Legge n. 349/1991 del 19 ottobre 1991
Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto.
pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 Novembre 1991 n. 258.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:

ART. 1.
(Rilascio del certificato di protezione brevettuale)
1. Dopo l’articolo 4 del Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e’ aggiunto il seguente:
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* Si riporta soltanto l’art. 2 della legge, unica norma che interessa; essa infatti ha definitivamente escluso dall’elenco dei soggetti ineleggibili a cariche amministrative i titolari di farmacia, dato che le farmacie non rientrano tra le strutture di cui agli artt. 43 e 44 legge n. 833/1978, ponendo cosi’ termine ad un controversa questione, dibattuta anche in sede giudiziaria.
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<>.

ART. 2.
(Protezione per il rilascio del certificato complementare di protezione)
1. La domanda di certificato complementare di protezione prevista dall’articolo 4-bis del Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiunto dall’articolo 1 della presente legge, deve essere presentata esclusivamente presso l’Ufficio centrale brevetti direttamente o tramite servizio postale.
2. La domanda deve riferirsi ad un solo certificato e ad un solo brevetto e deve essere depositata dal titolare del brevetto ovvero da un mandatario da esso nominato.
3. La domanda deve contenere:
a) il cognome, il nome, la nazionalita’ e il domicilio del richiedente e anche del suo mandatario se vi sia. Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell’Ufficio centrale brevetti.
b) l’indicazione del medicamento per cui viene richiesto il certificato complementare di protezione e del brevetto a cui viene fatto riferimento. Nel caso siano state depositate dal medesimo richiedente o da persona ad esso collegata domande di brevetto nazionali, e domande di brevetto europee o internazionali designanti l’Italia che si riferiscano alla medesima invenzione per cui viene richiesto il certificato complementare di protezione, ne deve essere fornita indicazione con identificazione dei relativi brevetti eventualmente concessi;
c) una copia certifica del brevetto a cui viene fatto riferimento;
d) una dichiarazione del richiedente che il brevetto a cui si fa riferimento per l’ottenimento del certificato complementare di protezione e’ in vigore. Se il brevetto e’ stato parzialmente revocato ne deve essere fornita indicazione con gli estremi della decisione o della sentenza. Deve essere inoltre indicata qualsiasi trascrizione effettuata a norma dell’articolo 66 del Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni;
e) una copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella quale e’ stato pubblicato il decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco;
f) il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte.

ART. 3.
(Tasse)
1.- Dopo il n. 90-ter della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, aggiunto dall’articolo 14 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, e’ aggiunto il seguente:
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ART. 4.
(Disposizioni transitorie)
1. I titolari di brevetti o domande di brevetto, relativi a medicamenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia’ stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio, possono presentare domanda per ottenere il certificato complementare di protezione di cui all’articolo 4-bis del Regio dec reto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiunto dall’articolo 1 della presente legge.
2. La domanda di cui al comma 1, deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del brevetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge dello Stato.

NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle n ote qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– il Rd n. 1127/1939 reca: <>.
– L’art. 162 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Rd n. 1265/1934, come sostituito dall’art. 4 della legge n. 422/1941, è cosi’ formulato: <>.
– Il Rd n. 244/1940 reca: <>.

Nota all’art. 2:
– Il testo dell’art. 66 del Rd n. 1127/1939 (per il titolo si veda in nota all’art. 1), così come modificato dall’art. 30 del Dpr n. 338/1979, e dall’art. 7 della legge n. 60/1987 e’ il seguente: <>.

Nota all’art. 3:
– Il Dpr n. 641/1972 reca: <>.

Nota all’art. 4:
– Per il titolo del Rd n. 1127/1939 si veda la precedente nota all’art. 1.

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4653):

Presentato dall’on. Renzulli ed altri il 9 marzo 1990.

Assegnato alla X Commissione (Attivita’ produttive), in sede referente il 21 maggio 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XII.

Esaminato dalla X Commissione, in sede referente, il 20 dicembre 1990.

Assegnato nuovamente alla X Commissione, in sede legislativa il 10 luglio 1991.

Esaminato dalla X Commissione, in sede legislativa, il 16, 18 luglio 1991 e approvato il 30 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2970)

Assegnato alla 10a Commissione (Industria), in sede deliberante, il 19 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 6a e 12a.

Esaminato dalla 10a Commissione, il 24 settembre 1991: 1′ ottobre 1991 e approvato il 2 ottobre 1991.