DPCM 31/2009
Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell’art 181-BIS della legge 22 aprile 1941, N. 633
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
– Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
– Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18 maggio 1942, n. 1369;
– Visto l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;
– Sentita la Societa’ italiana degli autori e degli editori (SIAE);
– Sentite le associazioni di categoria interessate;
– Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;
– Su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 248/2000, nonche’ la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Societa’ italiana degli autori e degli editori (SIAE).
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purché conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d’autore, nonche’ i supporti prodotti dopo l’entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi alle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
– Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante:
«Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n. 286.
– La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Nuove norme di tutela del diritto d’autore»” e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206.
– Il testo dell’art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, e’ il seguente:
«Art. 181-bis. – 1. Ai sensi dell’art. 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’art. 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all’art. 68 potra’ essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno e’ apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione.
3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalita’ nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimita’ dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all’art. 171-bis, e’ comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla S.I.A.E.. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei termini piu’
idonei a consentire la agevole applicabilità, la facile visibilita’ e a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, e’ determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell’opera per la quale e’ stato richiesto, del nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore. Deve contenere altresi’ l’indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonche’ della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L’apposizione materiale del contrassegno puo’ essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilita’ a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa l’attivita’ svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la S.I.A.E., l’importatore ha l’obbligo di dare alla S.I.A.E. preventiva notizia dell’ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il richiedente possono concordare che l’apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d’atto della S.I.A.E..
8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno e’ considerato segno distintivo di opera dell’ingegno.».
Nota all’art. 1:
– Per il testo dell’art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
Caratteristiche e tipologia di contrassegno
1. Il contrassegno contiene il titolo dell’opera per la quale e’ stato richiesto, il nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore, un numero progressivo, nonche’ la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicita’ delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno puo’ non contenere l’indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell’opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.
Art. 3.
Collocazione del contrassegno
1. Il contrassegno e’ applicato sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, ove tecnicamente possibile, e’ consentita l’apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalita’ di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificita’ e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.
4. Nei casi in cui le modalita’ di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della
commercializzazione o distribuzione di taluni prodotti, la SIAE autorizza l’apposizione del contrassegno sull’involucro esterno della confezione o individua le modalita’ di vidimazione piu’ idonee.
Art. 4.
Rilascio del contrassegno
1. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla SIAE, anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceita’ dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all’opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La SIAE puo’ richiedere, anche successivamente, la documentazione comprovante l’effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.
2. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.
3. Il rilascio del contrassegno puo’ essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:
a) necessita’ di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione del contrassegno e del regolare assolvimento dei diritti relativi alle opere dell’ingegno in Italia o all’estero;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4. La SIAE puo’ comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la SIAE da’ comunicazione all’interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta indicando le ragioni della sospensione o del differimento. La SIAE puo’, altresi’, rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonche’ per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi può avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la SIAE e i soggetti richiedenti.
6. La SIAE, ai sensi del comma 6 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita’ per l’affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell’attivita’ svolta e dell’utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facolta’ di verifica da parte della SIAE.
7. La SIAE, ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e’ tenuta a stabilire i tempi e le modalita’ della preventiva notizia che l’importatore deve fornire con riferimento all’ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate.
L’importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all’importazione dei supporti.
Nota all’art. 4:
– Per il testo dei commi 2 e 6 dell’art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5.
Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
1. Ai fini dell’applicazione del comma 1 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui alla alinea del presente articolo, fruibili mediante collegamento e lettura diretta dei supporti, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), chiavi usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparecchi specifici per videogiochi, quali playstation o consolle, comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video, nonche’ i programmi destinati alla fruizione mediante apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3.
2. Sono comunque ricompresi nell’ambito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e quindi non soggetti ad obbligo di vidimazione o invio della dichiarazione identificativa sostitutiva, i supporti contenenti programmi per elaboratore aventi carattere di sistema operativo:
a) accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell’utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata (back-up);
d) distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software gia’ installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.
Nota all’art. 5:
– Per il testo dell’art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.
– La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.
Art. 6.
Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
1. Nei casi indicati dal comma 3 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’autore ovvero il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere alla SIAE, in sostituzione del contrassegno, l’apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo delegato invia alla SIAE la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimita’ dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell’art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:
a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d’autore, qualora i programmi contengano opere dell’ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.
4. La dichiarazione identificativa puo’ essere effettuata anche cumulativamente per piu’ versioni di prodotti informatici. A tal fine e’ sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessità di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni Linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.
5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima dell’immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L’invio deve essere effettuato con modalità idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della SIAE. Il dichiarante e’ tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la SIAE, neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.
6. La SIAE puo’ chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5.
La richiesta di informazioni o documenti da parte della SIAE non sospende la facoltà di commercializzare i prodotti.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l’ambito di
applicazione dell’articolo 181-bis della citata legge n. 633/1941, nonché l’ambito operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, cosi come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.
8. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell’entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Nota all’art. 6:
– Il testo dell’art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, e’ il seguente:
«Art. 171-bis. – 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto e’ di rilevante gravita’.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e’ soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non e’ inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto e’ di rilevante gravita’.».
– Per il testo dell’art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.
Art. 7.
Casi particolari
1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti nuovi o usati, nell’ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la SIAE, esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti medesimi; in questa ipotesi la SIAE sospende il rilascio per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la SIAE provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto l’autorità giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l’esame ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.
2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne’ a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, realizzano per finalita’ esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attivita’ di diffusione adiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
3. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno nè a dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE per lo svolgimento della propria attivita’ professionale, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
4. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti allegati ad opere librarie i quali riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse ovvero sono ad esse accessori, quali dizionari, eserciziari, presentazioni dell’opera, purché non commerciabili autonomamente.
5. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i libri o altri prodotti editoriali a stampa contenenti microchip, sonori o musicali strettamente legati alla fruizione dell’opera letteraria e che propongono una melodia, ovvero una canzone o una narrazione vocale che accompagnano le situazioni previste nello stesso prodotto editoriale.
Art. 8.
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296, e’ abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 febbraio 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali
Bondi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 207