DPCM 296/2002
Contrassegni SIAE
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2003)
Art. 1
Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n.338
1. All’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’alinea, sono soppresse le parole “ovvero multimediali”;
b) la lettera b), è sostituita dalla seguente: “b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;”;
c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “(back-up)”;
d) alla lettera d), le parole “dal produttore” sono soppresse;
e) dopo la lettera h) è inserita la seguente: “i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, è soppresso.
Art. 2
Modifiche all’articolo 6 del regolamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n.338
1. All’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Nei casi indicati dal comma 3 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l’apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.”;
b) al comma 2, le parole “il produttore del programma” sono sostituite dalle parole “il titolare dei diritti o un suo delegato”;
c) al comma 3 le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:
“a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d’autore, qualora i programmi contengano opere dell’ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.”;
d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
“4. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente per più versioni di prodotti informatici. A tal fine è sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessità di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.
5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla S.I.A.E. prima dell’immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L’invio deve essere effettuato con modalità idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della S.I.A.E.. Il dichiarante è tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla S.I.A.E. presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E., neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.”;
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. La S.I.A.E. può chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della S.I.A.E. non sospende la facoltà di commercializzare i prodotti.”.
2. Sono valide ed efficaci le dichiarazioni identificative rese prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, purché siano conformi all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal presente decreto.