Convenzione universale sul diritto d’autore

Riveduta a Parigi il 24 luglio 1971
Conclusa a Parigi il 24 luglio 1971

Gli Stati contraenti,
Desiderosi di assicurare in tutti i Paesi la protezione dei diritti degli autori sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche,
Convinti che un regime di protezione dei diritto d’autore adeguato a tutte le nazioni ed espresso in una Convenzione universale, in aggiunta ai sistemi internazionali già in vigore e senza danneggiarli, è di natura tale da assicurare il rispetto dei diritti della persona umana e da favorire lo sviluppo delle lettere, delle scienze e delle arti,
Persuasi che un tale regime universale di protezione dei diritti degli autori faciliterà la diffusione delle opere dell’ingegno e contribuirà a una migliore comprensione internazionale, Hanno deciso di rivedere la Convenzione universale sul diritto d’autore firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 (qui di seguito denominata «la Convenzione del 1952») e, di conseguenza,
Hanno convenuto quanto segue:

Art. I
Ogni Stato contraente si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti degli autori e di ogni altro titolare di tali diritti sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche, quali gli scritti, le opere musicali, drammatiche e cinematografiche, le pitture, le incisioni e le sculture.

Art. II
1. Le opere pubblicate dei cittadini di ogni Stato contraente nonché le opere pubblicate per la prima volta sul territorio di detto Stato godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che questo altro Stato accorda alle opere dei suoi cittadini pubblicate per la prima volta sul suo territorio, nonché della protezione particolare accordata dalla presente Convenzione.
2. Le opere non pubblicate dei cittadini di ogni Stato contraente godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che questo altro Stato accorda alle opere non pubblicate dei suoi cittadini, nonché della protezione particolare accordata dalla presente Convenzione.
3. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, ogni Stato contraente può, in base alle disposizioni della propria legislazione interna, assimilare ai suoi cittadini ogni persona domiciliata sul territorio di tale Stato.

Art. III
1. Ogni Stato contraente che, in base alla propria legislazione interna, richieda, come condizione per la protezione dei diritti d’autore, l’adempimento di formalità quali deposito, registrazione,
menzione, certificati notarili, pagamento di tasse, fabbricazione e pubblicazione sul territorio nazionale, deve considerare tali esigenze soddisfatte per qualsiasi opera protetta ai sensi della presente Convenzione, pubblicata per la prima volta fuori del territorio di tale Stato e il cui autore non è un suo cittadino se, fin dalla prima pubblicazione di tale opera, tutti gli esemplari dell’opera pubblicata con l’autorizzazione dell’autore o di qualsiasi altro titolare dei suoi diritti portano il simbolo © accompagnato dal nome del titolare del diritto d’autore e dall’indicazione dell’anno della prima pubblicazione; il simbolo, il nome e l’anno devono essere apposti in modo e luogo tali da indicare chiaramente che il diritto d’autore è riservato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono ad uno Stato contraente di sottoporre a formalità o ad altre condizioni, al fine di assicurare l’acquisizione e il godimento del diritto d’autore, le opere pubblicate per la prima volta sul suo territorio, o quelle dei suoi cittadini, qualunque sia il luogo della pubblicazione di tali opere.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono ad uno Stato contraente di esigere da una persona che stia in giudizio di adempiere, ai fini del processo, alle norme di procedura quali l’assistenza dell’attore da parte di un avvocato che eserciti in quello Stato e il deposito da parte dell’attore di un esemplare dell’opera presso il tribunale o un ufficio amministrativo o presso ambedue. Tuttavia la mancata soddisfazione di tali obblighi non inficia la validità del diritto d’autore. Non può essere imposto ad un cittadino di un altro Stato contraente alcuno di questi obblighi, se tale obbligo non è imposto ai cittadini dello Stato nel quale è richiesta la protezione.
4. In ciascuno Stato contraente devono essere assicurati i mezzi giuridici per proteggere senza formalità le opere non pubblicate dei cittadini degli altri Stati contraenti.
5. Se uno Stato contraente concede più di un periodo di protezione e se il primo periodo è di durata superiore ad uno dei tempi minimi previsti all’articolo IV della presente Convenzione, tale Stato ha la facoltà di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne il secondo periodo di protezione e i periodi successivi.

Art. IV
1. La durata della protezione dell’opera è regolata dalla legge dello Stato contraente in cui è richiesta la protezione conformemente alle disposizioni dell’articolo Il e del presente articolo.
2.
a) La durata della protezione per le opere protette dalla presente Convenzione non sarà inferiore a un periodo che comprende la vita dell’autore e venticinque anni successivi alla sua morte.
Tuttavia lo Stato contraente che, alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione sul suo territorio, avrà ridotto tale termine, per determinate categorie di opere, ad un periodo che s’inizi dalla prima pubblicazione dell’opera, avrà la facoltà di conservare tali deroghe e di estenderle ad altre categorie. Per tutte queste categorie, la durata della protezione non sarà inferiore a venticinque anni a partire dalla data della prima pubblicazione.
b) Ogni Stato contraente che, alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione sul suo territorio, non calcoli la durata della protezione in base alla vita dell’autore, avrà la facoltà di calcolare tale durata a partire dalla prima pubblicazione dell’opera o, se del caso, dalla registrazione di quest’opera precedente alla sua pubblicazione; la durata della protezione non sarà inferiore a venticinque anni a partire dalla data della prima pubblicazione o, se dei caso, dalla registrazione dell’opera anteriore alla pubblicazione.
c) Se la legislazione dello Stato contraente prevede due o più periodi consecutivi di protezione, la durata del primo periodo non sarà inferiore alla durata di uno dei periodi minimi specificata alle precedenti lettere a) e b).
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano alle opere fotografiche, né alle opere di arti applicate. Tuttavia, negli Stati contraenti che proteggono le opere fotografiche e, quali opere artistiche, le opere di arti applicate, la durata della protezione non sarà, per queste opere, inferiore a dieci anni.
4.
a) Nessuno Stato contraente avrà l’obbligo di assicurare la protezione di un’opera per una durata superiore a quella stabilita per la categoria a cui essa appartiene, se si tratta di un’opera non pubblicata, dalla legge dello Stato contraente di cui l’autore è cittadino e, se si tratta di un’opera pubblicata, dalla legge dello Stato contraente in cui tale opera è stata pubblicata per la prima volta.
b) Ai fini dell’applicazione della lettera a) se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi consecutivi di protezione, la durata della protezione accordata da tale Stato è considerata la somma di tali periodi.
Tuttavia, se per un motivo qualsiasi un’opera determinata non è protetta da tale Stato durante il secondo periodo o uno dei periodi seguenti, gli altri Stati contraenti non hanno l’obbligo di proteggere tale opera durante il secondo periodo o i periodi successivi.
5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafo 4, l’opera di un cittadino di uno Stato contraente pubblicata per la prima volta in uno Stato non contraente sarà considerata come pubblicata per la prima volta nello Stato contraente di cui l’autore è cittadino.
6. Ai fini dell’applicazione del precedente paragrafo 4, in caso di pubblicazione simultanea in due o più Stati contraenti, l’opera sarà considerata come pubblicata per la prima volta nello Stato che accorda la protezione meno lunga. È considerata come pubblicata simultaneamente in più Paesi ogni opera che sia apparsa in due o più Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.

Art. IV-bis
1. I diritti contemplati nell’articolo 1 comprendono i diritti fondamentali che assicurano la protezione degli interessi patrimoniali dell’autore, in particolare il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione con qualsiasi mezzo, la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche e la radiodiffusione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle opere protette dalla presente Convenzione, sia nella loro forma originale, sia in una forma riconoscibile come derivata dall’opera originale.
2. Tuttavia ogni Stato contraente può, secondo la propria legislazione nazionale, apportare eccezioni, non contrarie allo spirito e alle disposizioni della presente Convenzione, ai diritti menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati che facciano eventualmente uso di tale facoltà dovranno tuttavia accordare a ciascuno dei diritti ai quali sia fatta eccezione un livello ragionevole di protezione effettiva.

Art. V
1. I diritti di cui all’articolo 1 comprendono il diritto esclusivo di fare, di pubblicare e di autorizzare a fare e pubblicare la traduzione delle opere protette ai sensi della presente Convenzione.
2. Tuttavia ogni Stato contraente può, in base alla propria legislazione nazionale, limitare il diritto di traduzione degli scritti, conformandosi però alle disposizioni seguenti:
a) Se, alla scadenza di un periodo di sette anni dalla data della prima pubblicazione di uno scritto, la traduzione di questo scritto non è stata pubblicata in una lingua di uso comune nello Stato contraente, da parte del titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Stato contraente potrà ottenere dall’autorità competente di questo Stato una licenza non esclusiva per tradurre l’opera in questa lingua e pubblicare l’opera così tradotta.
b) Tale licenza potrà essere accordata soltanto se il richiedente, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato in cui è stata fatta la richiesta, dimostri di aver chiesto al titolare del diritto di traduzione l’autorizzazione di tradurre e di pubblicare la traduzione e, dopo debita diligenza da parte sua, di non aver potuto rintracciare il titolare del diritto d’autore e ottenere la sua autorizzazione.
Alle stesse condizioni la licenza potrà essere inoltre accordata se, per una traduzione già pubblicata in una lingua di uso comune nello Stato contraente, le edizioni sono esaurite.
c) Se il titolare del diritto di traduzione non ha potuto essere rintracciato da parte dei richiedente, quest’ultimo deve inviare copie della sua richiesta all’editore il cui nome figura sull’opera e al rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di cui il titolare del diritto di traduzione è cittadino, se la nazionalità del titolare del diritto di traduzione è conosciuta, o all’organismo che può essere stato designato dal governo di detto Stato. La licenza non potrà essere accordata prima della scadenza di due mesi dall’invio delle copie della richiesta.
d) La legislazione nazionale adotterà le misure appropriate per assicurare al titolare del diritto di traduzione un equo compenso conforme agli usi internazionali nonché il pagamento e il trasferimento di tale compenso, e per garantire una corretta traduzione dell’opera.
e) Il titolo e il nome dell’autore dell’opera originale devono essere stampati anche su tutti gli esemplari della traduzione pubblicata. La licenza sarà valida soltanto per l’edizione sul territorio dello Stato contraente in cui è stata richiesta tale licenza. L’importazione e la vendita degli esemplari in un altro Stato contraente sono possibili se la lingua di uso comune in quello Stato è identica a quella in cui è stata tradotta l’opera, se la sua legislazione interna ammette la licenza e se nessuna disposizione in vigore in quello Stato ne vieta l’importazione e la vendita; l’importazione e la vendita sul territorio di uno Stato contraente in cui non esistano le precedenti condizioni sono regolate dalla legislazione di detto Stato e dagli accordi dallo stesso conclusi. La licenza non potrà essere ceduta dal suo beneficiario.
f) La licenza non può essere accordata nel caso in cui l’autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell’opera.

Art. V-bis
1. Ogni Stato contraente che sia considerato Paese in via di sviluppo, conformemente alla pratica stabilita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, può, mediante notifica depositata presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato «il Direttore generale») al momento della sua ratifica, accettazione o adesione, o successivamente, avvalersi di tutte o parte delle eccezioni previste agli articoli Vter Vquater.
2. Ogni notifica depositata in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 resterà in vigore per un periodo di dieci anni a partire dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione o per quella parte di tale periodo decennale che sia rimasto da trascorrere alla data del deposito della notifica, e potrà essere rinnovata in tutto o in parte per altri periodi decennali se, in un periodo compreso fra il quindicesimo e il terzo mese prima della scadenza del periodo decennale in corso, lo Stato contraente depositi una nuova notifica presso il Direttore generale. Possono essere inoltre depositate notifiche per la prima volta durante tali nuovi periodi decennali conformemente alle disposizioni del presente articolo.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, uno Stato contraente che ha cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo secondo la definizione del paragrafo 1 non è più abilitato a rinnovare la notifica che ha depositato ai sensi dei paragrafi 1 o 2 e, sia che annulli o non annulli ufficialmente tale notifica, tale Stato perderà la possibilità di avvalersi delle eccezioni previste agli articoli Vter e Vquater alla scadenza del periodo decennale in corso, o tre anni dopo che abbia cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo, dovendo essere applicato il periodo che scade più tardi.
4. Gli esemplari di un’opera, già prodotti in virtù delle eccezioni previste agli articoli Vter e Vquater potranno continuare ad essere messi in circolazione dopo la scadenza del periodo per il quale le notifiche ai sensi del presente articolo hanno avuto effetto, e fino al loro esaurimento.
5. Ogni Stato contraente, che ha depositato una notifica conformemente all’articolo XIII concernente l’applicazione della presente Convenzione ad un Paese o territorio particolare la cui situazione può essere considerata analoga a quella degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, può anche, per quanto riguarda tale Paese o territorio, depositare notifiche di eccezioni e di rinnovi ai sensi del presente articolo.
Durante il periodo in cui tali notifiche – sono in vigore le disposizioni degli articoli Vter e Vquater possono essere applicate a detto Paese o territorio. Qualsiasi invio di esemplari da detto Paese o territorio allo Stato contraente verrà considerato come esportazione ai sensi degli articoli Vter e Vquater.

Art. V-ter
1.
a) Ogni Stato contraente al quale si applica il paragrafo 1 dell’articolo Vbis può sostituire il periodo
di sette anni previsto al paragrafo 2 dell’articolo V con un periodo di tre anni o un periodo più lungo fissato dalla sua legislazione.
Tuttavia, nel caso di una traduzione in una lingua che non sia di uso comune in uno o più Paesi sviluppati, partecipi sia della presente Convenzione o solo della Convenzione del 19524, il periodo di tre anni sarà sostituito con un periodo di un anno.
b) Ogni Stato contraente al quale si applica il paragrafo 1 dell’articolo Vbis può, con l’accordo unanime dei Paesi sviluppati partecipi sia della presente Convenzione che unicamente della Convenzione del 1952 e in cui è comunemente usata la stessa lingua, sostituire, in caso di traduzione in quella lingua il periodo di tre anni previsto alla precedente lettera a) con un altro periodo fissato in conformità a detto accordo e che non potrà comunque essere inferiore a un anno.
Tuttavia, la presente disposizione non viene applicata nel caso in cui la lingua in questione sia l’inglese, lo spagnolo o il francese. Sarà fatta notifica di tale accordo al Direttore generale.
c) La licenza potrà essere concessa soltanto se il richiedente, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato in cui è presentata la richiesta, dimostri di aver chiesto l’autorizzazione del titolare del diritto di traduzione e, con la dovuta diligenza da parte sua, di non aver potuto rintracciare il titolare del diritto o ottenere la sua autorizzazione. Contemporaneamente a tale richiesta il richiedente deve informare sia il Centro internazionale d’informazione sul diritto d’autore creato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, sia qualsiasi centro nazionale o regionale d’informazione indicato come tale in una notifica depositata a tale fine presso il Direttore generale da parte dei Governo dello Stato in cui si ritiene che l’editore eserciti la maggior parte delle sue attività professionali.
d) Qualora il titolare del diritto di traduzione non sia stato rintracciato dal richiedente, quest’ultimo deve inviare per posta aerea, in plico raccomandato, copie della sua richiesta all’editore il cui nome figura sull’opera e ad ogni centro nazionale o regionale d’informazione menzionato alla lettera c).
Se l’esistenza di un tale centro non è stata notificata, il richiedente indirizzerà ugualmente una copia al Centro internazionale d’informazione sul diritto d’autore, creato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
2.
a) La licenza non potrà essere concessa ai sensi del presente articolo prima della scadenza di un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso in cui essa possa essere ottenuta alla scadenza di un periodo di tre anni; e di nove mesi, nel caso in cui essa possa essere ottenuta alla scadenza di un periodo di un anno.
Il periodo supplementare decorrerà dalla data della richiesta d’autorizzazione di traduzione di cui alla lettera c) del paragrafo 1, o, nel caso in cui l’identità o l’indirizzo dei titolare del diritto di traduzione non sia conosciuto, dalla data dell’invio delle copie della richiesta citate alla lettera d) del paragrafo 1 al fine di ottenere la licenza.
b) La licenza non viene concessa se una traduzione è stata pubblicata dal titolare dei diritto di traduzione o con la sua autorizzazione durante detto periodo di sei o nove mesi.
3. Qualsiasi licenza può essere accordata ai sensi del presente articolo soltanto per uso scolastico, universitario o di ricerca.
4.
a) La licenza non si estende all’esportazione di esemplari ed è valida soltanto per l’edizione all’interno del territorio dello Stato contraente in cui tale licenza è stata chiesta.
b) Ogni esemplare pubblicato in conformità a tale licenza deve contenere menzione, nella lingua appropriata, che l’esemplare viene messo in distribuzione soltanto nello Stato contraente che ha concesso la licenza; se l’opera riporta la menzione indicata nel paragrafo 1 dell’articolo III, gli esemplari così pubblicati devono riportare la stessa menzione.
c) Il divieto di esportazione previsto alla precedente lettera a) non si applica quando un organismo governativo o qualsiasi altro organismo pubblico di uno Stato che ha concesso, conformemente al presente articolo, una licenza al fine di tradurre un’opera in una lingua che non sia l’inglese, lo spagnolo, o il francese, invii esemplari di una traduzione fatta ai sensi di tale licenza a un altro Paese, con la riserva che:
i) i destinatari siano cittadini dello Stato contraente che ha rilasciato la licenza, o organismi che raggruppino tali cittadini;
ii) gli esemplari siano utilizzati esclusivamente a fini scolastici, universitari o di ricerca;
iii) l’invio degli esemplari e la loro successiva distribuzione ai destinatari non rivestano alcun carattere di lucro;
iv) che un accordo, che sarà notificato al Direttore generale da uno dei governi che l’hanno concluso, intervenga fra il Paese al quale gli esemplari sono inviati e lo Stato contraente al fine di permettere la ricezione e la distribuzione o una di queste due operazioni.
5. Disposizioni appropriate saranno adottate a livello nazionale per assicurare che:
a) la licenza comporti un equo compenso conforme al livello di quelli normalmente versati in caso di licenze liberamente negoziate fra gli interessi nei due Paesi in questione;
b) il compenso sia pagato e trasmesso. Qualora esista una regolamentazione nazionale in materia di divise, l’autorità competente compirà ogni sforzo, ricorrendo ai meccanismi internazionali, per assicurare la trasmissione del compenso in moneta internazionalmente convertibile o nel suo equivalente.
6. Qualsiasi licenza accordata da uno Stato contraente in virtù del presente articolo scade se una traduzione dell’opera nella stessa lingua e, sostanzialmente, con lo stesso contenuto dell’edizione per la quale è stata concessa la licenza viene pubblicata in detto Stato dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo analogo a quello in uso nello stesso Stato per opere similari. Gli esemplari già pubblicati prima della scadenza della licenza potranno continuare ad essere messi in circolazione fino al loro esaurimento.
7. Per le opere composte principalmente di illustrazioni, può essere concessa la licenza per la traduzione del testo e per la riproduzione delle illustrazioni soltanto se sono soddisfatte anche le condizioni dell’articolo Vquater.
8.
a) La licenza per tradurre un’opera protetta dalla presente Convenzione, pubblicata per le stampe o in altre forme analoghe di riproduzione, può anche essere concessa a un organismo di radiodiffusione con sede sul territorio di uno Stato contraente al quale si applica il paragrafo 1 dell’articolo Vbis a seguito di richiesta fatta in tale Stato da detto organismo, e alle seguenti condizioni:
i) la traduzione deve essere fatta su un esemplare prodotto e acquisito conformemente alle leggi dello Stato contraente;
ii) la traduzione deve essere utilizzata soltanto per trasmissioni destinate esclusivamente all’insegnamento o alla diffusione di informazioni a carattere scientifico destinate agli esperti di una specifica professione;
iii) la traduzione deve essere utilizzata esclusivamente per i fini elencati nel precedente numero ii) mediante radiodiffusione legalmente fatta a beneficio di destinatari sul territorio dello Stato contraente, ivi incluse registrazioni sonore o visive realizzate lecitamente ed esclusivamente per tale radiodiffusione;
iv) le registrazioni sonore o visive della traduzione possono essere oggetto di scambi soltanto fra organismi di radiodiffusione con sede sociale sul territorio dello Stato contraente che ha concesso la licenza;
v) nessuna utilizzazione della traduzione deve avere carattere di lucro.
b) A condizione che tutti i criteri e tutte le condizioni elencate alla lettera a) siano rispettate, può essere concessa la licenza anche ad un organismo di radiodiffusione per la traduzione di testi incorporati o integrati a fissazioni audiovisive fatte e pubblicate al solo fine di essere utilizzate ad uso scolastico ed universitario.
c) Salve le lettere a) e b), le altre disposizioni del presente articolo sono applicabili alla concessione e all’esercizio della licenza.
9. Salve le disposizioni del presente articolo, ogni licenza concessa ai sensi del presente articolo sarà regolata dalle disposizioni dell’articolo V e continuerà a essere regolata dalle disposizioni dell’articolo V e da quelle del presente articolo, anche dopo il periodo di sette anni previsto al paragrafo 2 dell’articolo V. Tuttavia, alla scadenza di tale periodo, il titolare della licenza potrà chiedere che quest’ultima venga sostituita da una licenza regolata esclusivamente dall’articolo V.

Art. V-quater
1. Ogni Stato contraente al quale si applichi il paragrafo 1 dell’articolo Vbis può adottare le disposizioni seguenti:
a) Se alla scadenza:
i) del periodo stabilito alla lettera c) calcolato a partire dalla prima pubblicazione di un’edizione determinata di un’opera letteraria, scientifica o artistica prevista al paragrafo 3, o
ii) di ogni periodo più lungo stabilito dalla legislazione nazionale dello Stato, non sono stati messi in vendita in detto Stato esemplari di tale edizione, per rispondere alle esigenze sia del grande pubblico, sia dell’insegnamento scolastico e universitario, ad un prezzo paragonabile a quello adottato in detto Stato per opere analoghe, da parte del titolare del diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Stato potrà ottenere, dall’autorità competente, una licenza non esclusiva per pubblicare detta edizione, a quel prezzo o a un prezzo inferiore, per rispondere alle esigenze dell’insegnamento scolastico e universitario. La licenza potrà essere concessa soltanto se il richiedente, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato, dimostra di aver chiesto al titolare del diritto l’autorizzazione di pubblicare tale opera e, dopo debita diligenza da parte sua, non ha potuto rintracciare il titolare del diritto d’autore o ottenere la sua autorizzazione. Al momento di fare la richiesta il richiedente deve anche informarne sia il Centro internazionale d’informazione sul diritto d’autore istituito dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, sia ogni centro nazionale o regionale di informazione di cui alla lettera d).
b) La licenza potrà essere anche concessa alle stesse condizioni se, durante un periodo di sei mesi, esemplari autorizzati dell’edizione in questione non vengano più messi in vendita nello Stato interessato per rispondere alle esigenze sia del grosso pubblico, sia dell’insegnamento scolastico e universitario, a un prezzo paragonabile a quello adottato nello Stato per opere analoghe.
c) Il periodo di cui alla lettera a) sarà di cinque anni. Tuttavia:
i) per le opere di scienze esatte e naturali e per quelle di tecnologia tale periodo sarà di tre anni;
ii) per le opere che appartengono al campo dell’immaginazione quali i romanzi, le opere poetiche, drammatiche e musicali e per i libri d’arte, tale periodo sarà di sette anni.
d) Qualora il titolare del diritto di riproduzione non sia stato rintracciato dal richiedente, quest’ultimo deve inviare, per posta aerea, in plico raccomandato, copie della sua richiesta all’editore il cui nome figura sull’opera e a ogni centro nazionale o regionale d’informazione indicato come tale in una notifica depositata presso il Direttore generale, dallo Stato in cui si ritiene che l’editore eserciti la maggior parte delle sue attività professionali. In mancanza di tale notifica egli invierà anche una copia al Centro internazionale d’informazione sul diritto d’autore istituito dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. La licenza non potrà essere concessa prima della scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dall’invio delle copie della richiesta.
e) Nel caso in cui la licenza possa essere ottenuta alla scadenza del periodo di tre anni, la stessa non potrà essere concessa ai sensi del presente articolo:
i) fino alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data della richiesta d’autorizzazione di cui alla lettera a), o, nel caso in cui l’identità o l’indirizzo del titolare del diritto di riproduzione non sia conosciuto, alla data dell’invio delle copie della richiesta di cui alla lettera d) al fine di ottenere la licenza;
ii) se durante tale periodo non ha avuto luogo alcuna distribuzione di esemplari dell’edizione alle condizioni previste alla lettera a).
f) Il nome dell’autore e il titolo dell’edizione particolare dell’opera devono essere stampati su tutti gli esemplari della riproduzione pubblicata. La licenza non si estende all’esportazione di esemplari e sarà valida soltanto per l’edizione all’interno del territorio dello Stato contraente in cui tale licenza è stata richiesta. La licenza non potrà essere ceduta dal suo beneficiario.
g) La legislazione nazionale adotterà le opportune misure per assicurare un’esatta riproduzione dell’edizione in questione.
h) Ai sensi del presente articolo non sarà concessa la licenza per riprodurre e pubblicare una traduzione di un’opera, nei seguenti casi:
i) qualora la traduzione in questione non sia stata pubblicata dal titolare del diritto d’autore o con la sua autorizzazione;
ii) qualora la traduzione non sia in una lingua di uso comune nello Stato che è autorizzato a rilasciare la licenza.
2. Le disposizioni che seguono si applicano alle eccezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo:
a) Ogni esemplare pubblicato conformemente ad una licenza concessa ai sensi del presente articolo dovrà contenere un’avvertenza nella lingua appropriata che precisi che l’esemplare è messo in circolazione soltanto nello Stato contraente al quale tale licenza si riferisce; se l’opera riporta la menzione indicata al paragrafo 1 dell’articolo III, gli esemplari così pubblicati dovranno riportare la stessa menzione.
b) Saranno adottate opportune disposizioni a livello nazionale affinché:
i) la licenza preveda un equo compenso conforme al livello delle somme normalmente versate nel caso di licenze liberamente negoziate fra gli interessati nei due Paesi in questione;
ii) il compenso sia pagato e trasmesso. Qualora esista una regolamentazione nazionale in materia di divise, l’autorità competente compirà ogni sforzo, mediante ricorso ai meccanismi internazionali, per assicurare la trasmissione del compenso in moneta convertibile a livello internazionale o nel suo equivalente.
c) Ogni volta che esemplari di un’edizione di un’opera siano messi in vendita nello Stato contraente per soddisfare le esigenze, sia del grande pubblico sia dell’insegnamento scolastico e universitario, da parte del titolare del diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo paragonabile a quello adottato nello Stato per opere analoghe, qualsiasi licenza concessa in virtù del presente articolo cesserà nel caso in cui tale edizione sia nella stessa lingua dell’edizione pubblicata in virtù della licenza e se il contenuto sia essenzialmente lo stesso. Gli esemplari già prodotti prima della scadenza della licenza potranno continuare ad essere distribuiti fino al loro esaurimento.
d) La licenza non può essere concessa quando l’autore abbia ritirato dalla circolazione tutti gli esemplari di un’edizione.
3.
a) Salve le disposizioni della lettera b), le opere letterarie, scientifiche o artistiche alle quali si applica il presente articolo sono limitate alle opere pubblicate sotto forma di edizione stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione.
b) Il presente articolo si applica inoltre alla riproduzione audiovisiva delle lecite fissazioni audiovisive che costituiscano o incorporino opere protette nonché alla traduzione del testo che le accompagna in una lingua di uso comune nello Stato autorizzato a rilasciare la licenza, purché le fissazioni audiovisive in questione siano state concepite e pubblicate al solo fine di essere utilizzate per uso scolastico e universitario.

Art. VI
Per «pubblicazione» ai sensi della presente Convenzione si intende la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell’opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva.

Art. VII
La presente Convenzione non si applica alle opere, o ai diritti su tali opere, che, al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione nello Stato contraente in cui è richiesta la protezione, abbiano definitivamente cessato di essere protette in tale Stato o non lo siano mai state.

Art. VIII
1. La presente Convenzione, che porterà la data del 24 luglio 1971, sarà depositata presso il Direttore generale e resterà aperta alla firma di tutti gli Stati partecipi della Convenzione dei 1952 per un periodo di centoventi giorni a partire dalla data della presente Convenzione. Sarà sottoposta alla ratifica o all’accettazione degli Stati firmatari.
2. Ogni Stato che non abbia firmato la presente Convenzione potrà aderirvi.
3. La ratifica, l’accettazione o l’adesione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Direttore generale.

Art. IX
1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di dodici strumenti di ratifica, accettazione o adesione.
2. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione da parte di detto Stato.
3. L’adesione alla presente Convenzione di uno Stato che non è partecipe della Convenzione del 1952 costituisce anche adesione a detta Convenzione; tuttavia, se il suo strumento d’adesione viene depositato prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, tale Stato potrà subordinare la propria adesione alla Convenzione del 1952 all’entrata in vigore della presente Convenzione. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, nessuno Stato potrà aderire esclusivamente alla Convenzione del 1952.
4. Le relazioni fra gli Stati partecipi della presente Convenzione e gli Stati che sono partecipi soltanto della Convenzione del 1952 sono regolate dalla Convenzione del 1952. Tuttavia, ogni Stato che sia partecipe soltanto della Convenzione del 1952 potrà dichiarare, mediante notifica depositata presso il Direttore generale, di permettere l’applicazione della Convenzione del 19717 alle opere dei suoi cittadini o pubblicate per la prima volta sul suo territorio da ogni Stato partecipe della presente Convenzione.

Art. X
1. Ciascuno Stato contraente s’impegna ad adottare, conformemente alle disposizioni della sua Costituzione, le misure necessarie per assicurare l’applicazione della presente Convenzione.
2. Resta inteso che alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di uno Stato, tale Stato deve essere in grado, secondo la propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Art. XI
1. È creato un Comitato intergovernativo con le seguenti attribuzioni:
a) studiare i problemi relativi all’applicazione e al funzionamento della Convenzione universale;
b) preparare le revisioni periodiche di detta Convenzione;
c) studiare ogni altro problema relativo alla protezione internazionale del diritto d’autore in collaborazione con i diversi organismi internazionali interessati, in particolare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, con l’Unione internazionale per la protezione del le opere letterarie e artistiche e con l’Organizzazione degli Stati americani;
d) informare gli Stati partecipi della Convenzione universale sui suoi lavori.
2. Il Comitato è composto da rappresentanti di diciotto Stati partecipi della presente Convenzione o soltanto della Convenzione del 1952.
3. Il Comitato sarà designato tenendo conto di un giusto equilibrio fra gli interessi nazionali sulla base della situazione geografica della popolazione, delle lingue e del grado di sviluppo.
4. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e il Segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani, o i loro rappresentanti, possono assistere alle sedute del Comitato a titolo consultivo.

Art. XII
Il Comitato intergovernativo convocherà conferenze per la revisione ogni qualvolta lo riterrà necessario o su richiesta di almeno dieci Stati partecipi della presente Convenzione.

Art. XIII
1. Ogni Stato contraente può, al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o successivamente, dichiarare, mediante notifica inviata al Direttore generale, che la presente Convenzione si applica a tutti o parte dei Paesi o territori di cui esso assicura le relazioni internazionali; la Convenzione si applicherà quindi ai Paesi o territori citati nella notifica dopo la scadenza del periodo di tre mesi previsto all’articolo IX. In mancanza di detta notifica, la presente Convenzione non si applicherà a tali Paesi o territori.
2. Tuttavia, il presente articolo non sarà in nessun caso interpretato come implicante il riconoscimento o l’accettazione tacita da parte di uno qualunque degli Stati contraenti della situazione di fatto di ogni territorio al quale la presente Convenzione viene dichiarata applicabile da un altro Stato contraente in virtù del presente articolo.

Art. XIV
1. Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione in suo nome o in nome di tutti o parte dei Paesi o territori che siano stati oggetto della notifica di cui all’articolo XIII. La denuncia verrà effettuata mediante notifica inviata al Direttore generale. Tale denuncia sarà anche applicata alla Convenzione del 1952.
2. Detta denuncia avrà effetto soltanto nei confronti dello Stato, o Paese, o territorio in nome del quale sia stata fatta e soltanto dodici mesi dopo la data in cui la notifica sia stata ricevuta.

Art. XV
Ogni controversia fra due o più Stati contraenti che concerne l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione e che non sia stata composta mediante negoziati sarà portata davanti alla Corte Internazionale di Giustizia per la sua risoluzione, a meno che gli Stati in causa non convengano altrimenti circa la sua composizione.

Art. XVI
1. La presente Convenzione sarà redatta in francese, inglese e spagnolo. 1 tre testi saranno firmati e faranno ugualmente fede.
2. Saranno redatti dal Direttore generale, previa consultazione con i governi interessati, testi ufficiali della presente Convenzione in arabo, italiano, portoghese e tedesco.
3. Ogni Stato contraente o gruppo di Stati contraenti potrà far redigere dal Direttore generale, di concerto con quest’ultimo, altri testi nella lingua di sua scelta.
4. Tutti i testi suddetti saranno allegati al testo firmato della presente Convenzione.

Art. XVII
1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo le disposizioni della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche10 né l’appartenenza all’Unione creata con tale Convenzione.
2. In vista dell’applicazione del precedente paragrafo, viene allegata una dichiarazione al presente articolo. Tale dichiarazione è parte integrante della presente Convenzione per gli Stati legati dalla Convenzione di Berna11 al 1° gennaio 1951 o che vi hanno aderito successivamente. La firma della presente Convenzione da parte dei suddetti Stati vale anche quale firma della dichiarazione; ogni ratifica o accettazione della presente Convenzione, ogni adesione ad essa da parte di detti Stati comporterà anche la ratifica, l’accettazione e l’adesione alla dichiarazione.

Art. XVIII
La presente Convenzione non inficia le convenzioni o accordi multilaterali o bilaterali sul diritto d’autore che sono o possano essere messi in vigore fra due o più repubbliche americane, ma esclusivamente fra di loro. in caso di divergenze sia fra le disposizioni di dette convenzioni o accordi e le disposizioni della presente Convenzione, o fra le disposizioni di detta Convenzione e quelle di una nuova convenzione o accordo che sia stabilito fra due o più repubbliche americane dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, prevarrà fra le parti la convenzione o l’accordo stabilito più recentemente. Non sono pregiudicati i diritti acquisiti su un’opera, in virtù di convenzioni o accordi in vigore in uno qualsiasi degli Stati contraenti anteriormente alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione in tale Stato.

Art. XIX
La presente Convenzione non inficia le convenzioni o gli accordi multilaterali o bilaterali sul diritto d’autore in vigore tra due o più Stati contraenti. In caso di divergenze fra le disposizioni di tali convenzioni o accordi e le disposizioni della presente Convenzione, prevarranno le disposizioni della presente Convenzione. Non saranno pregiudicati i diritti acquisiti su di un’opera in virtù di convenzioni o accordi in vigore in uno degli Stati contraenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione in detto Stato. Il presente articolo non pregiudica in nulla le disposizioni degli articoli XVII e XVIII.

Art. XX
Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Art. XXI
1. Il Direttore generale invierà copie debitamente certificate della presente Convenzione agli Stati interessati nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale provvederà alla registrazione.
2. Inoltre, informerà tutti gli Stati interessati del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione, delle notifiche previste alla presente Convenzione e delle denunce previste all’articolo XIV.
Dichiarazione allegata relativa all’articolo XVII
Gli Stati membri dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche (qui
di seguito denominata «l’Unione di Berna»), partecipi della presente Convenzione,
Desiderando rafforzare le loro relazioni reciproche sulla base della suddetta Unione ed evitare
qualsiasi conflitto che possa sorgere dalla coesistenza della Convenzione di Berna e della Convenzione universale sul diritto d’autore,
Riconoscendo la necessità temporanea per alcuni Stati di adattare il loro grado di protezione del diritto d’autore al loro livello di sviluppo culturale, sociale ed economico,
Hanno, di comune accordo, accettato i termini della seguente dichiarazione:
a) Con riserva delle disposizioni della lettera b), le opere che, secondo la Convenzione di Berna 12, hanno come loro Paese di origine un Paese che si sia ritirato, dopo il 1° gennaio 1951, dall’Unione di Berna, non saranno protette dalla Convenzione universale sul diritto d’autore nei Paesi dell’Unione di Berna.
b) Nel caso in cui uno Stato contraente sia considerato Paese in via di sviluppo, conformemente alla prassi stabilita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e abbia depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, al momento del suo ritiro dall’Unione di Berna, una notifica secondo cui dichiara di considerarsi Paese in via di sviluppo, le disposizioni della lettera a) non saranno applicate per tutto il tempo in cui tale Stato potrà, conformemente alle disposizioni dell’articolo Vbis, avvalersi delle eccezioni previste dalla presente Convenzione.
c) La Convenzione universale sul diritto d’autore non sarà applicata, nei rapporti fra i Paesi legati dalla Convenzione di Berna, per quanto riguarda la protezione delle opere che, ai sensi della Convenzione di Berna, hanno come Paese d’origine uno dei Paesi dell’Unione di Berna.
Risoluzione concernente l’articolo XI
La Conferenza per la revisione della Convenzione universale sul diritto d’autore,
Avendo esaminato le questioni relative al Comitato intergovernativo previsto all’articolo XI della presente Convenzione, a cui è allegata la presente risoluzione,

Decide quanto segue:
1. Il Comitato sarà costituito inizialmente dai rappresentanti di dodici Stati membri del Comitato intergovernativo creato ai sensi dell’articolo XI della Convenzione del 1952 e della risoluzione ad essa allegata e, inoltre, dai rappresentanti dei seguenti Stati: Algeria, Australia, Giappone, Messico, Senegal, Jugoslavia.
2. Gli Stati che non sono partecipi della Convenzione del 1952 e che non avranno aderito alla presente Convenzione anteriormente alla prima sessione ordinaria dei Comitato dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione saranno sostituiti da altri Stati che saranno designati dal Comitato durante la sua prima sessione ordinaria, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo XI.
3. Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato previsto al paragrafo
1 sarà considerato costituito conformemente all’articolo XI della presente Convenzione.
4. Il Comitato terrà la prima sessione entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione; in seguito il Comitato si riunirà in sessione ordinaria almeno una volta ogni due anni.
5. Il Comitato eleggerà un presidente e due vice-presidenti. Stabilirà il proprio regolamento interno ispirandosi ai principi seguenti:
a) La durata normale del mandato dei rappresentanti sarà di sei anni; ogni due anni un terzo dei rappresentanti sarà rinnovato, fermo restando tuttavia che il primo terzo dei mandati scadrà alla fine della seconda sessione ordinaria del Comitato successiva all’entrata in vigore della presente Convenzione, un altro terzo alla fine della terza sessione ordinaria e l’ultimo terzo alla fine della quarta sessione ordinaria.
b) Le disposizioni che regolano la procedura in base alla quale il Comitato provvederà ai posti vacanti, l’ordine di scadenza dei mandati, il diritto alla rielezione e le procedure di elezione dovranno rispettare un equilibrio fra la necessità di una continuità nella composizione e quella di una rotazione nella rappresentanza, nonché le considerazioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo XI.
Auspica che l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura provveda al segretariato del Comitato.
In fede di che, i sottoscritti, avendo depositato i loro rispettivi pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Parigi il 24 luglio 1971, in un unico esemplare.
(Seguono le firme)
Protocollo 1 alla Convenzione universale sul diritto d’autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati
Gli Stati partecipi della Convenzione universale sul diritto d’autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 (qui di seguito denominata «la Convenzione del 1971») e partecipi anche del presente Protocollo,

Hanno convenuto quanto segue:
1. Gli apolidi e i rifugiati aventi la loro residenza abituale in uno Stato contraente sono, in applicazione della Convenzione dei 1971, assimilati ai cittadini di tale Stato.
2.
a) Il presente Protocollo sarà firmato e sottoposto alla ratifica o all’accettazione da parte degli Stati firmatari, e vi si potrà aderire, conformemente alle disposizioni dell’articolo VIII della Convenzione del 1971.
b) Il presente Protocollo entrerà in vigore per ciascuno Stato alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione dello Stato interessato, a condizione che detto Stato sia già partecipe della Convenzione del 1971.
c) Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo per uno Stato non partecipe del Protocollo 1 allegato alla Convenzione del 1952, quest’ultimo sarà considerato come entrato in vigore nei confronti di detto Stato.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Parigi, il 24 luglio 1971, in francese, inglese e spagnolo, i tre testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Il Direttore generale ne invierà una copia certificata conforme agli Stati firmatari, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a cura di quest’ultimo.
(Seguono le firme)
Protocollo 2 alla Convenzione universale sul diritto d’autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 concernente l’applicazione della convenzione alle opere di talune organizzazioni internazionali
Gli Stati partecipi della Convenzione universale sul diritto d’autore riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 (qui di seguito denominata «la Convenzione del 1971») e partecipi anche del presente Protocollo,
Hanno convenuto quanto segue:
1.
a) La protezione prevista al capoverso 1 dell’articolo Il della Convenzione del 1971 s’applica alle opere pubblicate per la prima volta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dalle istituzioni specializzate legate alle Nazioni Unite o dall’Organizzazione degli Stati americani.
b) Ugualmente, la protezione prevista al capoverso 2 dell’articolo II della Convenzione del 1971 s’applica alle suddette organizzazioni o istituzioni.
2.
a) Il presente Protocollo sarà firmato e sottoposto alla ratifica o all’accettazione da parte degli Stati firmatari, e vi si potrà aderire, conformemente alle disposizioni dell’articolo VIII della Convenzione del 1971.
b) Il presente Protocollo entrerà in vigore per ciascuno Stato alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione dello Stato interessato, a condizione che detto Stato sia già partecipe della Convenzione del 1971.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Parigi, il 24 luglio 1971, in francese, inglese e spagnolo, i tre testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Il Direttore generale ne invierà una copia certificata conforme agli Stati firmatari, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a cura di quest’ultimo.
(Seguono le firme)

Campo di applicazione della Convenzione il 29 giugno 2004

Stati partecipanti Ratifica

Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore
Albania(a) 4 novembre 2003 A 4 febbraio 2004
Algeria* 28 maggio 1973 A 10 luglio 1974
Arabia Saudita 13 aprile 1994 A 13 luglio 1994
Australia 29 novembre 1977 A 28 febbraio 1978
Austria 14 maggio 1982 A 14 agosto 1982
Bahamas 27 settembre 1976 A 27 dicembre 1976
Bangladesh* 5 maggio 1975 A 5 agosto 1975
Barbados 18 marzo 1983 A 18 giugno 1983
Bolivia* 22 dicembre 1989 A 22 marzo 1990
Bosnia e Erzegovina 12 luglio 1993 S 6 marzo 1992
Brasile 11 settembre 1975 11 dicembre 1975
Bulgaria 7 marzo 1975 A 7 giugno 1975
Camerun 1° febbraio 1973 A 10 luglio 1974
Cina* 30 luglio 1992 A 30 ottobre 1992
Hong Kong(b) 30 giugno 1997 1° luglio 1997
Macaoc 2 dicembre 1999 20 dicembre 1999
Cipro 19 settembre 1990 A 19 dicembre 1990
Colombia 18 marzo 1976 A 18 giugno 1976
Corea (Sud)* 1° luglio 1987 A 1° ottobre 1987
Costa Rica 7 dicembre 1979 7 marzo 1980
Croazia 6 luglio 1992 S 8 ottobre 1991
Danimarca 11 aprile 1979 11 luglio 1979
Ecuador 6 giugno 1991 A 6 settembre 1991
El Salvador 29 dicembre 1978 A 29 marzo 1979
Finlandia 1° agosto 1986 1° novembre 1986
Francia 11 settembre 1972 10 luglio 1974
Germania 18 ottobre 1973 10 luglio 1974
Giappone 21 luglio 1977 21 ottobre 1977
Guinea 13 agosto 1981 A 13 novembre 1981
India 7 gennaio 1988 7 aprile 1988
Italia* 25 ottobre 1979 25 gennaio 1980
Kenya 4 gennaio 1974 10 luglio 1974
Liechtenstein 11 agosto 1999 11 novembre 1999
Macedonia 30 aprile 1997 S 17 novembre 1991
Marocco 28 ottobre 1975 A 28 gennaio 1976
Messico* 31 luglio 1975 31 ottobre 1975
Monaco 13 settembre 1974 13 dicembre 1974
Niger 15 febbraio 1989 A 15 maggio 1989
Norvegia 7 maggio 1974 7 agosto 1974
Paesi Bassi 30 agosto 1985 30 novembre 1985
Panama 3 giugno 1980 A 3 settembre 1980
Perù 22 aprile 1985 A 22 luglio 1985
Polonia 9 dicembre 1976 A 9 marzo 1977
Portogallo 30 aprile 1981 A 30 luglio 1981
Regno Unito 19 maggio 1972 10 luglio 1974
Gibilterra 6 settembre 1973 10 luglio 1974
Grenada 6 settembre 1973 10 luglio 1974
Isola di Man 6 settembre 1973 10 luglio 1974
Isole Vergini britanniche 6 settembre 1973 10 luglio 1974
Sant’Elena 6 settembre 1973 10 luglio 1974
Repubblica Ceca(d) 26 marzo 1993 S 1° gennaio 1993
Repubblica Dominicana 8 febbraio 1983 A 8 maggio 1983
Ruanda 10 agosto 1989 A 10 novembre 1989
Russia(a) 9 dicembre 1994 A 9 marzo 1995
Saint Vincent e Grenadine 22 gennaio 1985 S 27 ottobre 1979
Santa Sede 6 febbraio 1980 6 maggio 1980
Senegal 9 aprile 1974 A 10 luglio 1974
Serbia e Montenegro 11 settembre 2001 S 27 aprile 1992
Slovacchia(b) 31 marzo 1993 S 1° gennaio 1993
Slovenia(a) 5 novembre 1992 S 25 giugno 1991
Spagna 10 aprile 1974 10 luglio 1974
Sri Lanka 25 ottobre 1983 A 25 gennaio 1984
Stati Uniti 18 settembre 1972 10 luglio 1974
Guam 18 settembre 1972 10 luglio 1974
Isole Vergini americane 18 settembre 1972 10 luglio 1974
Portorico 18 settembre 1972 10 luglio 1974
Zona del canale di Panama 18 settembre 1972 10 luglio 1974
Svezia 27 giugno 1973 10 luglio 1974
Svizzera 21 giugno 1993 21 settembre 1993
Togo 28 febbraio 2003 A 28 maggio 2003
Trinidad e Tobago 19 maggio 1988 A 19 agosto 1988
Tunisia* 10 marzo 1975 10 giugno 1975
Ungheria* 15 settembre 1972 10 luglio 1974
Uruguay 12 gennaio 1993 A 12 aprile 1993
Venezuela 11 gennaio 1996 A 11 aprile 1996

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
(a) Stati che hanno adottato i Prot. 1 e 2.
(b) Dal 10 lug. 1974 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
In virtù della dichiarazione cinese del 30 giu. 1997, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
(c) Stati che hanno adottato il Prot. 2.
(d) Dal 23 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 14 feb. 2000, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Dichiarazioni

Algeria
L’Algeria ha dichiarato, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo V-bis che si prevarrà delle esenzioni previste negli articoli V-ter e V-quater della Convenzione.

Bangladesh
La stessa dichiarazione dell’Algeria.

Bolivia
La stessa dichiarazione dell’Algeria.

Cina
La stessa dichiarazione dell’Algeria.

Corea (Sud)
La stessa dichiarazione dell’Algeria.

Italia
In riferimento all’articolo IV paragrafo 4 della Convenzione, il Governo italiano dichiara che sul territorio della Repubblica italiana la protezione di un’opera sarà garantita per una durata non superiore a quella stabilita per la categoria a cui essa appartiene dalla legge dello Stato contraente di cui l’autore è cittadino qualora si tratti di un’opera non pubblicata e, se si tratta di un’opera pubblicata, dalla legge dello Stato contraente in cui tale opera è stata pubblicata per la prima volta.
Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi di protezione e se per un motivo qualsiasi un’opera determinata non è protetta da tale Stato durante il secondo periodo o uno dei periodi seguenti, la stessa opera, sul territorio della Repubblica italiana, non sarà protetta durante questo secondo periodo o i periodi successivi.
Messico
La stessa dichiarazione dell’Algeria.
Tunisia
La stessa dichiarazione dell’Algeria.