Attuazione della Direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla
protezione giuridica dei disegni e dei modelli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n 526, legge comunitaria 1999, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l’allegato A;
Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;
Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare l’articolo 27, comma 2;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’industria, del commercio, dell’artigianato e del commercio con l’estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei beni e delle attività culturali;
Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
Modificazioni al regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia brevetti per modelli industriali

Art. 1 (*)
1. L’articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:
“Art. 5.
1. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
3. Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
4. Per prodotto complesso s’intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.”.

Art. 2 (*)
1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“Art. 5-bis.
1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.”.

Art. 3 (*)
1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l’articolo 5-bis è inserito il seguente:
“Art. 5-ter.
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima. 2. Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.”.

Art. 4 (*)
1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l’articolo 5-ter è inserito il seguente:
“Art. 5-quater.
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall’autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall’autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima.
4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell’applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell’autore o del suo avente causa.”.

Art. 5 (*)
1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l’articolo 5-quater, è inserito il seguente:
“Art. 5-quinquies.
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto: a. se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione, e
b. se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sè i requisiti di novità e di individualità.”.

Art. 6 (*)
1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6.
1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per non più di cento disegni e modelli purché destinati ad esser attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell’articolo 8 non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero concernente una sola registrazione per più modelli. Se la domanda non è ammissibile l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile.
3. La registrazione concernente più modelli o disegni ai sensi di questo articolo può essere limitata su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
4. La registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può avvenire in forma modificata se in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità e possiede i requisiti di validità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull’attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.”.

Art. 7 (*)
1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7.
1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di registrazione.
4. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del disegno o modello spetti a persona diversa da chi abbia presentato la domanda, tale persona può, se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:
a. assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
b. depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;
c. ottenere il rigetto della domanda.
5. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto, questi può a sua scelta:
a. ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell’attestato di registrazione;
b. far valere la nullità della registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva diritto.”.

Art. 8 (*)
1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
“Art. 7-bis.
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.”.

Art. 9 (*)
1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 8.
1. Se un disegno o modello è registrabile ai sensi dell’articolo 5 e se nello stesso tempo accresce l’utilità dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l’una e l’altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l’utilità, è applicabile l’articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.”.

Art. 10 (*)
1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:
“Art. 8-bis.
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:
a. agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
b. agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c. agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l’utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.
4. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitati riguardo:
a. all’arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
b. all’importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
c. all’esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.”.

Art. 11 (*)
1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l’articolo 8-bis è inserito il seguente:
“Art. 8-ter.
1. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.
2. Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello.”.

Art. 12 (*)
1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l’articolo 8-ter è inserito il seguente:

“Art. 8-quater.
1. I diritti conferiti in forza della registrazione dal disegno o modello non si estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali è incorporato o cui è applicato un disegno o modello registrato che rientra nell’ambito della loro protezione, quando i prodotti stessi sono stati posti in commercio nella Comunità dal titolare del disegno o modello o con il suo consenso.”.

Art. 13 (*)
2. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l’articolo 8-quater è inserito il seguente:

“Art. 8-quinquies.
1. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullità della registrazione di un disegno o modello, ai sensi dell’art. 8-sexies, il disegno o modello può essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è mantenuta l’identità. La registrazione o il mantenimento in forma modificata può includere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l’iscrizione nel registro dei disegni o modelli della sentenza che dichiari la parziale nullità del diritto sul disegno o modello.”.

Art. 14 (*)
3. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l’articolo 8-quinquies è inserito il seguente:
“Art. 8-sexies.
1. La registrazione è nulla:
a. se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5- quinquies, 7 e 8;
b. se il disegno o modello è contrario all’ordine pubblico o al buon costume;
c. se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l’autore non si sia avvalso della facoltà di chiedere il trasferimento a suo nome dell’attestato di registrazione;
d. se il disegno o modello è in conflitto con un disegno e modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest’ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria o nazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
e. se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore;
f. se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.”.

Art. 15 (*)
4. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l’articolo 8-sexies è inserito il seguente:
“Art. 8-septies.
1. La nullità della registrazione effettuata in violazione dell’articolo 7 può essere fatta valere solo dall’avente diritto.
2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.
3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall’ interessato alla utilizzazione.”.

Art. 16 (*)
5. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9.
1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.
2. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata, per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.”.

Art. 17 (*)
6. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, all’articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
“Alle domande di registrazione di disegni e modelli non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, successive modificazioni.”.

Art. 18 (*)
7. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art. 11.
1. I brevetti per modelli di utilità sono soggetti alle seguenti tasse:
a. tassa di domanda;
b. tassa di concessione.
2. Le registrazioni di disegni e modelli sono soggette alle seguenti tasse:
a. tassa di domanda;
b. tassa di concessione quinquennale;
c. tassa di proroga quinquennale.
3. Nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è indicato l’ammontare delle tasse prescritte da questo decreto.”.

Art. 19 (*)
8. L’articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 12.
1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli di utilità può essere pagata in un’unica rata o in due rate quinquennali.
2. Gli importi delle tasse di concessione quinquennale, della tassa di prima proroga e della tassa delle proroghe successive relative alla registrazione di disegni o modelli sono corrispondenti, rispettivamente, alla prima, seconda e terza rata quinquennale previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, Titolo IV, articolo 10, numero 2, lettere c) ed f).
3. La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali.
4. Alle anzidette tasse e rate di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali.”.

Art. 20
1. Tutte le espressioni normative, contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a “brevetti per modelli ornamentali” o “domande di brevetto per modelli ornamentali” devono intendersi sostituite con “registrazione per disegni o modelli” oppure “domanda di registrazione per disegni o modelli”.

TITOLO II
Modifiche al codice civile

Art. 21
1. La rubrica del capo III del titolo IX del libro V del codice civile è sostituita con la seguente: “Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli”.
2. L’articolo 2593 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 2593 (Modelli e disegni). – Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali.”.
3. L’art. 2594 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 2594 (Norme applicabili). – Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.”.

TITOLO III
Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 22 (*)
1. Nell’articolo 2, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al numero 4) è soppressa la frase: “anche se applicate all’industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate”;
b. dopo il numero 9) è aggiunto il seguente: “10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico.”.

Art. 23 (*)
1. Dopo l’art. 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
“Art. 12-ter. – Salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.”.

TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 24
1. Le domande di brevetto per disegno e modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme precedenti.

Art. 25
1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto, purchè non scaduti nè decaduti alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto.
2. Le tasse di concessione corrisposte in un’unica soluzione valgono per le prime due proroghe.
2.bis. Nei casi di cui al comma 1, le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall’articolo 10, titolo IV, punto 2, lettere c) ed f) della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 25-bis
1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell’articolo 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all’offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’impresa.

Art. 26 (*)
1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e quanto agli effetti della declaratoria di nullità alla norma di cui all’articolo 59-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 27
1. Fino a che la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della Commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario.
2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE (*)
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
· L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
· L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
· La direttiva 98/71/CE è pubblicata in GUCE L n. 289 del 28 ottobre 1998.
· La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999”. L’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, così recita:
“Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sano adottati, nel rispetto dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l’espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. Il termine per l’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi”.
L’art. 2 della succitata legge cosi recita:
“Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
6. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a. le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b. per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c. salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a lire 200 milioni e dell’arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell’ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. è fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
d. eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni si provvederà a nonna degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
e. all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f. i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute, fino al momento dell’esercizio della delega;
g. nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l’art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l’art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l’art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
7. Nell’attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
· L’allegato A della succitata legge n. 526/1999 riporta l’elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.
· Il capo III del titolo IX del libro V del codice civile reca: “Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali”.
· Il regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, reca: “Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali”.
· La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
· La legge 7 agosto 1997, n. 226, reca: “Interventi urgenti per l’economia”. Il comma 2 dell’art. 27
della succitata legge così recita:
“2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non può essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali”.

Nota all’art. 1:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 2:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 3:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 4:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 5:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 6:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.
· La legge 22 maggio 1974, n. 348, reca: “Ratifica ed esecuzione dell’accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno 1’8 ottobre 1968”.
· Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, reca: “Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali”. L’art. 29 del succitato regio decreto così recita:
“Art. 29 (art. 26 comma primo e secondo, regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602). – Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio centrale dei brevetti inviterà l’interessato,
assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
Il ricorso alla commissione stabilita da questo decreto sospende il termine assegnato dall’ufficio”.
L’art. 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939 così recita:
“Art. 59-quater. – Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati.
Ove l’ufficio accolga l’istanza il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa di cui al punto 3) dell’art. 44 qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.
L’istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finchè non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso delle persone indicate nel comma 2 dell’art. 59-ter.
L’Ufficio pubblica sul bollettino la notizia della limitazione del brevetto.”

Nota all’art. 7:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 8:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 9:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.
· Per quanto riguarda l’art. 29 del regio decreto n. 1127/1939, vedi note all’art. 6.

Nota all’art. 10:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 11:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 12:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 13:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 14:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 15:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 16:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Nota all’art. 17:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.
· Il testo dell’art. 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, così come modificato dal presente

decreto così recita:
“Art. 10. – L’Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello di utilità con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell’art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
L’Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purchè il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l’accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.
Nei casi in cui ai precedenti commi l’Ufficio centrale dei brevetti omette la pubblicazione a stampa di cui all’art. 38, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
Alle domande di registrazione di disegni e modelli non sono applicabili le disposizioni di cui all’art.
27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni”.
· L’art. 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, così recita:
“Art. 27-ter. – Le persone indicate nell’articolo precedente, se risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell’industria e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto nè depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di deposito in Italia, o da quelle di presentazione dell’istanza di autorizzazione.
Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l’autorizzazione deve intendersi concessa.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con l’ammenda non inferiore a lire 150.000 o con l’arresto. Se la violazione è commessa quando l’autorizzazione sia stata negata, si applica l’arresto in misura non inferiore a un anno.

Note all’art. 18:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.
· Il decreto deI Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, reca: “Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”.

Nota all’art. 19:
· Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

Note all’art. 22:
· La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: “Protezione del diritto d’autore e di altri connessi al suo esercizio”. Il testo vigente dell’art. 2, comma 1, della succitata legge così come modificato dal presente comma, così recita:
“Art. 2. – In particolare sono comprese nella protezione:
1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se opera originale;
3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4. le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5. i disegni e le opere dell’architettura;
6. le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8. i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9. Le banche di dati di cui al secondo comma dell’art. 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10. le opere del disegno industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico.

Nota all’art. 23:
· Per la legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note all’art. 22.

Nota all’art. 26:
· Per il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, vedi note all’art. 6. L’art. 59-bis del succitato regio decreto così recita:
“Art. 59-bis. – La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:
a. gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;
b. i contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto”.

Aggiornamenti
Il D.Lgs. 21 aprile 2001, n. 164 (in G.U. 9/5/2001, n. 106) ha disposto (con l’art.1) la modifica dell’art. 25 e l’introduzione dell’art. 25-bis.
Il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 26 (in G.U. 9/3/2002, n. 58) ha disposto (con l’art. 1) la modifica dell’art. 19.