DM 30 giugno 1982
Determinazione degli uffici competenti alla ricezione dei depositi delle domande di brevetto europeo e delle traduzioni dei brevetti europei.

Art. 1
L’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato di Roma è delegato a ricevere i depositi delle domande di brevetto europeo che, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, possono essere depositate presso l’ufficio centrale brevetti.

Art. 2
Le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero dei testi nei quali sono concessi o mantenuti in forma modificata i brevetti europei, quali previste dagli articoli 3 e 4 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 32, sono depositate presso gli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato dei capoluoghi di provincia.
Dette traduzioni possono essere anche trasmesse direttamente all’ufficio centrale brevetti mediante il servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento; in questo caso si considera data del deposito della traduzione quella di ricezione del plico.

Art. 3
La data di deposito presso l’ufficio provinciale della traduzione del testo del brevetto europeo è considerata, ai fini dell’osservanza del termine stabilito dall’art. 4 del sopra-citato decreto del Presidente della Repubblica n. 32, come la data in cui è stata fornita detta traduzione all’ufficio centrale brevetti.
Peraltro gli effetti della domanda di brevetto europeo decorrono, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 32, quale sostituito dall’art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, dalla data in cui l’ufficio centrale brevetti ha reso accessibile al pubblico la traduzione delle rivendicazioni.

Art. 4
All’atto del ricevimento del deposito della traduzione gli uffici provinciali di cui al precedente articolo appongono, in calce alla richiesta di deposito, la data ed un numero progressivo secondo l’ordine di ricevimento della richiesta medesima.
Una copia in bollo della richiesta, così completata e firmata dall’ufficiale rogante, è consegnata all’interessato che ne faccia richiesta.
Entro dieci giorni dall’avvenuto deposito gli uffici provinciali trasmettono la documentazione all’ufficio centrale brevetti il quale la pone a disposizione del pubblico per la libera consultazione.