – Registro dei brevetti e brevetti

Art. 33
(art. 31 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il registro dei brevetti per modelli industriali, corrispondente a quello dei brevetti per invenzioni industriali, di cui all’art. 37 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve contenere, per ogni domanda accolta, le indicazioni seguenti:
1) numero d’ordine del brevetto;
2) ufficio, giorno ed ora di deposito, e numero d’ordine della domanda;
3) cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale;
4) titolo del modello;
5) estremi del precedente deposito fatto all’estero, quando se ne rivendichi la priorità, la data, il nome del depositante e il numero del brevetto, se questo è stato conseguito;
6) estremi del caso, quando invece si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in esposizioni o per la pubblicazione in atti di accademie scientifiche, oppure in società, istituti o enti scientifici;
7) data della concessione del brevetto.
Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere preso nota dei pagamenti delle tasse, nonché gli atti, relativi a brevetti per modelli industriali, corrispondenti a quelli riguardanti i brevetti per invenzioni industriali, elencati all’art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 34
(art. 33 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Sul brevetto sono riportate le indicazioni di cui al primo comma del precedente art. 33.
Ai brevetti deve essere allegato uno degli esemplari delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, nonché uno degli esemplari dell’eventuale descrizione.

TITOLO III – Tasse, rimborsi ed esenzioni

Art. 35
(art. 37 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
I versamenti delle tasse prescritte, ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati mediante vaglia postale, con lo speciale modello, per tasse e concessioni governative, intestato al Procuratore del Registro (modello 1/H).
I vaglia debbono risultare altresì emessi, specialmente, a favore del Procuratore del Registro di Roma, e, salvo il caso che ne sia prescritto il deposito, debbono essere spediti, con raccomandata postale, entro cinque giorni dall’emissione all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 36
(art. 38 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.) – Sono, tuttavia, consentiti i versamenti eseguiti mediante vaglia postale ordinario, con le limitazioni di effetti di cui al terzo comma del successivo articolo 38, o mediante vaglia telegrafico, emesso a favore del Ministro dell’industria e del commercio, Ufficio italiano brevetti e marchi. Il mittente deve curare che i vaglia postali ordinari siano spediti all’ufficio anzidetto raccomandati. Il Ministero, dei vaglia, ordinari e telegrafici, dispone la girata a favore del Procuratore del Registro di Roma.

Art. 37
(art. 39 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.) – Sul vaglia, sia modello 1/H, sia ordinario, nel tagliando, deve essere chiaramente indicata la causale del versamento, con la specificazione, se trattasi di versamento della rata di tassa per secondo biennio, del numero del brevetto, del titolare e del titolo del modello sia pure abbreviato, il tutto seguito dalla firma e dal domicilio del mittente.
In caso di versamento mediante vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette debbono risultare dal telegramma.

Art. 38
(art. 40 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.) – Qualora risultino osservate le disposizioni dei precedenti artt. 35 e 37, i versamenti effettuati con vaglia modello 1/H prendono data dalla emissione del vaglia.
La stessa norma, osservate le disposizioni del precedente art. 37, vale anche per i versamenti effettuati con vaglia telegrafico.
I versamenti effettuati invece e un vaglia postale ordinario, ancorché per essi risultino osservate le disposizioni degli artt. 36 e 37, non prendono data che dall’arrivo del vaglia all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 39
(art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Le istanze intese ad ottenere la integrazione o la regolarizzazione tardiva della rata di tassa per secondo biennio, pagata incompletamente o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso gli uffici di cui al precedente art. 2, oppure possono essere spedite direttamente, con raccomandata postale, all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Alle istanze stesse, che prendono data dal versamento di deposito o dalla raccomandata, deve essere unito il vaglia modello 1/H per l’importo della tassa e soprattassa dovuta.

Art. 40
(art. 42 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
I rimborsi di tasse, nei casi previsti, vengono autorizzati dal Ministro dell’industria e del commercio.
L’autorizzazione ha luogo di ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscano ad una domanda di brevetto definitivamente respinta o ad accolto: in ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell’avente diritto, con istanza su carta bollata prescritta, diretta al Ministro dell’industria e del commercio.
I rimborsi debbono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate, o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.
Art. 41
Se l’offerta al pubblico di licenza a norma dell’art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è fatta in data posteriore al deposito della domanda di brevetto, ma anteriormente alla concessione del brevetto stesso, la riduzione riguarderà soltanto il pagamento delle rate della tassa di concessione successive al primo quinquennio; se l’offerta è fatta nella domanda, la riduzione riguarderà anche la rata della tassa per il primo quinquennio; negli altri casi la riduzione riguarderà la rata successiva alla comunicazione dell’offerta. In ogni caso non è ammesso rimborso della tassa versata.

Art. 42
(art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il richiedente un brevetto per modello industriale, che intenda beneficiare della sospensione dal pagamento della rata di tassa del primo biennio, ai sensi degli artt. 51 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 10, comma secondo, lettera c), del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, deve allegare alla domanda i documenti idonei a comprovare di non essere assoggettato al pagamento di imposte dirette erariali, né mediante iscrizioni nei ruoli, né per ritenuta diretta, per più di lire ventimila annue.
Il Ministero dell’industria e del commercio, peraltro, ha facoltà in ogni caso di assumere tutte le informazioni che riterrà opportune al fine di accertare l’effettiva esistenza dello stato d’indigenza.

TITOLO IV – Modelli di pubblica utilità
Capo I – Vincolo del segreto

Art. 43
[(art. 45 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
L’Ufficio italiano brevetti e marchi comunica, in via riservata, al Ministero della difesa, l’elenco di tutte le domande ad esso pervenute, dirette ad ottenere brevetti per modelli industriali, indicando, nell’elenco, il numero distintivo delle domande e altresì, per quelle concernenti modelli che possano essere ritenuti utili per la difesa del Paese, i nomi e il domicilio dei richiedenti, e, ove siano noti, degli autori, nonché i titoli dei modelli stessi.
I detti Ministeri, entro venti giorni dalla comunicazione, possono prendere visione, nella sede dell’Ufficio centrale dei brevetti, a mezzo di ufficiali o funzionari all’uopo delegati, sia delle tavole, con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia delle eventuali descrizioni, facenti parte delle domande pervenute all’Ufficio stesso, riferentisi a modelli ritenuti utili alla difesa del Paese.
I Ministeri anzidetti sono tenuti all’obbligo del segreto sulle tavole e sulle descrizioni di cui hanno preso visione, nonché sugli elenchi di cui al primo comma.]
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 44
[(art. 46 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
La richiesta di differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione, ai sensi dell’art. 40, comma terzo, del regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127, limitata ai modelli che abbiano formato oggetto di visione, deve essere comunicata all’Ufficio italiano brevetti e marchi nei venti giorni successivi alla scadenza del termine fissato nell’articolo precedente.
I termini stabiliti in questo articolo e nel precedente sono perentori.]
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 45
[(art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
L’Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la comunicazione di cui all’articolo precedente, partecipa a sua volta all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata, la richiesta di differimento, diffidando l’interessato stesso circa l’obbligo del segreto.
Eseguita tale comunicazione, la domanda ed i documenti relativi sono custoditi dall’Ufficio con vincolo di segreto sul contenuto di essi.]
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 46
(art. 48 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Se il Ministero interessato, dopo la richiesta di differimento, non intende promuovere l’espropriazione, ne dà comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi. L’Ufficio dà notizia all’interessato della comunicazione ad esso pervenuta. In seguito a tale comunicazione, cessa l’obbligo del segreto e si dà corso alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.

Art. 47
(Abrogato dall’art. 4, D.P.R. 20 ottobre 1953, n. 1147.)

Art. 48
In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato il Ministero della difesa ha facoltà mediante propri funzionari od ufficiali di procedere a particolareggiato esame dei modelli, o dei relativi prodotti, consegnati per l’esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa del Paese, ed ha facoltà altresì di assurnere notizie e chiedere chiarimenti sui modelli e prodotti stessi.
Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari od ufficiali gli elenchi completi dei modelli da esporre e dei relativi prodotti non protetti da brevetti. I funzionari o gli ufficiali hanno facoltà di imporre all’ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese.

Art. 49
(art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il divieto previsto nell’art. 10, comma ultimo, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è direttamente comunicato, dal Ministero che lo impone, alla Presidenza dell’esposizione.
La Presidenza deve conservare i modelli, o i prodotti, a cui si riferisce il divieto, con vincolo di segreto, sulla loro natura, e dare notizia agli interessati del divieto stesso, con raccomandata postale, diffidandoli circa l’obbligo del segreto.
Nel caso che il divieto di cui al comma precedente venga comunicato dopo che i modelli o i prodotti siano stati già esposti, essi devono essere ritirati, salvo il diritto del Ministero della difesa di promuovere l’espropriazione, ma senza facoltà di imposizione del segreto.
Nel caso di cui all’ultimo comma dell’art. 11 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ove il Ministero interessato intenda avvalersi della facoltà ivi considerata, deve darne preventiva comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi nel termine stabilito dal precedente art. 44. […] (1)
(1) Comma abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.

Capo II – Espropriazione

Art. 50
(art. 52 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Qualora il Ministero interessato intenda promuovere il decreto di espropriazione o quello di uso del modello, di cui all’art. 61 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la determinazione relativa deve essere comunicata da detto Ministero ai richiedenti il brevetto per mezzo di lettera raccomandata, e altresì all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 51
(art. 53 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il decreto di espropriazione e quello per l’uso del modello, è dal Ministero espropriante, trasmesso in copia all’Ufficio italiano brevetti e marchi notificato, nelle forme di legge, agli interessati.
Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione passano all’amministrazione espropriante, che ha, senz’altro, facoltà di valersi del modello, e all’amministrazione stessa passa anche l’eventuale onere del pagamento della rata di tassa per secondo biennio, prescritta per mantenere in vigore il brevetto.
Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di uso, e di quelli delle successive modificazioni e revoche, l’Ufficio pubblica notizia nel bollettino e fa annotazione nel registro dei brevetti, o, se il brevetto non è stato ancora concesso, nel registro delle domande.
Art. 52
(art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Nel decreto di espropriazione del solo uso del modello, ai sensi dell’art. 60, comma secondo, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere indicata la durata dell’uso stesso, che, in ogni caso, è prorogabile nei limiti dei quattro anni di durata del brevetto.

Art. 53
(art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Quando la pubblicazione non arrechi pregiudizio e ricorrendo il caso di espropriazione del solo uso del modello, la concessione del brevetto e la pubblicazione del modello si effettuano secondo la procedura ordinaria.

Art. 54
(art. 56 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Ai fini della determinazione dell’indennità da corrispondersi per l’espropriazione di un brevetto di modello nell’interesse della difesa militare del Paese, l’espropriato, in caso di disaccordo, entro centottanta giorni dalla notificazione del decreto di espropriazione, promuove il giudizio arbitrale, di cui all’art. 63 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario all’amministrazione espropriante.
Qualora entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, non sia intervenuto l’accordo sulla nomina dell’arbitro unico, la parte istante notifica, nelle stesse forme, il nome del proprio arbitro. L’amministrazione, nel successivo termine di trenta giorni, notifica, a sua volta, il nome dell’arbitro di sua scelta. Nel caso di mancato accordo sulla persona del terzo arbitro, entro trenta giorni da quest’ultima notificazione, il Ministro dell’industria e del commercio, su istanza della parte diligente, provvede alla nomina.

Art. 55
(art. 57 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
L’arbitro unico, o il collegio arbitrale, stabilisce la sede dell’arbitrato, dove le parti debbono eleggere
domicilio, e determina le norme di procedura e di funzionamento, ai sensi del codice di procedura civile. Qualsiasi mezzo istruttorio è disposto con ordinanza, anche nel disaccordo delle parti, e può essere altresì ordinato d’ufficio. Nel caso di giudizio collegiale, può essere delegata l’esecuzione del mezzo istruttorio anche ad uno solo dei componenti, che ne determina le modalità.
Al procedimento arbitrale, per quanto non previsto nell’art. 63 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, o nel presente regolamento, si applicano le norme del codice di procedura civile relative al compromesso.

Art. 56
(art. 58 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Le spese del giudizio arbitrale, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura debba gravare l’onere relativo, a norma del codice di procedura civile.
Tale onore grava, in ogni caso, sull’espropriato quando l’indennità venga liquidata in misura pari od inferiore a quella offerta inizialmente dall’amministrazione.

TITOLO V – Trascrizione di atti

Art. 57
(art. 59 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
La domanda di trascrizione di un atto, o di una sentenza, relativa a brevetti per modelli industriali, corrispondente ad atti o sentenze riguardanti i brevetti per invenzioni industriali, di cui all’articolo 66 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo.
La domanda deve contenere:
1) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;
2) il cognome e nome del titolare del brevetto e l’indicazione del numero e della data del brevetto stesso;
3) la data e la natura del titolo che s’intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l’indicazione del notaio che l’ha ricevuto;
4) l’indicazione dell’oggetto dell’atto da trascrivere.
[Le domande, di cui ai precedenti comma, devono essere depositate all’Ufficio centrale dei brevetti, che ne redige verbale indicando il giorno e l’ora di presentazione] (1)
(1) Comma abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.

Art. 58
(art. 60 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Alla domanda di trascrizione, di cui all’articolo precedente, debbono essere uniti:
1) il titolo legale che si intende trascrivere, osservate le norme della legge sul registro;
2) il vaglia comprovante il pagamento della tassa prescritta, nelle forme stabilite nel precedente art. 35.
Il titolo di cui al n. 1, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, autenticata ed asseverata davanti ad autorità italiane.
Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l’atto di procura o la lettera d’incarico, in debita forma.

Art. 59
(art. 61 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Sul registro dei brevetti, per ogni trascrizione, si deve indicare:
1) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;
2) il cognome, nome e domicilio dell’avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

Art. 60
(art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Gli atti e le sentenze, di cui all’art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora si riferiscano a brevetti richiesti non ancora concessi, sono trascritti nel registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto.

Art. 61
(art. 63 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Ufficio italiano brevetti e marchi restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell’avvenuta trascrizione.
Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall’Ufficio stesso.

Art. 62

Art. 63
(art. 65 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle forme stesse, e con le stesse modalità, stabilite per le domande di trascrizione.
Le cancellazioni sono eseguite mediante annotazione a margine.

Art. 64
(art. 66 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l’ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

TITOLO VI – Procedura di esecuzione

Art. 65
(art. 67 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il pignoramento del brevetto per modello industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.
L’atto deve contenere:
1) la dichiarazione di pignoramento del brevetto, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo, in corrispondenza delle risultanze del registro dei brevetti;
2) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;
3) la somma per cui si procede all’esecuzione;
4) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;
5) il cognome e nome dell’ufficiale giudiziario.
Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del brevetto, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti.
I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d’uso del brevetto, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

Art. 66
(art. 68 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Si osservano, nei riguardi della notificazione dell’atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni.
Se colui al quale l’atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nel Regno, né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
In quest’ultimo caso, copia dell’atto è affissa nell’albo dell’Ufficio ed inserita nel Bollettino.

Art. 67
(art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
L’atto di pignoramento del brevetto deve essere trascritto entro otto giorni dalla notificazione e in difetto il pignoramento perde ogni efficacia.
Avvenuta la trascrizione dell’atto di pignoramento del brevetto, e finché il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti, successivamente trascritti, importano opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore precedente.

Art. 68
(art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
La vendita e l’aggiudicazione dei brevetti pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile, in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Art. 69
(art. 71 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
La vendita del brevetto non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento.
Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa.
Il Pretore, per la vendita e l’aggiudicazione di brevetti, dispone le forme speciali che creda opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l’annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile.
All’uopo, il Pretore può stabilire che l’annunzio sia affisso nei locali del Consiglio e della Camera di commercio, industria ed agricoltura, ed in quelli dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, e pubblicato nel Bollettino dei brevetti.

Art. 70
(art. 72 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del brevetto, giusta le risultanze del registro dei brevetti.

Art. 71
(art. 73 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il creditore istante, nell’esecuzione forzata su brevetti per modelli industriali, deve notificare, almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari di diritti di garanzia, trascritti ai termini dell’art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, l’atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita.
Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell’Autorità giudiziaria competente, a norma dell’art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, le loro domande di collocazione, con i documenti giustificativi, entro quindici giorni dalla vendita.
Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.

Art. 72
(art. 74 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel secondo comma dell’articolo precedente, il Pretore, su istanza di una delle parti, fissa l’udienza, nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e degli eventuali frutti.
Il Pretore, nell’udienza, accertata l’osservanza delle disposizioni dell’articolo precedente, ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato e dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato e dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l’esecuzione mobiliare; quando non sia competente per valore, rimette le parti a udienza fissa davanti il Tribunale civile.
I crediti con mora, eventuali o condizionati, divengono esigibili secondo le norme del codice civile.

Art. 73
(art. 75 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
L’aggiudicatario del brevetto ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul brevetto stesso, depositando, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell’avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme, di cui al precedente art. 63, per la cancellazione delle trascrizioni.

Art. 74
(art. 76 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
I brevetti per modelli industriali, ancorché in corso di concessione, possono essere oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro, si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata, stabilite nei precedenti articoli, e altresì quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile, in quanto non contrastino con le disposizioni degli articoli sopra richiamati.

Art. 75
(art. 77 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Le controversie, in materia di esecuzione forzata e di sequestro di brevetti, si propongono avanti all’Autorità giudiziaria dello Stato, competente a norma dell’art. 75 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

TITOLO VII – Ricorsi e relativa procedura

Art. 76
(art. 78 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940. n. 244.)
La Commissione dei ricorsi, di cui all’art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è assistita da una segreteria, i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte.
I componenti la segreteria anzidetta debbono essere scelti fra gli stessi funzionari dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 77
(art. 79 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
I ricorsi in materia di brevetti per modelli industriali, nei casi corrispondenti a quelli previsti dal regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la materia dei brevetti d’invenzioni industriali, debbono essere o depositati presso gli uffici di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
All’originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facoltà della segreteria della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

Art. 78
(art. 80 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il Presidente della Commissione, per ogni ricorso, nomina un relatore, e, ove trattisi di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti fra i tecnici aggregati.

Art. 79
(art. 81 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Le copie per le controparti, nei casi previsti all’art. 35, secondo comma, e all’art. 39 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono trasmesse alle medesime controparti in plico raccomandato, a cura della segreteria della Commissione.
Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a novanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei documenti relativi.
Si devono osservare, per la presentazione e la trasmissione di detti atti, le disposizioni del presente e dei precedenti articoli.

Art. 80
(art. 82 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Scaduti i termini di cui all’articolo precedente, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che crede opportuni, stabilendone le modalità.
Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell’istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti.

Art. 81
(art. 83 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Ove mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l’espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione del ricorso dinanzi la Commissione.

Art. 82
(art. 84 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Le sedute della Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi voto deliberativo.
Il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, prende parte alle sedute e fornisce alla Commissione tutte le notizie ed i documenti che possono occorrere.

Art. 83
(art. 85 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il ricorrente, che ne faccia domanda in tempo utile, comunque almeno tre giorni prima della discussione, ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni, purché si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per la discussione del ricorso che lo riguarda, comunicatigli tempestivamente dalla segreteria della Commissione.
Il ricorrente può farsi assistere da un legale e anche da un tecnico.

Art. 84
(art. 86 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso.
Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richieste dei membri della Commissione, il direttore dell’Ufficio o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.

Art. 85
(art. 87 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie esplicative.
Se durante la discussione, emergono fatti nuovi, influenti sulla decisione, essi debbono essere contestati alle parti.

Art. 86
(art. 88 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni.
La Commissione stessa ha altresì facoltà, in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

Art. 87
(art. 89 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
La Commissione decide dopo che il ricorrente si è allontanato.
Il relatore, od un altro membro della Commissione, è incaricato di stendere la sentenza. La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione, all’interessato od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino dei brevetti, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente su detto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa arrecare pregiudizio.
Il ricorrente può sempre ottenere copia delle sentenze, a sue spese, pagando le tasse di bollo e i diritti di segreteria.

Art. 88
(art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il Ministro dell’industria e del commercio, può sottoporre all’esame della Commissione, per sentire il suo parere, ogni questione di massima in materia di brevetti di modelli e ogni altra questione attinente alla materia.
Il presidente della Commissione stessa, oltre ai tecnici previsti dall’art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può aggregare alla Commissione anche dei tecnici aggiunti.

TITOLO VIII – Visioni e pubblicazioni Art. 91

Art. 89
(art. 91 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il registro dei brevetti per modelli industriali, corrispondente a quello dei brevetti per invenzioni industriali, di cui all’art. 37 del regio decreto 29 giugno 1939 n. 1217 può essere consultato dal pubblico dietro autorizzazione del direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito a domanda, su carta bollata prescritta e previo pagamento all’Ufficio stesso dei diritti di visione.
Il pubblico può anche consultare, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, il registro delle domande.

Art. 90
L’Ufficio, osservate le disposizioni dell’articolo 10, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, un esemplare sia delle tavole, con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia dell’eventuale descrizione, allegati alla domanda o al brevetto.
Il pubblico può pure consultare nello stesso modo le tavole e le eventuali descrizioni, relative ai brevetti allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di precedenti depositi.

Art. 91
(art. 93 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il direttore dell’Ufficio può consentire che si estragga copia delle domande, delle tavole, con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, e altresì delle eventuali descrizioni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda su carta bollata prescritta, subordinatamente a quelle cautele che egli riterrà necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell’esemplare a disposizione del pubblico.
Le copie, per le quali si chiede l’autenticazione di conformità all’esemplare a disposizione del pubblico, devono essere in regola con le tasse di bollo.
Il Ministro dell’industria e del commercio può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l’Ufficio italiano brevetti e marchi, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 92
(art. 94 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Le copie e gli estratti del registro dei brevetti e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonché i duplicati degli originali dei brevetti, sono fatti esclusivamente dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero del brevetto, del quale si chiede la copia o l’estratto, e previo pagamento, all’Ufficio stesso, dei diritti di segreteria, oltre la tassa stabilita nella tabella A, annessa al regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411.
Si devono osservare, per tali copie ed estratti, e per i certificati e i duplicati dei brevetti, le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 93
(art. 95 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
La certificazione di autenticità delle copie corrispondenti a quelle di cui all’art. 96 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è soggetta, oltre alla tassa stabilita nella tabella A, annessa al regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, al pagamento dei diritti di segreteria, da corrispondersi all’Ufficio, per ogni foglio di carta bollata e per ogni tavola contenente la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o dei campioni dei prodotti stessi.

Art. 94
(art. 96 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
La misura dei diritti previsti dal presente regolamento è stabilita con decreto del Ministro dell’industria e del commercio, di concerto con quello per le finanze.
Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica, ai quali provveda l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 95
(art. 97, comma primo, secondo e terzo, del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
I brevetti concessi, distinti per classi di modelli e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.
La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese nei brevetti e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.
Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei modelli protetti da brevetto, sia gli indici alfabetici dei titolari dei brevetti concessi e in esso potranno pure pubblicarsi gli schemi delle tavole.

Art. 96
(artt. 36 e 97, comma ultimo, del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
I fascicoli del Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono inviati gratuitamente alle Camere di commercio, industria ed agricoltura oppure solamente a quelle medesime Camere di commercio, industria ed agricoltura presso i quali detti fascicoli potranno riuscire particolarmente utili, nonché, agli enti indicati nell’elenco da compilarsi a cura del Ministro dell’industria e del commercio.
Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici dei brevetti di altri Stati.

TITOLO IX – Disposizioni per i territori italiani d’oltremare

Art. 97
(Articolo omesso, in quanto ormai sostanzialmente privi di valore, in quanto il Trattato di pace, ratificato dal D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, ha tolto all’Italia la sovranità sulle colonie e i territori italiani d’oltremare.)

Art. 98
(Articolo omesso, in quanto ormai sostanzialmente privi di valore, in quanto il Trattato di pace, ratificato dal D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, ha tolto all’Italia la sovranità sulle colonie e i territori italiani d’oltremare.)

Art. 99
(Articolo omesso, in quanto ormai sostanzialmente privi di valore, in quanto il Trattato di pace, ratificato dal D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, ha tolto all’Italia la sovranità sulle colonie e i territori italiani d’oltremare.)

Art. 100
(Articolo omesso, in quanto ormai sostanzialmente privi di valore, in quanto il Trattato di pace, ratificato dal D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, ha tolto all’Italia la sovranità sulle colonie e i territori italiani d’oltremare.)

Art. 101
(Articolo omesso, in quanto ormai sostanzialmente privi di valore, in quanto il Trattato di pace, ratificato dal D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, ha tolto all’Italia la sovranità sulle colonie e i territori italiani d’oltremare.)

TITOLO X – Disposizioni generali e varie
Capo I – Disposizioni generali

Art. 102
[Un complesso di modelli ornamentali costituisce un tutto omogeneo, ai sensi dell’art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, quando i singoli prodotti, pur avendo funzioni diverse, debbano essere utilizzati congiuntamente pel maggior rendimento del complesso stesso, a condizione che detti prodotti comportino la fabbricazione con la stessa materia e a condizione altresì che abbiano in comune le caratteristiche rivendicative, come disegno, sagoma, colori.
Questa disposizione si applica in ispecie ai complessi costituiti ad esempio dai servizi, da caffè, da mobili di uno stesso ambiente].
(Abrogato dall’art. 10, L. 14 febbraio 1987, n. 60.)

Art. 103
[Un complesso di modelli ornamentali costituisce analogamente una serie omogenea, ai sensi del richiamato art. 6, quando i singoli prodotti, aventi identica destinazione, pur non potendo essere utilizzati congiuntamente, abbiano in comune il disegno rivendicato, e in genere tutte le altre caratteristiche rivendicate, meno quella dei colori, a condizione che detti colori, nei singoli prodotti, varino solamente entro la stessa gamma e a condizione altresì che non risulti sostanzialmente variato l’effetto estetico complessivo dato dai colori stessi.
Questa disposizione si applica in ispecie ai complessi costituiti ad esempio dai tessuti.]
(Abrogato dall’art. 10, L. 14 febbraio 1987, n. 60.)

Art. 104
[Un complesso di modelli ornamentali costituisce ugualmente una serie omogenea, ai sensi dello stesso art. 6, quando i singoli prodotti, aventi identica destinazione, pur non potendo essere utilizzati congiuntamente, abbiano in comune il colore o i colori rivendicati, e in generale tutte le altre caratteristiche rivendicate, meno quella del disegno, a condizione che detto disegno, nei singoli prodotti, varino solamente per le proporzioni delle sue parti, o per la ripetizione o la riduzione di determinate parti, e a condizione, altresì, che non risulti sostanzialmente variato l’effetto estetico complessivo dato dal disegno stesso.
Anche questa disposizione si applica in ispecie ai complessi costituiti ad esempio dai tessuti.]
(Abrogato dall’art. 10, L. 14 febbraio 1987, n. 60.)

Art. 105
Agli effetti dell’applicazione dell’art. 59, n. 2, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la nullità del brevetto per deficienze della documentazione, le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica il modello devono risultare concordemente dal titolo, dalle tavole, contenenti o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, di cui al precedente art. 4, n. 1, e dall’eventuale descrizione, presi nel loro complesso.

Art. 106
Quando vengano depositate contemporaneamente, per lo stesso trovato, due domande di brevetto, una per invenzione e l’altra per modello d’utilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e quando altresì in ciascuna delle due domande sia fatta esplicita menzione del contemporaneo deposito dell’altra, è data facoltà al richiedente di documentare, nei modi prescritti, solamente la domanda di brevetto d’invenzione.
Le due domande debbono essere depositate presso lo stesso Ufficio e nello stesso giorno.

Art. 107
Quando, nel caso considerato dall’articolo precedente, la domanda accolta sia quella di brevetto per modello di utilità, il richiedente ha diritto al rimborso delle tasse risultanti in eccedenza, non computata, né conguagliata, l’eccedenza della tassa di domanda.

Capo II – Disposizioni varie

Art. 108
(art. 103 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Il Ministro dell’industria e del commercio ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, i modelli in conformità dei quali debbono essere redatte le domande, e gli altri atti, inerenti alla materia dei brevetti, per modelli industriali.
In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande o degli atti stessi.

Art. 109
[(art. 104 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Gli enti organizzatori di esposizioni, ai fini della protezione temporanea dei modelli industriali, corrispondente a quella prevista dall’art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, debbono avanzare apposita domanda, nella carta bollata prescritta, al Ministero dell’industria, del commercio e del lavoro, almeno tre mesi prima dell’apertura dell’esposizione.
Il decreto ministeriale, che consente la protezione temporanea anzidetta, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, prima che l’esposizione venga aperta e anche nel Bollettino dei brevetti.
Si può provvedere con una unica domanda e con un unico decreto alla protezione temporanea anzidetta sia delle invenzioni industriali, sia dei modelli industriali che figureranno in una stessa esposizione.]
(Abrogato)
dall’art. 70, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.)

Art. 110 (art. 106 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Sino a quando non si sia diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, o col regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, o col presente regolamento, le disposizioni del regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2730, e del decreto ministeriale 8 maggio 1914, riguardanti il funzionamento, nei rapporti col pubblico, dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
In attesa del decreto ministeriale di cui al precedente art. 94, restano ferme, per i diritti di segreteria
e per le tariffe dei lavori di copiatura e di riproduzione fotografica, le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 111
(art. 107 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.)
Dalla data stabilita nell’art. 2 del decreto di approvazione del presente regolamento, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per modelli industriali, i decreti di cui appresso:
1) il regio decreto 19 aprile 1906, n. 204 portante disposizioni per l’applicazione della legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e dei disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
2) il regio decreto 4 gennaio 1914, n. 54, che approva il regolamento per l’esecuzione della legge 30 agosto 1868 n. 4578, concernente i disegni e modelli di fabbrica.
Sono altresì abrogati, dalla data e quanto agli effetti anzidetti:
1) il regio decreto 30 gennaio 1921, n. 120, che estende alla Tripolitania e alla Cirenaica le disposizioni vigenti nel Regno circa la protezione della proprietà industriale, letteraria ed artistica;
2) il regio decreto 7 marzo 1926, n. 555, portante attribuzioni alle Camere di commercio della Tripolitania e della Cirenaica in materia di disegni e modelli di fabbrica e di marchi internazionali.
Inoltre, resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione che sia contraria al presente regolamento.