DPR 540/1972

Art. 1
Le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità, per disegni e modelli ornamentali, ovvero le domande di-registrazione di marchi o marchi registrati, le domande di trascrizione in atti concernenti domande di brevetto o brevetti,-ovvero le domande di registrazione di marchi o marchi registrati, le istanze e i documenti relativi alle priorità, i ricorsi sono depositati, oltre che presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, presso uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato. Con decreto dello stesso Ministro saranno prescritti, per tutti gli uffici o enti suddetti, i giorni e l’orario di apertura al pubblico.
Gli uffici o enti anzidetti, all’atto del ricevimento della domanda o dei documenti, redigono processo verbale di deposito. Entro i successivi dieci giorni trasmettono all’Ufficio italiano brevetti e marchi in plico postale raccomandato le domande e i documenti con copia dei verbali di deposito.
Il processo verbale, firmato da chi presenta la domanda o i documenti e sottoscritto dal funzionario ricevente, deve, fra l’altro, indicare:
1. giorno del deposito;
2. nome e domicilio del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;
3. titolo dell’invenzione ed elenco dei documenti allegati, se si tratta di domanda per brevetto d’invenzione; titolo del modello ed elenco dei documenti presentati, se si tratta di modello industriale estremi del marchio e documenti presentati, se si tratta di marchio.
Qualora la domanda di brevetto non appaia ricevibile ai sensi del successivo art. 3, l’ufficio o ente al quale è presentata redige il processo verbale dopo che la domanda o i documenti siano stati regolarizzati, a meno che il depositante non chieda che il deposito sia ugualmente verbalizzato. In quest’ultimo caso, dei rilievi dell’ufficio ricevente e nelle contro deduzioni del depositante va dato atto nel processo verbale, che deve essere inviato immediatamente allo Ufficio italiano brevetti e marchi.
Gli uffici o enti designati hanno facoltà di formulare rilievi sulle irregolarità formali che non incidono sulla ricevibilità della domanda o dei documenti e di invitare il depositante alla regolarizzazione, ferma restando la data di deposito. Anche della regolarizzazione deve essere redatto processo verbale.

Art. 2
Le domande, i documenti e gli atti indicati nel precedente art. 1 possono essere anche inviati mediante il servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento diretto, all’Ufficio italiano brevetti e marchi in Roma.
All’atto del ricevimento, l’ufficio predetto redige processo verbale la cui data si considera data del deposito.
Qualora si tratti di domande di brevetto oppure di domande di registrazione l’ufficio ne accerta preliminarmente la ricevibilità ai sensi del successivo art. 3. L’ufficio provvede nello stesso modo quando gli pervengano domande depositate in uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del precedente art. 1 o domande per le quali non sia stato redatto il processo verbale di deposito.

Art. 3
La domanda di brevetto non è ricevibile quando ad essa non siano allegati:
1) per le invenzioni industriali e per i modelli di utilità:
a) un esemplare, almeno, della descrizione e dei disegni richiamati nella descrizione;
b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte;
2) per i disegni e modelli ornamentali:
a) le tavole contenenti la riproduzione grafica o fotografica del modello o disegno da cui siano rilevabili le diverse dimensioni ovvero, qualora si tratti di modelli non fedelmente riproducibili, dei campioni dei prodotti;
b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte.
1-bis. La domanda di registrazione di marchio non è ricevibile quando ad essa non siano allegati:
a) un esemplare almeno della dichiarazione di protezione;
b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte
L’irricevibilità è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi con provvedimento impugnabile, entro 30 giorni dalla comunicazione, avanti alla commissione di cui all’art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Le tasse eventualmente pagate sono rimborsate d’ufficio, qualora il provvedimento non sia impugnato o l’impugnazione sia stata rigettata.

Art. 4
Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale tutti gli uffici competenti a ricevere il deposito sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga è concessa quando si tratti di chiusura determinata da festività locali o da eventi che riguardino singoli uffici, a condizione che l’ufficio ricevente sia:
a) per il deposito di domande con rivendicazione di priorità, quello della residenza del richiedente o, se questi è residente all’estero, del suo mandatario;
b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda e per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda.
I termini anzidetti si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all’estero, dei servizi postali, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito per raccomandata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, salvo che fosse già in atto l’interruzione; ed a condizione altresì, qualora si tratti di plico non indirizzato all’Ufficio italiano brevetti e marchi, che il deposito o il versamento sia effettuato nei trenta giorni dalla cessazione della causa dell’interruzione.
L’interessato dovrà precisare e provare la causa che gli ha impedito di osservare i termini prescritti.

Art. 5
Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi a norma dell’art. 1 sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l’osservanza del segreto d’ufficio.
I processi verbali di deposito sono numerati progressivamente, secondo l’ordine di presentazione, e riuniti in volumi rilegati.
L’interessato che ne faccia richiesta ha diritto al rilascio di copia del verbale di deposito.
L’Ufficio italiano brevetti e marchi riunisce, in volumi rilegati, separatamente per ciascun ufficio ricevente, e progressivamente secondo il numero di verbalizzazione, copia dei processi verbali di deposito, distinti per le invenzioni industriali, i modelli industriali e i marchi di impresa. Sulle copie stesse l’ufficio annota l’esito della domanda.
Le raccolte di cui al comma precedente sostituiscono a tutti gli effetti i registri delle domande di brevetto.

Art. 6
L’Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione della sezione militare brevetti del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali e per modelli industriali ad esso pervenute. Qualora la sezione predetta ritenga che le domande riguardino invenzioni o modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei alla sezione stessa espressamente delegati dal Ministro per la difesa possono prendere visione, nella sede dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande di brevetto.
Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all’obbligo del segreto.
Entro i 90 giorni successivi alla data di deposito delle domande di brevetto, il Ministero della difesa può chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa alla invenzione o al modello industriale. L’Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della richiesta dell’interessato, diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.
Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda di brevetto, il Ministero competente non avrà inviato all’ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all’espropriazione in conformità alle norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto. Tuttavia nel termine di cui al comma precedente il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa all’invenzione o al modello. In tale caso l’inventore o il suo avente causa ha diritto ad una indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni degli artt. 63 e 64 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Per i modelli industriali il termine di differimento previsto nel precedente comma quinto è ridotto a quattro mesi e l’ulteriore differimento previsto nel comma sesto può essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda. Il termine previsto dall’art. 4 della legge 1° luglio 1959, n. 514, è aumentato a 90 giorni. Tutti i termini stabiliti nel presente articolo sono perentori.

Art. 7
(Omissis)

Art. 8
(Omissis)

Art. 9
I rilievi ai quali dia luogo l’esame delle domande di brevetto e di quelle di registrazione e delle istanze connesse devono essere comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la risposta. Tale termine può, su richiesta motivata, essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi dalla comunicazione dei rilievi.
Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda di brevetto, quella di registrazione o l’istanza è respinta con provvedimento da notificare al titolare della domanda stessa con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di detto diritto.

Art. 10
1. Qualora la domanda sia accolta, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del brevetto o alla registrazione del marchio.
2.I brevetti e gli attestati di registrazione sono redatti in un originale e due copie conformi e sono contrassegnati, a seconda che si tratti di invenzioni industriali, di modelli di utilità, di disegni e modelli ornamentali o di marchi d’impresa, da un numero progressivo secondo la data di concessione del brevetto o di registrazione del marchio. Una delle copie del brevetto o dell’attestato è rimessa all’interessato; l’altra è conservata nel fascicolo corrispondente.
3. Gli originali sono riuniti in separate raccolte, distinte per i brevetti di invenzione, per i brevetti per modelli di utilità, per i brevetti per disegni e modelli ornamentali e per i marchi d’impresa.
4. Ciascun giorno l’Ufficio cura la raccolta degli originali con un sistema di rilegatura provvisoria. La formazione definitiva dei volumi delle raccolte deve avvenire quando è raggiunto al massimo il numero di 500 brevetti o attestati di registrazione.
5. Le raccolte degli originali sostituiscono a tutti gli effetti i registri dei brevetti.

Art. 11
1. La riproduzione della descrizione e dei disegni dei brevetti per invenzioni, prevista dal secondo comma dell’articolo 38 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere effettuata, anche direttamente a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, mediante micro-filmatura ovvero acquisizione su supporto elettronico o optoelettronico, ed allo stesso modo può essere effettuata la riproduzione degli originali delle domande di brevetto, della documentazione relativa ai brevetti per modelli industriali e per marchi d’impresa, nonché dei registri di cui agli articoli 5 e 10 del presente decreto. Previa tale riproduzione, dopo l’estinzione dei diritti di brevetto, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può procedere, anche senza il parere dell’Archivio centrale dello Stato, alla distruzione dei registri dei brevetti, dei registri delle domande e dei fascicoli contenenti gli atti e documenti relativi alle domande di brevetto.

Art. 12
(Omissis)

Art. 13
Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14
Sono abrogati:
a) gli articoli 27, terzo comma; 34; 37, primo comma; 40 (modificato dalla legge 1° luglio 1959, n. 514); 90; 92 (modificato dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1356) del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
b) gli articoli 2; 21; 23; 24; 29; 30; 31; 45; 46; 47; 59, terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940,n. 244;
c) l’art. 10, secondo comma, lettera b), del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
d) gli articoli 2; 24; 25; 26; 27; 31; 32; 43; 44; 45; 57, terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
e) gli articoli 25, terzo comma; 32; 34, primo comma; 73; 75 del regio decreto 21 giugno 1942, n.929;
f) gli articoli 2; 25; 26; 27; 28; 33; 34; 44, terzo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795.

é inoltre, abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.