Decisione 94/824/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 relativa all’estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone dei Membri dell’Organizzazione mondiale del commercio.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (1),
in particolare l’articolo 3, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato “accordo OMC”) è stato firmato a nome della Comunità e che l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato “accordo TRIPS”), allegato all’accordo OMC, contiene disposizioni dettagliate sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale al fine di fissare norme internazionali in questo settore per promuovere il commercio internazionale e prevenire le distorsioni degli scambi e gli attriti dovuti alla mancanza di un’adeguata ed efficace tutela della proprietà intellettuale;
considerando che, per garantire che tutta la legislazione comunitaria pertinente sia pienamente conforme all’accordo TRIPS, la Comunità deve adottare determinate misure in relazione agli atti comunitari vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
che tali misure comportano per taluni aspetti l’emendamento o la modifica di atti comunitari e che dette misure comportano altresì l’integrazione degli atti comunitari vigenti;
considerando che la direttiva 87/54/CEE riguarda la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori;
che gli articoli da 35 a 38 dell’accordo TRIPS fissano gli obblighi dei membri dell’OMC in relazione alla tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori;
che, in virtù dell’articolo 1, paragrafo 3 e dell’articolo 3 dell’accordo TRIPS, la Comunità deve garantire che i cittadini di tutti gli altri membri dell’OMC beneficino di tale tutela e dell’applicazione del trattamento nazionale;
che occorre pertanto estendere la tutela di cui alla direttiva 87/54/CEE ai cittadini dei membri dell’OMC, senza obblighi di reciprocità e che è opportuno avvalersi a tal fine della procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 7 di detta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli Stati membri estendono la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori di cui alla direttiva 87/54/CEE come segue:
a) le persone fisiche aventi la cittadinanza di un membro dell’accordo OMC, o ivi residenti, sono trattate come cittadini di uno Stato membro;
b) le persone giuridiche o fisiche aventi uno stabilimento vero ed effettivo per la creazione di topografie o per la produzione di circuiti integrati nel territorio di un membro dell’acordo OMC sono trattate come le persone giuridiche o fisiche aventi uno stabilimento industriale o commerciale vero ed effettivo nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 21.
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1995.
2. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 1996.
3. La decisione 90/510/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sull’estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi o territori (2), per quanto riguarda l’estensione della tutela di cui alla direttiva 87/54/CEE a paesi o a territori membri dell’accordo OMC è abrogata a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente
H. SEEHOFER

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36.(2) GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 29. Decisione modificata dalla decisione 93/17/CEE
(GU n. L 11 del 19. 1. 1993, pag. 22).