Decreto 10 luglio 2008
Condizioni, criteri e modalita’ per la concessione di agevolazioni a favore di progetti di innovazione industriale “Nuove tecnologie per il Made in Italy”.

(GU n. 205 del 2-9-2008 – Suppl. Ordinario n. 207)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Fondo per la competitività’ e lo sviluppo;
Visto l’art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell’ambito di specifiche aree tecnologiche;
Visto l’art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;
Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
Visto il decreto interministeriale dell’8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo destinate ai progetti di innovazione industriale sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all’art. 1, comma 842 della citata legge n. 296/2006;
Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2008 con il quale e’ stato adottato il Progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy» ed e’ stato, tra l’altro, stabilito che le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo sono destinate, oltre che alle incentivazioni finanziarie in attuazione dell’Azione strategica di innovazione ivi prevista, anche all’attuazione delle Azioni connesse;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2008 con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione di cui all’art. 1, comma 368, lettera d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 – Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e’ stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2008, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2008, con il quale e’ stato istituito, ai sensi dell’art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006, il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Decreta:

Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Il presente decreto e’ emanato in attuazione dell’Azione strategica di innovazione industriale, così come definita nel decreto di adozione del Progetto di innovazione industriale relativo all’area tecnologica «Nuove Tecnologie per il Made in Italy» citato in premessa, e stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi finalizzati allo sviluppo di prodotti, processi e/o servizi caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica ed organizzativa e da un impatto di sistema e/o filiera. Ai fini del presente decreto, l’ambito d’intervento Made in Italy e’ articolato sui seguenti due livelli:
a) livello dei sistemi di filiera:
1) sistema moda, che identifica lo stile distintivo italiano per estetica, qualità sostanziale, cura della persona, in termini di abbigliamento, tessile, accessori;
2) sistema casa, che si riferisce all’«ambiente casa», all’arredamento e alle nuove tecnologie che migliorano la qualità dell’abitare;
3) sistema alimentare, che si riferisce alla trasformazione finale degli alimenti nelle modalità e con lo stile della qualità italiana, legata al benessere e/o alla salute della persona;
4) sistema della meccanica, con riferimento a soluzioni meccaniche complesse ed integrate;
b) livello delle soluzioni tecnologiche che sostengono l’innovazione di prodotto e di processo dei sistemi di filiera di cui alla lettera a):
1) tecnologie dei nuovi materiali;
2) tecnologie abilitanti nell’ambito dell’informatica, dell’organizzazione, della logistica e della distribuzione.
2. I programmi di cui al comma 1 devono:
a) sviluppare una o più nuove tecnologie e/o integrare tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi e/o sviluppare modelli applicativi sensibilmente nuovi, in grado di modificare sostanzialmente i prodotti/processi e il loro contenuto di conoscenza e valore aggiunto, ovvero sviluppare l’applicazione in un contesto nuovo di una tecnologia esistente o di una sua evoluzione, in grado di determinare un significativo cambiamento dei prodotti/processi;
b) modificare sensibilmente lo stato dell’arte tecnologico, in modo da incidere sulla competitività a livello internazionale;
c) realizzare e qualificare un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo che abbia validità industriale;
d) essere proposti da un partenariato qualificato, che preveda la partecipazione significativa di PMI ed in particolare di piccole imprese;
e) prevedere modalità realizzative, finanziarie e gestionali, nonché un programma di utilizzo dei risultati, che garantiscano il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.
3. I programmi devono avere ad oggetto lo sviluppo di prodotti, processi e/o servizi innovativi Made in Italy in una sola tra le sottoaree individuate all’interno di ciascuna delle aree obiettivo, di seguito indicate, e devono comprendere uno o più dei temi progettuali relativi alla sottoarea prescelta:
A) Area obiettivo «Rinnovo e capitalizzazione delle competenze distintive».
A1) Sottoarea «Prodotti innovativi realizzati attraverso metodologie, processi e strumenti di progettazione basati sui nuovi bisogni dei consumatori finali nel mercato mondiale»: obiettivo dei programmi di questa sottoarea e’ lo sviluppo di piattaforme di progettazione che supportino la realizzazione di prodotti innovativi a partire dai profili di domanda, reinterpretandola alla luce dei livelli di qualità propri del Made in Italy; i programmi in oggetto devono comprendere uno o più dei seguenti temi progettuali:
1) sviluppo di strumenti innovativi di marketing intelligence specializzati per le filiere del Made in Italy, finalizzati alla misura ed alla qualificazione dei nuovi potenziali di mercato a livello internazionale, con alta capacità di definizione dei profili di domanda del consumatore, rispetto a mercati di nicchia ed in contesti socio-culturali altamente differenziati;
2) applicazione di piattaforme di progettazione innovative allo sviluppo di prodotti Made in Italy, basati sulla domanda dei mercati emergenti nei segmenti di qualità, ideati e progettati in Italia coniugando nuova domanda mondiale, creatività e qualità italiane;
3) sviluppo di soluzioni tecnologiche a supporto della cooperazione progettuale intrafiliera, interfiliera focalizzate sul processo creativo, in grado di massimizzare la qualità dei prodotti Made in Italy;
4) sviluppo di soluzioni tecnologiche specializzate per le filiere del Made in Italy, finalizzate alla traduzione delle componenti di analisi in specifiche di progettazione;
5) sviluppo di strumenti per la quick response specializzati per le filiere del Made in Italy, applicati al processo di progettazione per ottimizzare il time to market dell’innovazione non incrementale.
A2) Sottoarea «materiali innovativi ed intelligenti»: obiettivo dei programmi di questa sottoarea è lo sviluppo di prodotti Made in Italy innovati attraverso l’utilizzo di materiali, fibre, formulazioni e processi di produzione che ne migliorino le prestazioni e la qualità intrinseca; i programmi in oggetto devono comprendere uno o più dei seguenti temi progettuali:
1) applicazione di materiali, nanomateriali, rivestimenti, nanorivestimenti, innovativi, intelligenti, multifunzionali, autoriparanti, a memoria di forma;
2) applicazione di formulati e materiali intelligenti, attivi, da recupero, scarto e rifiuti;
3) applicazione di fibre (naturali e/o artificiali) plurifunzionali, termoregolatrici, regolatrici anche con sostanze a graduale rilascio;
4) applicazione di materiali tessili e tessuti con formulazioni antimicrobiche, autopulenti, antifiamma, con basi biologiche, biotecnologiche, ecocompatibili, per applicazioni medicali, per il benessere e la salute, per abbigliamento «intelligente», per la personalizzazione del materiale al consumatore;
5) sviluppo di prodotti cosmetici innovativi di origine vegetale dotati di attività cosmetica funzionale;
6) integrazione di materiali, microsistemi, nanomateriali o speciali film di polimeri naturali, biocompatibili o biodegradabili, per la veicolazione e lo slow release di prodotti naturali ad attività biologica.
A3) Sottoarea «Soluzioni robomeccatroniche»: obiettivo dei programmi di questa sottoarea è lo sviluppo di prodotti Made in Italy innovati attraverso l’utilizzo di prodotti o di sottocomponenti a forte integrazione meccanica, elettronica, fluidica e sensoristica, al fine di generare funzionalità speciali e/o intelligenti fortemente innovative per applicazioni industriali, per beni di consumo durevoli, per meccanizzazione agricola, per applicazioni di domotica e per l’ausilio alle diverse abilità; i programmi in oggetto devono comprendere uno o più dei seguenti temi progettuali:
1) integrazione di sistemi robomeccatronici con funzioni di autodiagnosi ed autoriparazione nei prodotti Made in Italy e/o nelle loro tecnologie di produzione;
2) sviluppo di sistemi multifunzionali basati su architetture di base condivise ed espandibili e sull’integrazione di moduli funzionali specifici, per la realizzazione di elettrodomestici intelligenti, comunicanti, interfacciabili con i sistemi di controllo domestico da locale e da remoto;
3) sviluppo di sistemi, sensori ed attuatori predittivi ed inferenziali per l’ottimizzazione dei consumi di medio e lungo periodo;
4) sviluppo di sistemi di assistenza e di diagnostica automatica dei parametri vitali e di benessere personale, a bassa o nulla invasività e/o da remoto;
5) sviluppo di sistemi di riconoscimento e tracciamento degli oggetti e di ausilio al movimento e all’orientamento dell’anziano e del diversamente abile;
6) sviluppo di sistemi di screening, allarme, chiamata, comunicazione, gestione dell’emergenza;
7) applicazione di sistemi innovativi per la produzione e l’utilizzo di energia pulita nella generazione di potenza in macchine per l’agricoltura ed il giardinaggio.
A4) Sottoarea «Tecnologie e soluzioni impiantistiche per gli ambienti civili ed industriali»: obiettivo dei programmi di questa sottoarea e’ lo sviluppo di prodotti Made in Italy innovati attraverso l’utilizzazione di sistemi o componenti per una migliore funzionalità impiantistica, per una migliore qualità dell’acqua, per la sicurezza e la qualità dei luoghi di lavoro, per la riduzione dei sottoprodotti e per la gestione ed il risparmio energetico degli ambienti industriali, lavorativi, sociali e civili; i programmi in oggetto devono comprendere uno o più dei seguenti temi progettuali:
1) sviluppo di sistemi di controllo, applicazione di materiali e processi per il miglioramento della qualità dell’acqua potabile;
2) sviluppo di sistemi di controllo totale dei flussi energetici, elettrici ed idrici negli ambienti industriali, sociali ed abitativi;
3) applicazione di tecnologie per la riduzione sistematica dell’utilizzazione di materiali, acqua, energia e sottoprodotti nei processi di produzione dei prodotti agroalimentari;
4) sviluppo di sistemi di generazione innovativa di energia pulita ed autonoma, modulare, indoor per il potenziamento dei sistemi di servizio.
A5) Sottoarea «Tecnologie, sistemi di produzione e prodotti destinati al miglioramento della qualità della vita (ambito chimico, biologico, nutrizionale)»: obiettivo dei programmi di questa sottoarea è lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative in grado di migliorare gli effetti di prodotti industriali alimentari Made in Italy sulla salute umana; i programmi in oggetto devono comprendere uno o più dei seguenti temi progettuali:
1) applicazione di tecnologie nutrigenomiche per lo sviluppo di componenti bioattive delle diverse matrici alimentari;
2) applicazione di componenti bioattive capaci di influenzare i meccanismi di regolazione cellulare a livello dei sistemi cognitivo e neurologico;
3) miglioramento dei fattori biologici delle matrici alimentari coinvolte nei meccanismi di resistenza ai patogeni;
4) sviluppo di soluzioni innovative per l’aumento della biodisponibilità di specifici componenti nutrizionali;
5) sviluppo di componenti innovative dei prodotti alimentari funzionali al miglioramento della salute umana;
6) sviluppo di soluzioni innovative per la produzione di enzimi migliorati, derivanti da coprodotti, sottoprodotti e residui alimentari.
A6) Sottoarea «Tecnologie, materiali, processi e sistemi in grado di migliorare la performance ambientale, la conservazione e la durata di vita del prodotto»: obiettivo dei programmi di questa sottoarea è lo sviluppo di tecnologie, prodotti, materiali e processi in grado di assicurare il miglioramento delle caratteristiche dei prodotti alimentari industriali in termini di durata, affidabilità e convenienza, con specifico riferimento ai processi di conservazione e distribuzione del prodotto; i programmi in oggetto devono comprendere uno o più dei seguenti temi progettuali:
1) sviluppo di sistemi di regolazione delle componenti critiche per il ciclo ed il tempo di conservazione dei prodotti alimentari;
2) sviluppo e/o applicazione di tecnologie e materiali innovativi, a biodegradabilità controllata, per la conservazione dei prodotti alimentari;
3) sviluppo di sistemi innovativi per il miglioramento delle caratteristiche di conservazione del prodotto alimentare, in termini di durata, mantenimento della freschezza, delle qualità organolettiche e di gusto.
B) Area obiettivo «Cooperazione produttiva».
B1) Sottoarea «Progetti finalizzati allo sviluppo di prodotti e processi innovativi ecocompatibili, focalizzati sull’utilizzo di materie prime rinnovabili, e, congiuntamente, ad alto valore aggiunto in termini di prestazioni per l’utente finale»: obiettivo dei programmi di questa sottoarea è lo sviluppo di prodotti Made in Italy ecocompatibili e, congiuntamente, ad alto valore aggiunto in termini di qualità estetica, funzionale e prestazionale; i programmi in oggetto devono comprendere uno o più dei seguenti temi progettuali:
1) innovazione di prodotto, del processo produttivo, e/o dell’organizzazione finalizzata alla ecosostenibilità nell’intero ciclo di vita del prodotto;
2) applicazione di piattaforme tecnologiche innovative per le filiere del Made in Italy finalizzate alla cooperazione produttiva, specializzate per la gestione degli aspetti di ecosostenibilità.
B2) Sottoarea «Sviluppo di sistemi di filiera per la progettazione integrata su tutto il ciclo produttivo e la rappresentazione del prodotto»: obiettivo dei programmi di questa sottoarea è lo sviluppo di soluzioni integrate di progettazione e «prototipazione virtuale» rapida, applicate ai cicli produttivi Made in Italy, dalla formazione dei campionari alla rappresentazione virtuale del prodotto presso il punto vendita; i programmi in oggetto devono comprendere uno o più dei seguenti temi progettuali:
1) sviluppo di soluzioni integrate per la prototipazione virtuale, in grado di adeguare i tempi di progettazione del prodotto ai mercati ad alta rotazione del campionario, di ridurre i costi di progettazione e di orientare la produzione alla «mass customization»;
2) definizione di linguaggi di progettazione per il Made in Italy condivisi tra gli attori della filiera anche in ambito multiculturale;
3) sviluppo di tecnologie di cooperazione produttiva per il Made in Italy che consentano l’integrazione operativa di soggetti diversi in termini di coprogettazione, coproduzione, scambio di semilavorati e componenti, sia in ambito di filiera che interfiliera.
B3) Sottoarea «Progetti per l’organizzazione delle filiere»:
obiettivo dei programmi di questa sottoarea e’ l’innovazione organizzativa delle filiere del Made in Italy, anche a livello internazionale; i programmi in oggetto devono comprendere uno o più dei seguenti temi progettuali:
1) applicazione di soluzioni tecnologiche innovative a supporto delle relazioni tra soggetti che cooperano e competono allo stesso tempo;
2) applicazione di soluzioni tecnologiche innovative per la interoperabilità, la cooperazione, la sicurezza, e per l’estrazione e l’elaborazione di informazioni ad alto valore aggiunto, con tecniche di «data mining».
C) Area obiettivo «Presidio strategico dei mercati».
C1) Sottoarea «Sviluppo di format distributivi innovativi per la commercializzazione sul mercato consumer internazionale»: obiettivo dei programmi di questa sottoarea e’ lo sviluppo di format distributivi innovativi sul mercato «consumer» che comunichino in modo chiaro l’identità del prodotto Made in Italy, promuovendo lo stile di vita italiano e garantendo qualità e servizio postvendita al consumatore finale; i programmi in oggetto devono comprendere uno o più dei seguenti temi progettuali:
1) innovazione del processo di gestione delle reti distributive specializzate per il Made in Italy anche attraverso l’integrazione di piattaforme logistiche innovative, di sistemi di pagamento, di strumenti innovativi di marketing intelligence per la gestione delle informazioni sui clienti;
2) prototipazione di punti vendita innovativi specializzati, comprensivi del marchio, dei sistemi tecnologici di supporto, degli strumenti e delle tecnologie di gestione del cliente e di post vendita.
C2) Sottoarea «Progettazione di strumenti tecnologici innovativi per la commercializzazione sul mercato business internazionale»:
obiettivo dei programmi di questa sottoarea è lo sviluppo di strumenti innovativi di commercializzazione e di supporto alla commercializzazione nel segmento «business to business» che comunichino in modo chiaro la qualità distintiva del prodotto Made in Italy; i programmi in oggetto devono comprendere uno o più dei seguenti temi progettuali:
1) innovazione del processo di gestione delle reti distributive «business to business» specializzate per il Made in Italy, anche attraverso l’integrazione di piattaforme logistiche innovative, di strumenti di valutazione e gestione dei canali commerciali e delle reti di vendita, di strumenti innovativi di marketing intelligence per la gestione delle informazioni sui clienti, di piattaforme di gestione delle transazioni e degli ordini;
2) sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative di gestione delle reti distributive che facilitino l’accesso alle piccole imprese delle filiere del Made in Italy sul mercato business internazionale.
C3) Sottoarea «Soluzioni di e-commerce e di market intelligence»: obiettivo dei programmi di questa sottoarea è lo sviluppo di canali innovativi di vendita on line, flessibili e personalizzabili rispetto ai profili di performance richiesti dalle filiere del Made in Italy; i programmi in oggetto devono comprendere uno o più dei seguenti temi progettuali:
1) sviluppo e/o applicazione di tecnologie di comparazione del ciclo di vita e delle caratteristiche di prodotto;
2) sviluppo e/o applicazione di tecnologie e strumenti per la realizzazione di contenuti e format di comunicazione multi-lingua e multi-cultura, personalizzati e flessibili;
3) sviluppo e/o applicazione di strumenti e soluzioni integrate di business e marketing intelligence;
4) sviluppo e/o applicazione di soluzioni tecnologiche cooperative per la gestione a livello globale delle transazioni, degli ordini e della gestione del rapporto con il cliente.
C4) Sottoarea «Soluzioni di logistica di filiera»: obiettivo dei programmi di questa sottoarea è l’innovazione nella logistica di un intero processo industriale appartenente alle filiere del Made in Italy, ottenuta attraverso l’armonizzazione e l’integrazione dei processi e dei flussi informativi delle singole unità produttive coinvolte, dall’acquisizione delle materie prime alla consegna al cliente; i programmi in oggetto devono comprendere uno o più dei seguenti temi progettuali:
1) sviluppo e/o applicazione di soluzioni innovative di packaging, integrate con le soluzioni di logistica, a basso impatto di costo e ambientale;
2) sviluppo di simulatori per l’analisi ed il disegno ottimale ed interattivo della logistica di approvvigionamento e dei relativi costi;
3) sviluppo di una piattaforma ICT, per la raccolta centralizzata delle informazioni relative alla logistica delle imprese appartenenti ad una o più filiere del Made in Italy, la gestione sicura ed integrata delle informazioni, anche in termini di condivisione cooperativa e competitiva e l’accesso distribuito e sicuro da parte delle aziende;
4) sviluppo di soluzioni innovative per la logistica di filiera, anche attraverso l’applicazione di sistemi intelligenti di identificazione e tracciabilità dei prodotti.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «disciplina comunitaria»: la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 dicembre 2006;
b) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;
tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e’ necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
d) «PMI»: le imprese classificate di piccola o media dimensione secondo i criteri stabiliti
nell’allegato n. 1 al Regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento (CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004, e nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005;
e) «grandi imprese»: le imprese che non rientrano nella definizione di PMI;
f) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un’università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti;
g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
h) «Agenzia»: l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione di cui all’art. 1, comma 368 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 3.
Caratteristiche dei programmi
1. I programmi devono prevedere attività di sviluppo sperimentale ovvero di innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi di cui al punto 5.5 della disciplina comunitaria, comprendenti eventualmente anche attività di ricerca industriale. In ogni caso, l’importo dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale deve essere inferiore al 50% del totale dei costi agevolabili. I programmi devono concludersi con la realizzazione e la qualificazione di un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo che abbia validità industriale.
2. Nel caso di programmi che prevedono anche l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi, il prototipo può rappresentare una regola procedurale, un modello, una metodologia o un concetto commerciale che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare; in tali programmi non sono ammesse le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’innovazione dell’organizzazione deve essere legata all’uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nell’ottica di modificare l’organizzazione;
b) l’innovazione dei processi o dell’organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell’arte del settore interessato nell’Unione europea. La novità può essere dimostrata anche sulla base di una descrizione dettagliata dell’innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell’organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore;
c) il progetto di innovazione dei processi o dell’organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente. Tale rischio può essere dimostrato, alternativamente, in termini di costi dell’attività rispetto al fatturato dell’impresa che lo propone, di tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, di utili attesi dall’innovazione del processo rispetto ai costi delle attività, di probabilità di insuccesso.
3. Ciascun programma deve essere realizzato in forma congiunta da più soggetti di cui all’art. 4 comma 1, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione, anche temporanee, tra imprese. Tali accordi, che devono essere descritti nella proposta di massima di cui all’art. 8, comma 1 e nel programma definitivo di cui all’art. 10 comma 1, devono regolamentare i rapporti tra le parti per la realizzazione del programma e definire, per ciascun soggetto partecipante, l’attività da realizzare, anche in termini di costi da sostenere, nonché dimostrare la rilevanza della sua partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma. Il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva. Gli accordi possono essere formalizzati anche successivamente alla presentazione del programma definitivo e comunque prima della sottoscrizione del decreto di concessione di cui all’art. 11, comma 3.
4. Alla data di presentazione del programma definitivo deve risultare sottoscritto un esplicito accordo che definisca con chiarezza gli aspetti relativi alla proprietà e all’utilizzo dei risultati.
5. Per ogni programma deve essere individuata, tra le imprese partecipanti, quella che assume il ruolo di «referente del programma», con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i soggetti partecipanti e di tenere i rapporti con il Ministero; qualora il programma preveda un modello gestionale che fa capo ad un «primo proponente», intendendosi per tale l’impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del programma stesso e della sua attuazione, quest’ultima assume anche il ruolo di referente nei confronti del Ministero.
6. L’importo complessivo dei costi agevolabili previsti da ciascun programma non può essere inferiore a 6 milioni di euro. Per i programmi nei quali tutte le imprese partecipanti sono classificate come micro o piccole imprese, secondo i criteri di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), i costi agevolabili complessivi possono essere inferiori a 6 milioni di euro, fino ad un limite minimo di 2,5 milioni di euro; tali programmi concorrono esclusivamente ai fini della graduatoria di cui all’art. 10, comma 10 lettera a), alla quale e’ riservata la quota di risorse di cui all’art. 6, comma 2.
7. Ai fini dell’ammissibilità i programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione del programma definitivo di cui all’art. 10 comma 1, ferma restando la possibilità che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilità antecedenti i cui costi, tuttavia, non sono ammissibili alle agevolazioni. Per le grandi imprese e per i programmi che prevedono innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi deve essere altresì dimostrato l’effetto di incentivazione dell’aiuto, fornendo nel predetto programma definitivo le informazioni previste dal punto 6 della disciplina comunitaria.
8. La data di avvio dei programmi deve in ogni caso intervenire non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del decreto di concessione di cui all’art. 11, comma 3 ed essere comunicata al Ministero, a cura del «referente del programma», con apposita dichiarazione. I programmi agevolati hanno una durata non superiore a 36 mesi dall’avvio del programma, fatti salvi casi particolari per i quali, su richiesta del «referente del programma», il Ministero può disporre un incremento temporale non superiore a 6 mesi qualora ne valuti la necessità in relazione alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del programma e all’effettiva possibilità di ultimazione dello stesso nel rispetto delle condizioni prestabilite.
9. Ogni programma deve prevedere la presenza di almeno un organismo di ricerca che, attraverso la partecipazione diretta ai costi ovvero lo svolgimento di attività di ricerca contrattuale, svolga un ruolo qualificato e coerente con gli obiettivi del programma. L’organismo di ricerca deve essere indicato nella domanda di agevolazione.

Art. 4.
Soggetti beneficiari e requisiti
1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, per la realizzazione dei programmi di cui all’art. 3:
a) le imprese operanti in tutti i settori, con esclusione delle attività rientranti nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007;
b) gli organismi di ricerca.
2. Possono essere destinatari delle agevolazioni anche imprese e organismi di ricerca costituiti all’estero e che non abbiano istituito una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, ai quali potrà essere concessa complessivamente una quota non superiore al 15% del contributo assegnato all’intero programma. La partecipazione di tali soggetti al programma deve essere rilevante al fine di garantire un’alta qualità ed una forte innovatività dello stesso nel suo insieme e di assicurare vantaggi agli altri soggetti in termini di trasferimento di conoscenze ed utilizzo dei risultati raggiunti.
3. Qualora siano coinvolti nella realizzazione del programma soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2, la loro partecipazione e’ valutata in relazione ai vantaggi che la stessa apporta al programma nel suo complesso, fermo restando che detti soggetti non possono beneficiare delle agevolazioni previste.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), alla data di presentazione della proposta di massima di cui all’art. 8, comma 1, devono:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedure concorsuali, ne’ essere in liquidazione volontaria;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria, ovvero impegnarsi ad operare con tale regime entro la data di presentazione del programma definitivo di cui all’art. 10 comma 1;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) essere in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
f) non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà, così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 1° ottobre 2004.

Art. 5.
Spese ammissibili e costi agevolabili
1. Le spese ammissibili e i relativi costi agevolabili, sia per le attività di ricerca industriale, sia per quelle di sviluppo sperimentale e di innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi, nella misura congrua e pertinente, riguardano:
a) il personale, relativamente alle retribuzioni lorde, compreso il contributo del datore di lavoro, per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del programma.
Viene preso in considerazione il personale dipendente, compreso quello con contratto «a progetto»;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie; nel caso di attività di innovazione dell’organizzazione nei servizi, gli strumenti e le attrezzature sono esclusivamente quelli delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
c) i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, nonché i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l’attività del programma, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
e) spese generali supplementari, basate su costi effettivi direttamente imputabili al programma sulla base di un calcolo pro rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato;
f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi (ad es. componentistica per la realizzazione del prototipo, materie prime per la sperimentazione, ecc.), connessi direttamente al programma.

Art. 6.
Risorse finanziarie, forma ed intensità delle agevolazioni
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto le risorse finanziarie disponibili sono pari a 190 milioni di euro, a valere sulla quota di risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo assegnata al Progetto di innovazione industriale «Nuove Tecnologie per il Made in Italy» con il decreto di ripartizione delle risorse dell’8 febbraio 2008 citato in premessa.
2. Una quota dell’importo di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro, e’ riservata alla formazione della graduatoria di cui all’art. 10, comma 10, lettera a).
3. L’importo di cui al comma 1 potrà essere integrato con risorse del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività 2007-2013 (asse 1 obiettivo operativo 4.1.1.2), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007, che saranno utilizzate per la concessione di agevolazioni a fronte di programmi riferibili alle regioni di intervento del PON medesimo (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia); l’ammissibilità al cofinanziamento del PON sarà determinata sulla base delle condizioni in esso stabilite. Il Ministero si riserva di comunicare alle imprese interessate l’ammissione al cofinanziamento ed eventuali limitazioni o prescrizioni aggiuntive che da questo derivano.
4. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria, nella forma di contributi diretti alla spesa.
5. La misura delle agevolazioni e’ definita in termini di intensità massime rispetto ai costi agevolabili. Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore attualizzato dell’aiuto come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state___aid/legislation/reference rates.html
6. Le intensità di aiuto, in equivalente sovvenzione lordo, sono pari al 50% per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale e al 25% per quelli relativi allo sviluppo sperimentale. Esse sono determinate per ciascun soggetto beneficiario in misura corrispondente ai relativi costi agevolabili.
7. Le intensità di cui al comma 6 sono maggiorate come segue:
a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
b) fino a concorrenza di un’intensità massima dell’80%, di 10 punti percentuali per tutte le categorie di soggetti beneficiari indicate all’art. 4, comma 1, se alla realizzazione del programma partecipano almeno sette imprese indipendenti l’una dall’altra e se risultano rispettate le seguenti condizioni:
1) nessuna impresa che partecipa al programma sostiene da sola più del 70% dei costi agevolabili del programma;
2) il programma prevede la collaborazione di almeno tre PMI.
8. Le intensità di aiuto, in equivalente sovvenzione lordo, per i costi relativi all’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi, sono pari al 15% per le grandi imprese, al 25% per le medie imprese e al 35% per le piccole imprese. Le grandi imprese possono beneficiare di dette agevolazioni soltanto se il programma prevede la partecipazione di PMI che sostengono almeno il 30% del totale dei costi agevolabili.
9. Nel caso in cui gli organismi di ricerca siano beneficiari delle agevolazioni, il Ministero verificherà l’eventuale sussistenza di aiuti indiretti alle imprese, ai sensi del punto 3.2 della disciplina comunitaria. Per gli organismi di ricerca che svolgono attività sia di natura economica che non economica devono risultare identificabili e distinguibili i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti.
10. Il contributo concedibile non potrà superare l’importo di 10 milioni di euro per l’intero programma e di 2 milioni di euro per ciascun soggetto beneficiario. Per i programmi di cui all’art. 3, comma 6, comportanti costi agevolabili di importo complessivo pari o superiore a 2,5 milioni di euro e inferiore a 6 milioni di euro e nei quali tutte le imprese partecipanti sono classificate come micro o piccole imprese, secondo i criteri di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), i predetti limiti sono, rispettivamente, di 5 milioni e di 1 milione di euro.
11. Ai fini del calcolo del contributo concedibile si seguono le seguenti fasi:
a) i costi agevolabili sono attualizzati all’anno solare di concessione e distinguendo tra i costi relativi alle attività di ricerca industriale, quelli relativi alle attività di sviluppo sperimentale e quelli di innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi; ai fini dell’attualizzazione si considera convenzionalmente il tasso vigente al momento della formazione delle graduatorie di cui all’art. 10, comma 10;
b) a tali importi attualizzati si applicano le rispettive intensità di aiuto previste nel presente articolo, ottenendo l’importo massimo attualizzato del contributo concedibile;
c) tale importo viene rivalutato con riferimento al piano delle erogazioni corrispondente agli stati di avanzamento definiti e ritenuti validi in istruttoria.
12. L’ammontare del contributo concesso e’ rideterminato al momento dell’ultima erogazione a saldo ai fini della verifica del rispetto delle intensità massime indicate ai precedenti commi 6, 7 e 8, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per anno solare. Le agevolazioni concesse con il decreto di cui all’art. 11 non possono in ogni caso essere aumentate.

Art. 7.
Cumulo
1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo de minimis, per i medesimi costi.

Art. 8.
Presentazione delle proposte di massima
1. I soggetti di cui all’art. 4 presentano al Ministero una proposta di massima, formulando la domanda secondo lo schema riportato nell’allegato n. 1 al presente decreto e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti. Alla domanda e’ allegata, a pena di esclusione, la proposta di massima redatta, anche in lingua inglese, secondo lo schema di cui all’allegato 2, sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa indicata quale referente del programma ai sensi dell’art. 3, comma 5.
2. La domanda e’ presentata al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività – Direzione generale per la politica industriale, via Molise 2, 00187 Roma, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al fine di consentire l’immediata diffusione delle disposizioni del presente decreto, lo stesso e’ pubblicato nel sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it nelle more della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. La domanda deve essere compilata e presentata per via elettronica, corredata dalla proposta di massima sotto forma di file allegato, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it, secondo le modalità ivi indicate; ai fini della dimostrazione del rispetto del termine di presentazione fa fede la data e l’ora registrata dal sistema informatico.
4. La stampa della domanda, unitamente alla versione cartacea della proposta di massima, deve essere trasmessa, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento e quale data di presentazione si assume quella di spedizione; la presentazione della domanda per via elettronica, con le modalità indicate al comma 3, deve avvenire entro le ore 18,00 del medesimo termine. La stampa della domanda e la proposta di massima devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali, a cura del «referente del programma», con firma o timbro a cavallo di ciascuna coppia di fogli. In caso di difformità tra la documentazione cartacea e quella inviata per via elettronica fa fede quest’ultima.

Art. 9.
Istruttoria delle proposte di massima
1. Il Ministero trasmette all’Agenzia le domande con le relative proposte di massima, per l’avvio della fase di valutazione, ed entro i trenta giorni successivi dalla scadenza del termine di cui all’art. 8, comma 4 comunica alla stessa l’elenco delle domande risultate complete e regolari. Le domande incomplete della proposta di massima di cui all’art. 8, comma 1, quelle spedite o inoltrate per via elettronica al di fuori dei termini, nonché quelle redatte in difformità dalla modulistica prescritta ovvero non utilizzando lo specifico software messo a disposizione dal Ministero non sono ritenute valide e sono respinte con specifica nota contenente le relative motivazioni.
2. L’Agenzia esamina le proposte di massima entro 45 giorni dal termine di cui all’art. 8, comma 4, valutandone la validità tecnologica e competitiva sulla base dei criteri di seguito indicati:
a) validità e coerenza rispetto alle finalità dell’intervento di cui al presente decreto, valutata con riferimento alla qualità del programma e alla sua rispondenza alle finalità e agli ambiti di intervento di cui ai commi 1, 2, e 3 dell’art. 1;
b) innovazione nello sviluppo tecnologico e/o organizzativo, valutata con riferimento al grado di definizione e di chiarezza degli obiettivi del programma, all’innovatività rispetto allo stato dell’arte e al grado di innovazione (radicale, incrementale), nonché al contributo rispetto all’avanzamento tecnologico e/organizzativo;
c) completezza e adeguatezza del partenariato, valutata con riferimento al ruolo previsto per i vari soggetti, alla qualità e rilevanza delle esperienze dei partecipanti rispetto agli obiettivi del programma proposto (anche in termini di capitale umano ed infrastrutture tecnologiche), alla complementarietà e bilanciamento delle competenze;
d) ricadute potenziali in termini tecnologici e di competitività, valutate con riferimento agli impatti attesi su filiere e settori industriali, nonché in termini di valorizzazione delle competenze e delle eccellenze presenti nel sistema produttivo e della ricerca, di trasversalità applicativa e di potenzialità nel mobilitare filiere e sistemi di imprese.
3. L’Agenzia formula per ciascuna proposta di massima un giudizio articolato, evidenziando in modo puntuale le motivazioni relative a ciascuno degli elementi di valutazione compresi nei criteri elencati al comma 2. Le proposte di massima che ottengono un giudizio positivo sono ammesse alla fase di presentazione dei programmi definitivi.
4. Entro il termine di cui al comma 2, l’Agenzia trasmette i risultati della valutazione al Ministero, in conformità agli schemi e procedure definiti ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto interministeriale del 6 marzo 2008, citato in premessa, relativo all’adozione del Progetto di Innovazione Industriale «Nuove Tecnologie per il Made in Italy».
5. Il Ministero comunica ai «referenti del programma» l’esito motivato della valutazione, comprensivo delle indicazioni tecniche eventualmente formulate dall’Agenzia e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l’elenco delle domande ammesse alla presentazione dei programmi definitivi.
6. In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 4 del citato decreto interministeriale del 6 marzo 2008, nel caso in cui l’Agenzia non sia pienamente operativa al momento dell’avvio della fase di valutazione, l’attività di valutazione e’ svolta dal Ministero, che si avvale del comitato di esperti ivi previsto.

Art. 10.
Presentazione e valutazione dei programmi definitivi
1. I programmi definitivi sono presentati, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 9, comma 5, pena la decadenza, in conformità allo schema di domanda di cui all’allegato n. 3.
Alla domanda, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, e’ allegata la proposta tecnica del programma definitivo, redatto, anche in lingua inglese, secondo lo schema di cui all’allegato n. 4, nonché la documentazione indicata nell’allegato n. 5. Nella domanda deve essere indicata la banca alla quale dovranno essere erogate le agevolazioni in base a quanto stabilito all’art. 12, comma 4.
2. La domanda deve essere compilata e presentata per via elettronica, corredata dalla proposta tecnica del programma definitivo e dalla documentazione di cui al comma 1, in formato elettronico, entro le ore 18,00 del termine di cui al comma 1, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it, secondo le modalità ivi indicate; ai fini della dimostrazione del rispetto del termine di presentazione fa fede la data e l’ora registrata dal sistema informatico.
3. La stampa della domanda, unitamente alla versione cartacea della proposta tecnica del programma definitivo e della documentazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento e quale data di presentazione si assume quella di spedizione; la stampa della domanda e la proposta tecnica devono essere posti nella corretta sequenza e resi solidali, a cura del «referente del programma», con firma o timbro a cavallo di ciascuna coppia di fogli. In caso di difformità tra la documentazione cartacea e quella inviata per via elettronica fa fede quest’ultima.
4. Il Ministero trasmette le domande all’Agenzia per l’avvio della fase di valutazione ed entro i trenta giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 comunica alla stessa l’elenco delle domande risultate complete e regolari. Le domande incomplete della proposta tecnica e/o della documentazione di cui al comma 1, quelle spedite o inoltrate per via elettronica al di fuori dei termini, nonché quelle redatte in difformità dalla modulistica prescritta ovvero non utilizzando lo specifico software messo a disposizione dal Ministero non sono ritenute valide e sono respinte con specifica nota contenente le relative motivazioni.
5. L’Agenzia effettua la valutazione dei programmi definitivi entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, sulla base dei criteri di seguito indicati, in relazione a ciascuno dei quali è riportato il punteggio da attribuire ed e’ fissata la soglia minima del punteggio necessario ai fini dell’ammissione del programma alla graduatoria:
a) validità e coerenza rispetto alle finalità dell’intervento di cui al presente decreto, valutata con riferimento alla qualità del programma e alla sua rispondenza alle finalità e agli ambiti di intervento di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 1: punti da 0 a 10, soglia minima 6;
b) innovazione nello sviluppo tecnologico ed organizzativo, valutata con riferimento: al grado di definizione e di chiarezza del programma; agli obiettivi generali e specifici e alla loro qualità; all’innovatività rispetto allo stato dell’arte e al grado di innovazione (strutturale, incrementale), nonché al contributo rispetto all’avanzamento tecnologico ed organizzativo: punti da 0 a 10, soglia minima 8;
c) adeguatezza del piano di lavoro, del piano di management e dell’organizzazione del progetto, valutati rispetto all’allocazione delle risorse tecniche ed umane, anche con riferimento ad una equilibrata partecipazione di genere, rispetto agli obiettivi e alle attività proposti, all’economicità e realizzabilità del programma, alla qualità ed efficacia delle metodologie di lavoro prescelte, delle procedure e delle soluzioni di management adottate per la gestione delle attività (con particolare attenzione alle attività ed alle soluzioni previste per controllare e coordinare il partenariato ed individuare e gestire i rischi connessi alla realizzazione del programma): punti da 0 a 10, soglia minima 6;
d) completezza e adeguatezza del partenariato, valutate con riferimento al ruolo previsto per i vari soggetti, all’intensità e qualità della partecipazione delle PMI ed in particolare delle piccole imprese; alla qualità e rilevanza delle esperienze dei partecipanti rispetto agli obiettivi del programma (anche in termini di capitale umano e di infrastrutture tecnologiche) e rispetto al management e alla partecipazione a progetti complessi, all’affidabilità economico finanziaria dei soggetti richiedenti le agevolazioni, alla distribuzione delle attività e dei relativi costi, alla complementarietà, bilanciamento e completezza delle competenze: punti da 0 a 10, soglia minima 7;
e) validità del piano di sviluppo industriale e valorizzazione della proprietà e utilizzo dei risultati, valutata con riferimento alle previsioni di ritorni economico-finanziari del programma, nonché alla valutazione dei rischi connessi, all’eventuale supporto di investimenti esterni i cui rischi e rendimenti sono direttamente connessi con il piano di sviluppo industriale, all’adeguatezza del piano di marketing strategico dei risultati attesi e alla capacità di accesso al mercato, nonché alla validità ed efficacia degli accordi riguardanti il management della proprietà e dell’utilizzo dei risultati del programma: punti da 0 a 10, soglia minima 8;
f) ricadute potenziali in termini tecnologici, economici e di competitività, valutate con riferimento agli impatti attesi su filiere, settori industriali ed utenti finali, alla trasversalità applicativa e potenzialità nel mobilitare filiere e sistemi di imprese, alla valorizzazione delle competenze e delle eccellenze presenti nel sistema produttivo e della ricerca, agli impatti attesi sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale di impresa: punti da 0 a 10, soglia minima 6.
6. L’Agenzia formula per ciascun programma un giudizio articolato, indicando il punteggio attribuito ed evidenziando in modo puntuale le motivazioni relative a ciascuno degli elementi di valutazione compresi nei criteri elencati al comma 5. I programmi che conseguono un punteggio inferiore a 42 punti non sono ammessi alla graduatoria.
7. L’Agenzia valuta altresì:
a) la dimostrazione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto fornita dalle grandi imprese secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 7;
b) la pertinenza al programma delle spese previste e la loro congruità in relazione a ragionevoli
valutazioni di mercato, rideterminando l’ammontare dei costi agevolabili e dichiarando inammissibili i programmi per i quali l’importo complessivo dei costi agevolabili risulti, a seguito di tale determinazione, inferiore ai limiti stabiliti all’art. 3, comma 6.
8. Al fine di completare la valutazione l’Agenzia può richiedere al «referente del programma» le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, che devono essere forniti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, pena l’esclusione della domanda.
9. Entro il termine di cui al comma 5, l’Agenzia trasmette i risultati della valutazione dei programmi definitivi al Ministero in conformità agli schemi e procedure definiti ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto interministeriale del 6 marzo 2008, citato in premessa, relativo all’adozione del Progetto di innovazione industriale «Nuove Tecnologie per il Made in Italy».
10. Sulla base delle risultanze di cui al comma 9 il Ministero, entro i successivi trenta giorni, forma e pubblica le seguenti graduatorie, inserendo i programmi ammissibili in ordine decrescente in relazione al punteggio assegnato ed individuando quelli agevolabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili e fino ad esaurimento delle stesse:
a) una graduatoria relativa ai programmi di cui all’art. 3, comma 6 comportanti costi agevolabili di importo complessivo pari o superiore a 2,5 milioni di euro e inferiore a 6 milioni di euro e nei quali tutte le imprese partecipanti sono classificate come micro o piccole imprese, secondo i criteri di cui all’art. 2, comma 1, lettera d);
b) una graduatoria relativa agli altri programmi non rientranti tra quelli indicati alla lettera a).
11. Qualora, nell’ambito di una graduatoria, il fabbisogno finanziario dell’ultimo programma agevolabile risulti solo in parte coperto dalle disponibilità residue, e’ attribuita detta somma residua, agevolando comunque l’intero programma; e’ fatta salva la facolta’ dei soggetti beneficiari di rinunciare all’agevolazione parziale così individuata.
12. Le risorse eventualmente non utilizzate nell’ambito di una graduatoria sono destinate all’altra graduatoria.
13. Nel caso in cui l’Agenzia non sia pienamente operativa al momento dell’avvio della fase di valutazione, si applica quanto previsto all’art. 9, comma 6.

Art. 11.
Concessione delle agevolazioni
1. Successivamente all’approvazione della graduatoria il Ministero adotta, per ciascun programma agevolabile, il decreto di concessione delle agevolazioni e comunica agli interessati il termine previsto al comma 3 per la sottoscrizione del decreto, indicando la documentazione necessaria ai fini di detta sottoscrizione, tra cui il documento unico di regolarità contributiva e, se non già allegato alla domanda, l’accordo di collaborazione di cui all’art. 3, comma 3.
Per i programmi non ammessi alla graduatoria e per quelli ammessi ma non agevolati per insufficienza di risorse, e’ inviata la comunicazione motivata dell’esito del procedimento.
2. Il decreto di concessione stabilisce, tra l’altro, gli impegni dei soggetti beneficiari in ordine agli obiettivi, tempi, modalità e specifiche tecniche di realizzazione del programma, il piano delle erogazioni e dei corrispondenti stati di avanzamento del programma, la documentazione necessaria a documentare lo stato di avanzamento, le condizioni che possono determinare la revoca delle agevolazioni secondo quanto disposto dall’art. 14, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di controllo, nonché ogni altro obbligo necessario ai fini della realizzazione del programma.
L’efficacia del decreto di concessione e’ subordinata all’acquisizione della certificazione antimafia.
3. I soggetti beneficiari sottoscrivono il decreto di concessione, per espressa assunzione degli obblighi derivanti dallo stesso e dagli eventuali allegati tecnici e giuridici, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pena la dichiarazione di decadenza dai benefici.

Art. 12.
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate per stati di avanzamento del programma complessivo, secondo il piano delle erogazioni definito con il decreto di cui all’art. 11, in numero non superiore a cinque erogazioni, l’ultima delle quali non inferiore al 20% delle agevolazioni concesse. La prima erogazione puo’ essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse.
Ai fini dell’erogazione per stato di avanzamento i costi sostenuti non devono essere inferiori a quelli determinati nel suddetto piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento.
2. Le richieste di erogazione sono presentate e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa «referente del programma» e sottoscritte altresì dai legali rappresentanti dei singoli soggetti beneficiari che hanno realizzato le attività comprese nello stato di avanzamento per cui si richiede l’erogazione. Le richieste devono essere corredate da un rapporto tecnico sulle attività realizzate e dalla documentazione comprovante le spese sostenute, indicata nel decreto di cui all’art. 11. Ai fini dell’ultima erogazione la richiesta e’ trasmessa entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma e il rapporto tecnico deve relazionare in merito all’intero programma realizzato nonché al raggiungimento degli obiettivi.
3. Il Ministero esamina gli stati di avanzamento presentati, sottoponendo all’Agenzia la documentazione necessaria per l’esame tecnico-scientifico volto a verificare la rispondenza dei risultati intermedi e finali rispetto alle specifiche del programma e l’ammissibilità tecnica delle attività rendicontate rispetto ai risultati raggiunti.
4. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero alla banca indicata nella domanda di agevolazioni, presso la quale e’ acceso un conto corrente dedicato al programma e che provvede a trasferire le somme ai singoli beneficiari sulla base degli importi spettanti indicati dal Ministero stesso.

Art. 13.
Monitoraggio e controlli
1. Le imprese sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero per effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati previsto dall’art. 7 del decreto interministeriale del 6 marzo 2008 citato nelle premesse, riguardante l’adozione del Progetto di Innovazione Industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy».
2. Il Ministero, nell’ambito del sistema di controllo previsto dall’art. 8 del decreto interministeriale del 6 marzo 2008 sopra citato, dispone controlli e ispezioni in ogni fase del procedimento al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Una verifica in loco e’ effettuata in ogni caso ad avvenuta realizzazione del programma, prima dell’ultima erogazione.

Art. 14.
Revoche
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte nel caso di:
a) mancato rispetto del divieto di cumulo di cui all’art. 7;
b) mancato rispetto dei termini di cui all’art. 3, comma 8;
c) mancata realizzazione del programma;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni stabilito nel decreto di cui all’art. 11.
f) in tutti gli altri casi previsti nel decreto di cui all’art. 11 in relazione alle caratteristiche tecniche e alle modalità di realizzazione del programma.
2. In caso di revoca, le agevolazioni erogate sono restituite maggiorate degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2008

Il Ministro: Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 281
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Allegati
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