Codice Civile
Libro Quinto Del lavoro
Titolo IX
Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
Capo II Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Art. 2584 Diritto di esclusività
Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.