Dpcm 244/1994
Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto l’art. 7 della legge di delega 19 dicembre 1992, n. 489, ed il relativo decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, di recepimento della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ed in particolare gli articoli 6, 7 e 12;
Sentita la Società italiana degli autori ed editori;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 22 luglio 1993;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1
1. Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore tenuto dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi dell’art. 103, quarto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, può essere tenuto con mezzi e strumenti informatici. Le registrazioni sono eseguite secondo l’ordine cronologico di presentazione o di arrivo, con numerazione progressiva e data.

Art. 2
1. La registrazione si effettua mediante presentazione alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) da parte dell’autore, o di altro titolare dei diritti esclusivi, di un esemplare del programma da registrare accompagnato da una descrizione del programma stesso comprendente ogni utile elemento per la sua identificazione e da una dichiarazione che, con riferimento al programma pubblicato, contenga le seguenti indicazioni:
a) titolo del programma;
b) nome dell’autore, o suo pseudonimo, e nazionalità;
c) nome e domicilio di chi, quale titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, ha pubblicato il programma e ne richiede la registrazione;
d) data e luogo di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei relativi diritti esclusivi.
2. L’esemplare presentato alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per la registrazione deve essere costituito da una riproduzione del programma su supporto ottico, ovvero su altro supporto, di analoghe caratteristiche di immodificabilità, stabilità e compattezza, ritenuto idoneo dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).
3. Per i programmi importati da persone fisiche o giuridiche stabilmente domiciliate in Italia, ovvero acquisiti da Paesi della Comunità economica europea, la dichiarazione del titolare dei diritti di utilizzazione economica per l’Italia deve contenere gli elementi di cui al comma 1. Qualora la data di pubblicazione di cui alla lettera d) del comma 1 non corrisponda alla data del primo atto di esercizio dei diritti esclusivi in Italia, deve altresì essere indicata la data di pubblicazione nel Paese di origine.
4. Per le traduzioni, gli adattamenti o altre elaborazioni di un programma, di cui in particolare all’art. 64-bis, comma 1, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, la dichiarazione deve contenere, oltre alla indicazione dei dati identificativi dell’opera, riferiti al programma originario, le medesime indicazioni di cui al comma 1 riferite al programma derivato.
5. Qualora il programma sia stato pubblicato mediante messa in circolazione o in commercio di supporti o confezioni muniti di etichette o frontespizi, il richiedente deve presentare anche due esemplari di questi ultimi; in tal caso, le indicazioni relative all’individuazione dell’opera quali il titolo, l’autore e l’elaboratore, che figurano nella dichiarazione, devono essere conformi a quelle riprodotte su dette etichette o frontespizi.
6. Qualora gli esemplari del programma pubblicato siano stati preventivamente contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la dichiarazione deve contenere gli estremi dell’operazione.

Art. 3
1. Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel registro i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi, previa apposizione del numero progressivo e della data di registrazione, l’esemplare dell’opera e la documentazione presentata; fornisce quindi al richiedente un attestato di avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel registro.

Art. 4
1. Chi ha interesse a registrare nel registro un atto fra quelli indicati all’art. 104 della citata legge n. 633 del 1941, deve presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) copia autenticata dell’atto, o l’originale della scrittura privata, con firme autenticate, accompagnato da una copia dell’atto.
2. Insieme con l’atto deve essere presentata una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:
a) nome e domicilio del richiedente;
b) natura e data dell’atto di cui si domanda la registrazione;
c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme;
d) programma oggetto dell’atto e numero della eseguita registrazione;
e) diritti ceduti;
f) generalità dei contraenti e loro qualità nel negozio.
3. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel registro i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi, previa apposizione del numero progressivo e della data di registrazione, gli esemplari degli atti; fornisce quindi al richiedente un attestato di avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel registro.

Art. 5
1. Ai fini di consultazione e ricerca sono predisposti schede o accessi all’archivio informatico, per titolo del programma, per nome dell’autore o dell’elaboratore, nonché del richiedente la registrazione.

Art. 6
1. La presentazione al competente ufficio della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) di dichiarazioni e altri documenti ai fini della registrazione, ovvero ai sensi di altre disposizioni della legge, può aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco, busta o plico raccomandati. Qualora venga utilizzato quale mezzo il servizio di corriere espresso, il pacco, busta o plico deve essere accompagnato da una doppia bolla di consegna, sulla quale la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) dovrà apporre il timbro, firma e data di ricevimento.

Art. 7
1. Il registro speciale, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici, ad esclusione dell’esemplare del programma. Chiunque può prenderne visione o ottenere, per certificato, notizia delle registrazioni o delle annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia delle dichiarazioni e dei documenti allegati.

Art. 8
1. Qualunque istanza per registrazione, visura di atti, copia di atti o ricerche deve essere redatta su carta da bollo.

Art. 9
1. Per la registrazione o altre operazioni di cui all’art. 7 sono dovuti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) i seguenti diritti fissi:
– per ciascun programma da registrare lire 155.000 (centocinquantacinquemila);
– per ciascun atto da registrare lire 140.000 (centoquarantamila);
– per ciascuna visura di registrazione lire 5.000 (cinquemila);
– per ciascuna visura di documenti o atti lire 20.000 (ventimila);
– per ciascuna copia certificata di registrazioni ovvero di documenti o atti lire 1.000 (mille) a pagina, oltre ai rispettivi diritti di visura.
2. A seguito della prima attivazione del registro pubblico speciale i suddetti diritti fissi saranno, ove necessario, soggetti a verifica. In base agli esiti operativi del registro stesso ed in conformità ai maggiori o minori costi che si dovranno evidenziare, saranno apportate conseguenti variazioni.
3. L’adeguamento dei diritti fissi di cui al comma 1 potrà avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), tenuto conto dell’indice generale del costo della vita risultante dal bollettino dell’istituto nazionale di statistica. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data di decorrenza dell’adeguamento, che, in ogni caso, non potrà essere retroattiva.

Art. 10
1. Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore dovrà essere reso operativo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma. 3 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI
Visto, il Guardasigilli: CONSO

Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 1994

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 46.

N O T E

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
– Il testo dell’art. 7 della legge n. 489/1992 (Disposizioni in materia di attuazione delle direttive comunitarie relative al mercato interno) è il seguente:
“Art. 7 (Tutela giuridica dei programmi per elaboratore: criteri di delega). – 1. L’attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sarà prevista la nullità di disposizioni contrattuali poste in essere in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;
b) alla Società italiana degli autori ed editori sarà affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore;
c) saranno previste la facoltatività ed onerosità del deposito dei programmi per elaboratore;
d) sarà previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonché l’importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore”.
– Il D. Lgs. n. 518/1992 (Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore), ha modificato la legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Il testo degli articoli 6, 7 e 12 del decreto predetto è il seguente:
“Art. 6. – 1. All’art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
’Alla alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivì.
b) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
’I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informaticì”.
“Art. 7. – 1. Dopo il secondo comma dell’art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: ’Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosà”.
“Art. 12. – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe”.
Il testo aggiornato degli articoli 103 e 105 della legge n. 633/1941, così come integrato dagli articoli 6 e 7 sopra trascritti, è il seguente:
“Art. 103. – E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. In detti registri sono registrate le opere soggette all’obbligo del deposito con la indicazione del nome dell’autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma. intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici”.
“Art. 105. – Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell’opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento. Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d’orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
Per le fotografie è escluso l’obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell’art. 92”.
Nota all’art. 1:
– Per il testo vigente dell’art. 103, quarto comma, della legge n. 633/1941, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 518/1992, si veda in nota alle premesse.
Nota all’art. 2:
– Il testo vigente dell’art. 64-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 633 del 1941, come introdotto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 518/1992, è il seguente:
“1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) (omissis)
b) la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma”.
Il testo degli articoli 64-ter e 64-quater della legge n. 633/1941, sopra richiamati, come introdotti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 518/1992, è il seguente:
“Art. 64-ter. – 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell’art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l’uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.
Art. 64-quater. – 1. L’autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell’art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma, oppure, per loro conto, chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell’interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma”.
Nota all’art. 4:
– Il testo dell’art. 104 della legge n. 633/1941 è il seguente:
“Art. 104.- Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull’istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali”.