Regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali

TITOLO I – Atti per la concessione di brevetti
Capo I – Domande in generale

Art. 1
(art. 1, comma primo e terzo, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1931, n. 1237.)
La domanda di brevetto per invenzione industriale, di cui al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente le disposizioni legislative nella materia dei brevetti per invenzioni industriali, può esser fatta tanto da cittadini e sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui, società associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente.
Se la domanda è fatta da una società , da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell’ente.

Art. 2
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 3
(art. 20, comma primo, nn. 1 e 2 e comma secondo, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.)
La domanda deve essere depositata dall’inventore o dal suo avente causa, ovvero dal suo mandatario.
La domanda deve contenere:
1) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia. Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;
2) l’indicazione dell’invenzione, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere il trovato, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi.
Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni.

Art. 4
(art. 2, nn. 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, numero 1237.)
Alla domanda debbono essere uniti:
1) la descrizione dell’invenzione;
2) i disegni dell’invenzione, ove sia possibile;
3) il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte;
4) la marca da bollo prescritta, da applicare sul brevetto;
5) la designazione dell’inventore.
Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l’atto di procura, ovvero la lettera d’incarico.
In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì uniti i documenti di cui ai successivi art. 11 e seguenti.

Art. 5
(art. 2, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913. n. 1237.)
La descrizione, contenente le indicazioni prescritte dall’art. 28 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica, e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.
La descrizione deve essere scritta, e impressa, in modo indelebile e chiaro, sulla prescritta carta bollata, o su carta dello stesso formato munita di marche da bollo, annullate debitamente.
Alla domanda si debbono unire tre originali di detta descrizione, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I tre originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

Art. 5-bis
Una domanda di brevetto riguardante un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sarà considerata descritta ai sensi dell’art. 28 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora:
1) una coltura del microorganismo sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture;
2) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microorganismo;
3) la domanda venga completata con l’indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del microorganismo sia stata depositata nonché il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facoltà per l’Ufficio centrale brevetti di chiedere copia della ricevuta di deposito.
Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell’ottenimento di un brevetto europeo o una autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall’Italia.
Le indicazioni di cui al n. 3) del precedente comma possono essere comunicate entro un termine di 2 mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di queste indicazioni è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona, che a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microorganismo è stato depositato.
Tale richiesta dovrà essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti indicazioni:
1) il nome e l’indirizzo di chi fa la richiesta;
2) l’impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile coltura a qualsiasi terzo;
3) l’impegno ad effettuare l’utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità di reintegrazione a favore del richiedente o del titolare del brevetto ai sensi dell’art. 90 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
L’esperto designato per l’utilizzazione è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

Art. 6
(art. 2, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Le figure dei disegni dell’invenzione, anche se comprese in più tavole, debbono essere numerate progressivamente e i numeri delle figure stesse, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.
I disegni debbono essere eseguiti a linee di inchiostro nero, indelebile, su cartoncino, carta o tela da disegno, munita delle marche da bollo prescritte, annullate debitamente. Essi debbono essere contenuti in tavole che, compreso un margine di almeno due centimetri, abbiano le dimensioni di cm. 21 x 33. Alla domanda si debbono unire tre originali di detti disegni, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I tre originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

Art. 7
(art. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878.)
Qualora il depositante presenti un solo esemplare della descrizione o dei disegni, è concessa facoltà di presentare gli altri due esemplari entro due mesi dal deposito della domanda.
Uguale termine è concesso per la presentazione della designazione dell’inventore e della lettera di incarico.

Art. 8
(art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878.)
La lettera d’incarico, di cui all’art. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall’incaricato.
La lettera d’incarico è considerata scrittura privata ai fini dell’applicazione dell’art. 485 del codice penale.

Art. 9
(art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878.)
Il mandatario, che abbia presentato la procura generale, ha facoltà , in ciascuna successiva domanda di brevetto, a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.

Art. 10
(Abrogato dall’art. 43, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.)

Capo II – Atti per la priorità

Art. 11
(art. 2, n. 5, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Quando si verifichi la priorità di un deposito fatto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo dell’invenzione, la descrizione e i disegni del trovato, che forma oggetto di quel deposito, nonché la data in cui il deposito è avvenuto.
Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

Art. 12
(art. 2, n. 5, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
I documenti di cui all’articolo precedente debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle rapportate al sistema metrico decimale.
L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi ad autorità italiane.
I certificati, anch’essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati facenti parte dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell’ufficio da cui provengono.
Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.
Tutti i documenti, e le rispettive traduzioni, prodotti per la rivendicazione dei diritti di priorità sono soggetti al bollo, in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 13
La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi alla domanda di brevetto considerata come prima agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti.

Art. 14
(Abrogato dall’art. 1, D.P.R. 20 ottobre 1953, n. 1145.)

Art. 15
(art. 5 del decreto ministeriale 21 ottobre 1921.)
Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità d’invenzione.
Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l’unità inventiva di cui al primo comma, alle nuove domande separate è applicabile l’art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 16
(Articolo abrogato dall’art. 47, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.)

Art. 17
(Articolo abrogato dall’art. 47, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.)

Art. 18
(Articolo abrogato dall’art. 47, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.)

Art. 19
(Articolo abrogato dall’art. 47, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.)

Art. 20
(art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878 e art. 32, comma secondo, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.
Il brevetto viene concesso senza menzione della priorità qualora entro sei mesi dal deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del precedente art. 11.
Qualora la priorità di un deposito compiuto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto.

Capo III – Deposito delle domande

Art. 21
(Articolo abrogato, tra gli altri, dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540)

Art. 22
(Articolo abrogato, tra gli altri, dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 23
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540)

Art. 24
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

TITOLO II – Concessione dei brevetti
Capo I – Esame e rilievi

Art. 25
(art. 32, comma secondo, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Il richiedente può sempre ritirare la domanda, purché la sua richiesta pervenga all’Ufficio italiano brevetti e marchi in tempo utile, durante la procedura di esame, in ogni caso prima che l’Ufficio abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.

Art. 26
Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, comunque prima che l’Ufficio o la commissione dei ricorsi nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.
L’Ufficio deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche, ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.

Art. 27
(art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878.)
Il richiedente, su invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare la documentazione presentando appropriati disegni, o nuovi altri disegni, qualora essi siano necessari per l’intelligenza della descrizione dell’invenzione.

Art. 28
(Abrogato dall’art. 50, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.)

Art. 29
(Abrogato, tra gli altri, dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 30
(Abrogato, tra gli altri, dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)
Registro dei brevetti e brevetto

Art. 31
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 32
(Abrogato dall’art. 51, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.)

Art. 33
Agli attestati di concessione dei brevetti deve essere allegato uno degli esemplari della descrizione e dei disegni dell’invenzione.

Art. 34
(art. 2, comma secondo e terzo, del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1619.)
Agli effetti della liquidazione della tassa dovuta per la pubblicazione delle descrizioni, di cui alla tabella A, annessa al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, le pagine di scrittura debbono rispondere alle condizioni stabilite dalla legge sul bollo.
Agli effetti anzidetti, i disegni debbono essere contenuti in tavole delle dimensioni di centimetri 21×33.

Art. 35
(art. 1 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1619.)
I fascicoli della descrizione e dei disegni dei singoli brevetti, stampati a norma dell’articolo 38 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono posti in vendita a cura del Ministero dell’industria e del commercio.
Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministero dell’industria e del commercio, di concerto con il Ministro per le
finanze.

Art. 36
I fascicoli dei brevetti stampati sono inviati gratuitamente alle Camere di commercio, industria ed agricoltura, oppure solamente a quelle medesime Camere di commercio, industria ed agricoltura, presso le quali detti fascicoli potranno riuscire particolarmente utili, nonché agli enti indicati nell’elenco da compilarsi a cura del Ministero dell’industria, del commercio.
Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici dei brevetti di altri Stati.

TITOLO III – Tasse, rimborsi ed esenzioni

Art. 37
(art. 12 del regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970.)
I versamenti delle tasse prescritte, ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati mediante vaglia postale, con lo speciale modello, per tasse e concessioni governative, intestato al Procuratore del registro (modello 1/H).
I vaglia debbono risultare emessi, specificatamente, a favore del Procuratore del registro di Roma, e, salvo il caso che ne sia prescritto il deposito, debbono essere spediti, con raccomandata postale, entro cinque giorni dall’emissione, all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 38
Sono, tuttavia, consentiti i versamenti eseguiti mediante vaglia postale ordinario, con le limitazioni di effetti di cui al terzo comma del successivo art. 40, o mediante vaglia telegrafico, emesso a favore del Ministero dell’industria e del commercio, Ufficio italiano brevetti e marchi. Il mittente deve curare che i vaglia postali ordinari siano spediti all’ufficio anzidetto raccomandati. Il Ministero, dei vaglia, ordinari e telegrafici, dispone la girata a favore del Procuratore del registro di Roma.

Art. 39
Sul vaglia, sia modello 1/H, sia ordinario, nel tagliando deve essere chiaramente indicata la causale del versamento, con la specificazione, se trattasi di versamento per annualità, del numero del brevetto, del titolare, del titolo dell’invenzione, sia pure abbreviato, e dell’annualità per la quale il versamento viene effettuato, il tutto seguito dalla firma e dal domicilio del mittente.
In caso di versamento mediante vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette debbono risultare dal telegramma.

Art. 40
(art. 12, comma secondo, del regio decreto 29 luglio 1923 n. 1970.)
Qualora risultino osservate le disposizioni dei precedenti artt. 37 e 39, i versamenti effettuati con vaglia modello 1/H prendono data dalla emissione del vaglia.
La stessa norma, osservate le disposizioni del precedente art. 39, vale anche per i versamenti effettuati con vaglia telegrafico.
I versamenti effettuati invece con vaglia postale ordinario, ancorché per essi risultino osservate le disposizioni degli artt. 38 e 39 non prendono data che dall’arrivo del vaglia all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 41
(art. 35, comma secondo, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Le istanze intese ad ottenere la integrazione o la regolarizzazione tardiva di una tassa annuale, pagata incompletamente o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso gli Uffici di cui al precedente art. 2, oppure possono essere spedite direttamente, con raccomandata postale, all’ufficio centrale dei brevetti.
Alle istanze stesse, che prendono data dal verbale di deposito o dalla raccomandata, deve essere unito il vaglia modello 1/H per l’importo della tassa e sopratassa dovuta.

Art. 42
(art. 36 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1914, n. 1237.)
I rimborsi di tasse, nei casi previsti, vengono autorizzati dal Ministero dell’industria e commercio.
L’autorizzazione ha luogo di ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscano ad una domanda di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto; in ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell’avente diritto, con istanza su carta bollata prescritta, diretta al Ministero dell’industria e commercio.
I rimborsi debbono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

Art. 43
Se l’offerta al pubblico di licenza a norma dell’art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è fatta in data posteriore al deposito della domanda di brevetto, ma anteriormente alla concessione del brevetto stesso, la riduzione riguarderà soltanto il pagamento delle tasse annuali successive al primo triennio; se l’offerta è fatta nella domanda la riduzione riguarderà anche le tasse stabilite per il primo triennio; negli altri casi la riduzione riguarderà le tasse delle annualità successive alla comunicazione dell’offerta.

Art. 44
Il richiedente un brevetto per invenzione industriale, che intenda beneficiare dell’esenzione dalla tassa di stampa e della sospensione dal pagamento delle tasse annuali, ai sensi dell’art. 51 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve allegare alla domanda i documenti idonei a comprovare di non essere assoggettato al pagamento di imposte dirette erariali, né mediante iscrizioni nei ruoli, né per ritenuta diretta, per più di lire 20.000 annue.
Il Ministero dell’industria e commercio, peraltro, ha facoltà in ogni caso di assumere tutte le informazioni che riterrà opportune al fine di accertare la effettiva esistenza dello stato d’indigenza.

TITOLO IV – Invenzioni di pubblica utilità
Capo I – Vincolo del segreto

Art. 45
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540)

Art. 46
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 47
(Abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)

Art. 48
(art. 6, comma secondo, delle norme approvate con regio decreto 3 agosto 1925, numero 1491.)
Se il Ministero interessato, dopo la richiesta di differimento, non intende promuovere l’espropriazione, ne dà comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi. L’Ufficio dà notizia all’interessato della comunicazione ad esso pervenuta. In seguito a tale comunicazione, cessa l’obbligo del segreto e si dà corso alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.

Art. 49
(Abrogato dall’art. 4, D.P.R. 20 ottobre 1953, n. 1145.)

Art. 50
(Abrogato dall’art. 8, L. 1° luglio 1959, n. 514.)

Art. 51
(Abrogato dall’art. 8, L. 1° luglio 1959, n. 514.)

Capo II – Espropriazione

Art. 52
(art. 7 delle norme approvato con regio decreto 3 agosto 1925, n. 1491.)
Qualora il Ministero interessato intenda promuovere il decreto di espropriazione o quello di uso dell’invenzione, di cui all’art. 61 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la determinazione relativa deve essere comunicata da detto Ministero ai richiedenti il brevetto per mezzo di lettera raccomandata, e altresì all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 53
(art. 8 delle norme approvate con regio decreto 3 agosto 1925, n. 1491.)
Il decreto di espropriazione e quello per l’uso dell’invenzione è, dal Ministero espropriante, trasmesso in copia all’Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme di legge, agli interessati.
Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione passano all’amministrazione espropriante, che ha, senz’altro, facoltà di valersi dell’invenzione, e all’amministrazione stessa passa, anche, l’eventuale onere del pagamento delle tasse annuali, prescritte per mantenere in vigore il brevetto.
Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di uso, e di quelli delle successive modificazioni e revoche, l’Ufficio pubblica notizia nel Bollettino e fa annotazione nel registro dei brevetti, o, se il brevetto non è stato ancora concesso, nel registro delle domande.

Art. 54
(art. 12 delle norme approvate con regio decreto 3 agosto 1925, n. 1491.)
Nel decreto di espropriazione del solo uso dell’invenzione, ai sensi dell’art. 60, comma secondo, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere indicata la durata dell’uso stesso, che, in ogni caso, è prorogabile nei limiti dei venti anni di durata del brevetto.

Art. 55
(art. 8, comma secondo, delle norme approvate con regio decreto 3 agosto 1925, n. 1491.)
Quando la pubblicazione non arrechi pregiudizio o ricorrendo il caso di espropriazione del solo uso dell’invenzione, la concessione del brevetto e la pubblicazione dell’invenzione si effettuano secondo la procedura ordinaria.

Art. 56
(art. 2 del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, e art. 10, comma primo e terzo, delle norme approvate con regio decreto 3 agosto 1925, n. 1491.)
Ai fini della determinazione dell’indennità da corrispondersi per l’espropriazione di un brevetto d’invenzione nell’interesse della difesa militare del paese, l’espropriato, in caso di disaccordo, entro centottanta giorni dalla notificazione del decreto di espropriazione, promuove il giudizio arbitrale, di cui all’art. 63 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario all’amministrazione espropriante.
Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, non sia intervenuto l’accordo sulla nomina dell’arbitro unico, la parte istante notifica, nelle stesse forme, il nome del proprio arbitro. L’amministrazione, nel successivo termine di trenta giorni, notifica, a sua volta, il nome dell’arbitro di sua scelta. Nel caso di mancato accordo sulla persona del terzo arbitro, entro trenta giorni da quest’ultima notificazione, il Ministro dell’Industria e del commercio su istanza della parte diligente, provvede alla nomina.

Art. 57
L’arbitro unico, o il collegio arbitrale, stabilisce la sede dell’arbitrato, dove le parti debbono eleggere domicilio, e determina le norme di procedura e di funzionamento, ai sensi del codice di procedura civile. Qualsiasi mezzo istruttorio è disposto con ordinanza, anche nel disaccordo delle parti, e può essere altresì ordinato d’ufficio. Nel caso di giudizio collegiale, può essere delegata l’esecuzione del mezzo istruttorio anche ad uno solo dei componenti, che ne determina le modalità.
Al procedimento arbitrale, per quanto non previsto nell’art. 63 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, o nel presente regolamento, si applicano le norme del codice di procedura civile relative al compromesso.

Art. 58
(art. 10, comma sesto, delle norme approvate con regio decreto 3 agosto 1925, n. 1491.)
Le spese di giudizio arbitrale, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altres ì su chi ed in quale misura debba gravare l’onere relativo, a norma del codice di procedura civile.
Tale onere grava, in ogni caso, sull’espropriato quando l’indennità venga liquidata in misura pari od inferiore a quella offerta inizialmente dall’amministrazione.

TITOLO V – Trascrizione di atti

Art. 59
(art. 5, comma primo, n. 1, 2, 3 e 4, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
La domanda di trascrizione di un atto, o di una sentenza di cui all’art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo.
La domanda deve contenere:
1) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;
2) il cognome e nome del titolare del brevetto e l’indicazione del numero e della data del brevetto stesso;
3) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l’indicazione del notaio che l’ha ricevuto;
4) l’indicazione dell’oggetto dell’atto da trascrivere.
[Le domande, di cui ai precedenti comma, devono essere depositate all’Ufficio centrale dei brevetti, che ne redige verbale, indicando il giorno e l’ora di presentazione] (1)
(1)Comma abrogato dall’art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540

Art. 60
(art. 5, comma primo, secondo e terzo, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Alla domanda di trascrizione, di cui all’articolo precedente, debbono essere uniti:
1) il titolo legale che si intende trascrivere, osservate le norme della legge sul registro;
2) il vaglia comprovante il pagamento della tassa prescritta, nelle forme stabilite nel precedente art. 37.
Il titolo di cui al n. 1, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, autenticata ed asseverata davanti ad autorità italiane.
Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l’atto di procura, o la lettera d’incarico, in debita forma.

Art. 61
(art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Sul registro dei brevetti, per ogni trascrizione, si deve indicare:
1) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;
2) il cognome, nome e domicilio dell’avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

Art. 62
Gli atti e le sentenze, di cui all’art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora si riferiscano a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti nel registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto.

Art. 63
(art. 48, comma secondo, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.)
L’Ufficio italiano brevetti e marchi restituisce al richiedente un’esemplare della domanda, con la dichiarazione dell’avvenuta trascrizione.
Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall’Ufficio stesso.

Art. 64
(art. 42 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Le sentenze che pronunciano la nullità, o la decadenza, dei brevetti, pervenute all’Ufficio italiano brevetti e marchi in conformità dell’art. 80, ultimo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, devono essere trascritte sul registro dei brevetti e di esse deve esser data notizia nel Bollettino.

Art. 65
Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalità, stabilite per le domande di trascrizioni.
Le cancellazioni sono eseguite mediante annotazione a margine.

Art. 66
Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l’ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

TITOLO VI – Procedura ed esecuzione

Art. 67
Il pignoramento del brevetto per invenzione industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.
L’atto deve contenere:
1) la dichiarazione di pignoramento del brevetto, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo, in corrispondenza delle risultanze del registro dei brevetti;
2) la data del titolo e della sua esposizione in forma esecutiva;
3) la somma per cui si procede all’esecuzione;
4) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;
5) il cognome e nome dell’ufficiale giudiziario.
Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del brevetto, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti.
I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d’uso del brevetto, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

Art. 68
Si osservano nei riguardi della notificazione dell’atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la
notificazione delle citazioni.
Se colui al quale l’atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nel Regno, né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione, è eseguita presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
In quest’ultimo caso, copia dell’atto è affissa nell’albo dell’Ufficio ed inserita nel Bollettino.

Art. 69
L’atto di pignoramento del brevetto deve essere trascritto entro otto giorni dalla notificazione e in difetto il pignoramento perde ogni efficacia.
Avvenuta la trascrizione dell’atto di pignoramento del brevetto, e finché il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti, successivamente trascritti, importano opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.

Art. 70
La vendita e l’aggiudicazione dei brevetti pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile, in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Art. 71
La vendita del brevetto non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento.
Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa.
Il Pretore, per la vendita e l’aggiudicazione di brevetti, dispone le forme speciali che creda opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l’annuncio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile.
All’uopo, il Pretore può stabilire che l’annuncio sia affisso nei locali del Consiglio e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, ed in quelli dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, e pubblicato nel Bollettino dei brevetti.

Art. 72
Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del brevetto, giusta le risultanze del registro dei brevetti.

Art. 73
Il creditore istante, nell’esecuzione forzata sui brevetti per invenzioni industriali, deve notificare, almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari di diritti di garanzia, trascritti ai termini dell’art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l’atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita.
Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell’Autorità giudiziaria competente, a norma dell’art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, le loro domande di collocazione, con i documenti giustificativi, entro quindici giorni dalla vendita.
Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.

Art. 74
Trascorso il termine di quindici giorni, previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, il Pretore, su istanza di una delle parti, fissa l’udienza, nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e degli eventuali frutti.
Il Pretore, nell’udienza, accertata l’osservanza delle disposizioni dell’articolo precedente, ove le parti non siansi accordate sulla distribuzione del ricavato e dei frutti, procede alla graduazione fra creditori ed alla distribuzione di tale ricavato e dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l’esecuzione mobiliare; quando non sia competente per valore, rimette le parti a udienza fissa davanti il Tribunale civile.
I crediti con mora, eventuali o condizionati, divengono esigibili secondo le norme del codice civile.

Art. 75
L’aggiudicatario del brevetto ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul brevetto stesso, depositando, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell’avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme, di cui al precedente art. 65, per la cancellazione delle trascrizioni.

Art. 76
I brevetti per invenzioni industriali, ancorché in corso di concessione, possono essere oggetto di sequestro.
Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni, in materia di esecuzione forzata, stabilite nei precedenti articoli, e altresì quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile, in quanto non contrastino con le disposizioni degli articoli sopra richiamati.

Art. 77
Le controversie, in materia di esecuzione forzata e di sequestro di brevetti, si propongono avanti all’Autorità giudiziaria dello Stato, competente a norma dell’art. 75 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

TITOLO VII – Ricorsi e relativa procedura

Art. 78
(art. 20, comma secondo, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
La Commissione dei ricorsi, di cui all’art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è assistita da una segreteria, i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte.
I componenti la segreteria anzidetta debbono essere scelti fra gli stessi funzionari dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 79
(art. 23, comma primo, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
I ricorsi, previsti dal regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, debbono essere o depositati presso gli uffici di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l’Ufficio centrale dei brevetti.
All’originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facoltà della segreteria della Commissione di richiedere un numero maggiore di copie.

Art. 80
(art. 25 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Il Presidente della Commissione, per ogni ricorso, nomina un relatore, e, ove trattisi di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti fra i tecnici aggregati.

Art. 81
Le copie per le controparti, nei casi previsti all’art. 35, secondo comma, e all’art. 39 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono trasmesse alle medesime contropartite in plico raccomandato, a cura della segreteria della Commissione.
Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a novanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei documenti relativi.
Si devono osservare, per la presentazione e la trasmissione di detti atti, le disposizioni del presente e dei precedenti articoli.

Art. 82
Scaduti i termini di cui all’articolo precedente, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che crede opportuni, stabilendone le modalità.
Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durane il corso dell’istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti.

Art. 83
Ove mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l’espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione del ricorso dinanzi la Commissione.

Art. 84
(art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Le sedute della Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi voto deliberativo.
Il Direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, o un funzionario dello stesso ufficio da lui designato a rappresentarlo, prende parte alle sedute e fornisce alla Commissione tutte le notizie ed i documenti che possono occorrere.

Art. 85
(art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Il ricorrente, che ne faccia domanda in tempo utile, comunque almeno tre giorni prima della discussione, ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni, purché si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per la discussione del ricorso che lo riguarda, comunicatigli tempestivamente dalla segreteria della Commissione.
Il ricorrente può farsi assistere da un legale e anche da un tecnico.

Art. 86
(art. 26, comma ultimo, e art. 27, comma primo, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso.
Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le ragioni e, nel caso di richieste dei membri della Commissione, il Direttore dell’Ufficio, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.

Art. 87
Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie esplicative. Se durante la discussione, emergono fatti nuovi, influenti sulla decisione, essi debbono essere contestati alle parti.

Art. 88
La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni.
La Commissione stessa ha altresì facoltà, in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

Art. 89
(art. 27, comma ultimo, e art. 29 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
La Commissione decide dopo che il ricorrente si è allontanato.
Il relatore, od un altro membro della Commissione, è incaricato di stendere la sentenza.
La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione, all’interessato, od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino dei brevetti, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente nel suddetto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa arrecare pregiudizio.
Il ricorrente può sempre ottenere copia delle sentenze, a sue spese, pagando le tasse di bollo e i diritti di segreteria.

Art. 90
(art. 28, comma secondo e terzo, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Il Ministro dell’industria e commercio può sottoporre all’esame della Commissione, per sentire il suo parere, ogni questione di massima in materia di brevetti d’invenzione e ogni altra questione attinente alla materia.
Il Presidente della Commissione stessa, oltre ai tecnici previsti dall’art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può aggregare alla Commissione anche dei tecnici aggiunti.

TITOLO VIII – Visioni e pubblicazioni

Art. 91
(art. 37 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Il registro dei brevetti, di cui all’art. 37 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere consultato dal pubblico, dietro autorizzazione del Direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda, su carta bollata prescritta, e previo pagamento all’Ufficio stesso dei diritti di visione.
Il pubblico può anche consultare, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, il registro delle domande.

Art. 92
L’Ufficio, a partire dai termini stabiliti dall’art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, un esemplare della descrizione e dei disegni allegati alla domanda o al brevetto.
Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni e i disegni, relativi ai brevetti allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di precedenti depositi.

Art. 93
(art. 39 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Il Direttore dell’Ufficio può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a che ne faccia domanda su carta bollata prescritta, subordinatamente a quelle cautele che egli riterrà necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell’esemplare a disposizione del pubblico.
Le copie, per le quali si chiede l’autenticazione di conformità all’esemplare a disposizione del pubblico, devono essere in regola con le tasse di bollo.
Il Ministero dell’industria e commercio può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l’Ufficio italiano brevetti e marchi, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 94
(art. 40 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
Le copie e gli estratti del registro dei brevetti e dei certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonché i duplicati degli originali dei brevetti, sono fatti esclusivamente dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero del brevetto, del quale si chiede la copia o l’estratto, e previo pagamento, all’ufficio stesso, dei diritti di segreteria, oltre la tassa stabilita nella tabella A, annessa al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Si devono osservare, per tali copie ed estratti, e per i certificati e i duplicati dei brevetti, le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 95
(art. 15 del regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970.)
La certificazione di autenticità delle copie, di cui all’art. 96 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è soggetta, oltre alla tassa stabilita nella tabella A, annessa a tale decreto, al pagamento dei diritti di segreteria, da corrispondersi all’Ufficio per ogni foglio di carta bollata e per ogni tavola di disegno.

Art. 96
La misura dei diritti previsti dal presente regolamento è stabilita con decreto del Ministro dell’industria e del commercio, di concerto con quello per le finanze.
Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica, ai quali provveda l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 97
(art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237.)
I brevetti concessi, distinti per classi di invenzioni, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.
La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese nei brevetti, e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.
Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici delle invenzioni protette da brevetto, sia gli indici alfabetici dei titolari dei brevetti concessi, e in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.
Anche al Bollettino anzidetto si applicano le disposizioni per la distribuzione gratuita stabilite dal precedente art. 36.

TITOLO IX – Disposizioni per i territori italiani d’oltre mare

Art. 98
(Articolo omesso perché recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori che non appartengono più all’Italia.)

Art. 99
(Articolo omesso perché recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori che non appartengono più all’Italia.)

Art. 100
(Articolo omesso perché recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori che non appartengono più all’Italia.)

Art. 101
(Articolo omesso perché recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori che non appartengono più all’Italia.)

Art. 102
(Articolo omesso perché recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori che non appartengono più all’Italia.)

TITOLO X – Disposizioni varie

Art. 103
Il Ministero dell’industria e commercio ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, i modelli in conformità dei quali debbono essere redatte le domande e gli altri atti, inerenti alla materia dei brevetti per invenzioni industriali.
In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande o degli atti stessi.

Art. 104
(Abrogato dall’art. 57, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.)

Art. 105
(art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 1926.)
Sino a quando, col decreto previsto nel precedente art. 35, non siasi diversamente disposto, il prezzo di vendita di ciascuno dei fascicoli stampati, contenenti le descrizioni e i disegni dei brevetti per invenzioni industriali, è fissato in ragione di lire 3, per ogni fascicolo di non più di quattro pagine di descrizione e non più di una tavola di disegno.
Quando la descrizione occupi più di quattro pagine a stampa, ovvero i disegni occupino più di una tavola, il prezzo di lire 3 è aumentato in ragione di centesimi 30, per ogni altra pagina, o frazione di pagina, ed analogamente per ogni altra tavola o frazione di tavola.
Si potranno concordare prezzi più bassi, caso per caso, con riduzioni contenute, comunque, entro il limite massimo del 20 per cento, quando si tratti di abbonamenti a speciali raccolte dei fascicoli suddetti, o di acquisti per un numero rilevante di copie del medesimo o di differenti fascicoli.

Art. 106
Sino a quando non siasi diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, o col presente regolamento, le disposizioni del regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2730, e nel decreto ministeriale 8 maggio 1914, riguardanti il funzionamento, nei rapporti col pubblico, dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
In attesa del decreto ministeriale di cui al precedente art. 96 restano ferme, per i diritti di segreteria e per le tariffe dei lavori di copiatura e di riproduzione fotografica, le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 107
Dalla data stabilita nell’art. 2 del decreto di approvazione del presente regolamento, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, i decreti di cui appresso:
1) il regio decreto 19 aprile 1906, n. 204, portante disposizioni per l’applicazione della legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e dei disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
2) il regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237, che approva il regolamento per l’applicazione della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;
3) il decreto ministeriale 21 ottobre 1921, che stabilisce le norme sui documenti che debbono depositare i richiedenti stranieri di privative industriali e di trascrizione di marchi di fabbrica, onde far riconoscere i loro diritti per il precedente deposito fatto all’estero;
4) il regio decreto 3 agosto 1925, n. 1491, portante l’approvazione delle norme di attuazione del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, sui brevetti industriali che interessano la difesa nazionale;
5) il decreto ministeriale 31 gennaio 1926, sulla vendita dei fascicoli stampati per le descrizioni e i disegni dei brevetti industriali.
È altresì, abrogato, dalla data e quanto agli effetti anzidetti, il regio decreto 30 gennaio 1921, n. 120, che estende alla Tripolitania e alla Cirenaica le disposizioni vigenti nel Regno circa la protezione della proprietà industriale, letteraria ed artistica.
Inoltre, resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione che sia contraria al presente regolamento.