Accordo TRIPs
adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ratificato dall’Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747

I Membri,
desiderosi di ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi;
riconoscendo, a tal fine, la necessità di nuove regole e normative riguardanti:
a) l’applicabilità dei principi fondamentali del GATT 1994 e dei pertinenti accordi o convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale;
b) la predisposizione di norme e principi adeguati in materia di esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;
c) la predisposizione di mezzi appropriati ed efficaci per tutelare i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, tenuto conto delle differenze tra i sistemi giuridici nazionali;
d) la predisposizione di procedure rapide ed efficaci per la prevenzione e la risoluzione multilaterale delle controversie tra governi; e
e) disposizioni transitorie intese a favorire la più completa partecipazione ai risultati dei negoziati;
riconoscendo la necessità di un quadro multilaterale di principi, regole e norme attinenti al commercio internazionale delle merci contraffatte;
riconoscendo che i diritti di proprietà intellettuale sono diritti privati;
riconoscendo i fondamentali obiettivi di carattere pubblico dei regimi nazionali di protezione della proprietà intellettuale, ivi compresi gli obiettivi in materia di tecnologia e sviluppo; riconoscendo inoltre le speciali esigenze dei paesi meno avanzati Membri, cui occorre accordare la massima flessibilità nell’attuazione interna di leggi e regolamenti onde consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente;
sottolineando l’importanza di ridurre le tensioni mediante un rafforzato impegno a risolvere le controversie sulle questioni di proprietà intellettuale attinenti al commercio attraverso procedure multilaterali;
desiderosi di instaurare una relazione di reciproco sostegno tra l’OMC e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in appresso denominata OMPI) e altre competenti organizzazioni internazionali;
hanno convenuto quanto segue:

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Natura e ambito degli obblighi
1. I Membri danno esecuzione alle disposizioni del presente Accordo. Essi hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente Accordo, purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso. Essi inoltre hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente Accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.
2. Ai fini del presente Accordo, l’espressione “proprietà intellettuale” comprende tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7.
3. Ciascun Membro accorda il trattamento previsto dal presente Accordo ai cittadini degli altri Membri. Per quanto riguarda il relativo diritto di proprietà intellettuale, si considerano cittadini degli altri Membri le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i criteri di ammissibilità alla protezione di cui alla Convenzione di Parigi (1967), alla Convenzione di Berna (1971), alla Convenzione di Roma e al Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, sempreché tutti i Membri dell’OMC fossero Membri di tali convenzioni. I Membri che si avvalgono delle possibilità di cui all’art. 5, paragrafo 3 o all’art. 6, paragrafo 2 della Convenzione di Roma ne danno notifica conformemente a dette disposizioni al consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (“Consiglio TRIPs”).

Art. 2
Convenzioni in materia di proprietà intellettuale
1. In relazione alle parti II, III e IV del presente Accordo, i Membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all’art. 19 della Convenzione di Parigi (1967).
2. Nessuna disposizione delle parti da I a IV del presente Accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai Membri in forza della Convenzione di Parigi, della Convenzione di Berna, della Convenzione di Roma e del Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori.

Art. 3
Trattamento nazionale
1. Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori.
Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l’obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti contemplati dal presente Accordo. I Membri che facciano uso delle facoltà di cui all’art. 6 della Convenzione di Berna (1971) o all’art. 16, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Roma ne informano conformemente a dette disposizioni il consiglio TRIPs.
2. I Membri possono avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1 in relazione a procedure giudiziarie e amministrative, ivi comprese l’elezione del domicilio o la nomina di un rappresentante nell’ambito di un Membro, soltanto se tali deroghe sono necessarie per garantire il rispetto di leggi e regolamenti non incompatibili con le disposizioni del presente Accordo e se le procedure in questione non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

Art. 4
Trattamento della nazione più favorita
Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono imme diatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri. Sono esenti da questo obbligo tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro:
a) derivanti da accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria o applicazione della legge di carattere generale e non particolarmente limitati alla protezione della proprietà intellettuale;
b) concessi in conformità alle disposizioni della Convenzione di Berna (1971) o della Convenzione
di Roma in virtù delle quali il trattamento accordato può essere funzione non del trattamento nazionale bensì del trattamento concesso in un altro paese;
c) relativi ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non contemplati dal presente Accordo;
d) derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione della proprietà intellettuale entrati in vigore prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC, purché tali accordi siano notificati al consiglio TRIPs e non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini degli altri Membri.

Art. 5
Accordi multilaterali in materia di acquisizione o mantenimento della protezione
Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano alle procedure previste negli accordi multilaterali conclusi sotto gli auspici dell’OMPI in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 6
Esaurimento
Ai fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 nessuna disposizione del presente Accordo può essere utilizzata in relazione alla questione dell’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 7
Obiettivi
La protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell’innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l’equilibrio tra diritti e obblighi.

Art. 8
Principi
1. In sede di elaborazione o modifica delle loro disposizioni legislative e regolamentari i Membri possono adottare misure necessarie ad assicurare la tutela dell’alimentazione e della salute pubblica e a promuovere il pubblico interesse in settori d’importanza fondamentale per il loro sviluppo socioeconomico e tecnologico, purché tali misure siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo.
2. Misure appropriate, purché siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo, possono essere necessarie per impedire l’abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un’ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia.

PARTE II
NORME RELATIVE ALL’ESISTENZA, ALL’AMBITO E ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Sezione 1
Diritto d’autore e diritti connessi

Art. 9
Rapporto con la Convenzione di Berna
1. I Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’art. 6-bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti.
2. La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.

Art. 10
Programmi per elaboratore e compilazioni di dati
1. I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (1971).
2. Le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette come tali. La protezione, che non copre i dati o il materiale stesso, non pregiudica diritti d’autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale.

Art. 11
Diritti di noleggio
Almeno in relazione ai programmi per elaboratore e alle opere cinematografiche i Membri accordano agli autori e agli aventi causa il diritto di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico di originali o copie delle opere protette. Un Membro è esonerato da questo obbligo in relazione alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio non abbia dato luogo ad una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione conferito nello stesso Membro agli autori e ai loro aventi causa. Per quanto riguarda i programmi per elaboratore, questo obbligo non si applica ai casi in cui il programma medesimo non costituisca l’oggetto essenziale del noleggio.

Art. 12
Durata della protezione
Ogni qualvolta la durata della protezione di un opera, eccettuate le opere fotografiche o le opere delle arti applicate, sia computata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non può essere inferiore a 50 anni dalla fine dell’anno civile di pubblicazione autorizzata dell’opera, oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei 50 anni successivi alla realizzazione dell’opera, a 50 anni dalla fine dell’anno civile di realizzazione.

Art. 13
Limitazioni ed eccezioni
I Membri possono imporre limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell’opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

Art. 14
Protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi (registrazioni sonore) e degli organismi di radiodiffusione
1. Per quanto riguarda la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, gli artisti interpreti o esecutori hanno la facoltà di impedire, salvo proprio consenso, la fissazione della loro esecuzione non fissata e la riproduzione di tale fissazione, nonché la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal vivo.
2. I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.
3. Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto di vietare, salvo proprio consenso, le seguenti azioni: la fissazione, la riproduzione di fissazioni e la riemissione delle loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive. Se i Membri non accordano tali diritti agli organismi di radiodiffusione, danno ai titolari del diritto d’autore sull’oggetto delle emissioni la possibilità di impedire le azioni suddette, fatte salve le disposizioni della Convenzione di Berna (1971).
4. Le disposizioni dell’art. 11 in relazione ai programmi per elaboratore si applicano, mutatis mutandis, ai produttori di fonogrammi e a qualsiasi altro titolare di diritti sui fonogrammi ai sensi delle legislazioni dei Membri. Se al 15 aprile 1994 in un Membro vige un sistema di equo compenso dei titolari di diritti per il noleggio di fonogrammi, tale sistema può essere mantenuto purché il noleggio di fonogrammi non comprometta in modo sostanziale i diritti esclusivi di riproduzione dei titolari.
5. La durata della protezione concessa dal presente Accordo agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi si estende almeno fino alla fine di un periodo di 50 anni computati dalla fine dell’anno civile in cui è stata fatta la fissazione o ha avuto luogo l’esecuzione. La durata della protezione concessa ai sensi del paragrafo 3 si estende per almeno 20 anni dalla fine dell’anno civile in cui l’emissione ha avuto luogo.
6. Qualsiasi Membro può, in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 prevedere condizioni, limitazioni, deroghe e riserve entro i limiti consentiti dalla Convenzione di Roma. Tuttavia le disposizioni dell’art. 18 della Convenzione di Berna (1971) si applicano, mutatis mutandis, anche ai diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi sui fonogrammi.

Sezione 2
Marchi

Art. 15
Oggetto della protezione
1. Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d’impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d’impresa. Qualora i segni non siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i Membri possono condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con l’uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.
2. Il paragrafo 1 non va interpretato nel senso di impedire ai Membri di escludere dalla registrazione un marchio d’impresa per altri motivi, purché questi non pregiudichino le disposizioni della Convenzione di Parigi (1967).
3. I Membri possono condizionare la registrabilità all’uso. Tuttavia l’uso effettivo di un marchio d’impresa non può costituire un requisito per la presentazione di una domanda di registrazione. Una domanda non può essere respinta unicamente per il motivo che l’uso previsto non ha avuto luogo prima della scadenza di un periodo di tre anni dalla data di presentazione.
4. La natura dei prodotti o servizi ai quali si applicherà un marchio d’impresa non costituisce in alcun caso un impedimento alla registrazione del marchio.
5. I Membri pubblicano ciascun marchio prima della registrazione o subito dopo e offrono ragionevoli possibilità di presentare istanze di annullamento della registrazione. Inoltre essi possono accordare la possibilità di contestare la registrazione del marchio.

Art. 16
Diritti conferiti
1. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà dei Membri di concedere diritti in base all’uso.
2. L’art. 6-bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, i Membri tengono conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel Membro in questione conseguente alla promozione del marchio.
3. L’art. 6-bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato, purché l’uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato.

Art. 17
Eccezioni
I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

Art. 18
Durata della protezione
La registrazione iniziale e ciascun rinnovo della registrazione di un marchio hanno effetto per un periodo non inferiore a sette anni. La registrazione di un marchio è rinnovabile indefinitamente.

Art. 19
Requisito dell’uso
1. Qualora l’uso costituisca una condizione necessaria per il mantenimento di una registrazione, la registrazione può essere annullata soltanto dopo un periodo ininterrotto di non uso di almeno tre anni, a meno che il titolare del marchio non adduca motivi legittimi basati sull’esistenza di impedimenti all’uso del marchio.
Circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto tali da costituire un impedimento alla sua utilizzazione, quali restrizioni all’importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti o servizi protetti dal marchio, sono considerate legittimi motivi di non uso.
2. L’uso del marchio da parte di terzi sotto il controllo del titolare si considera uso del marchio ai fini del mantenimento della registrazione.

Art. 20
Altri requisiti
L’uso del marchio nel commercio non è ostacolato senza giusto motivo da obblighi speciali, quali l’uso con un altro marchio, l’uso in una forma particolare o l’uso in un modo che ne pregiudichi l’idoneità a contraddistinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Quanto precede non preclude la possibilità di prescrivere che il marchio distintivo dell’impresa produttrice dei prodotti o servizi sia usato, senza esservi legato, insieme al marchio che contraddistingue gli specifici prodotti o servizi in questione della medesima impresa.

Art. 21
Licenza e cessione
I Membri possono determinare le condizioni relative alla licenza e alla cessione dei marchi, restando inteso che la licenza obbligatoria non è consentita e che il titolare di un marchio registrato ha il diritto di trasferire il marchio contestualmente o meno all’azienda cui il marchio appartiene.

Sezione 3
Indicazioni geografiche

Art. 22
Protezione delle indicazioni geografiche
1. Ai fini del presente Accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
2. In relazione alle indicazioni geografiche, i Membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire: a) l’uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un’area geografica diversa dal vero luogo d’origine in modo tale da ingannare il pubblico sull’origine geografica del prodotto; b) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967).
3. Un Membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l’uso dell’indicazione del marchio per tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull’effettivo luogo d’origine.
4. La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è applicabile contro un’indicazione geografica che, per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originati di un altro territorio.

Art. 23
Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici
1. Ciascun Membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, o di un’indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l’indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o simili.
2. La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un’indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un’indicazione geografica che identifichi degli alcolici è rifiutata o dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un Membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per i vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni.
3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell’art. 22, paragrafo 4. Ciascun Membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.
4. Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPs riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei Membri partecipanti al sistema.

Art. 24
Negoziati internazionali. Eccezioni
1. I Membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell’art. 23. Un Membro non può avvalersi delle disposizioni dei paragrafi da 4 a 8 per rifiutare di condurre negoziati o di concludere accordi bilaterali o multilaterali. Nel contesto di tali negoziati i Membri saranno disposti a considerare la continuata applicabilità di dette disposizioni alle singole indicazioni geografiche il cui uso abbia costituito l’oggetto dei negoziati stessi.
2. L’applicazione delle disposizioni della presente sezione è sottoposta ad esame dal consiglio TRIPs; il primo esame ha luogo entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC. Qualsiasi problema inerente al rispetto degli obblighi di cui alle presenti disposizioni può essere sottoposto all’attenzione del consiglio che, su richiesta di un Membro, procede a consultare qualsiasi Membro o i Membri sulla questione in merito alla quale non è stato possibile trovare una soluzione soddisfacente mediante consultazioni bilaterali o plurilatetali tra i Membri interessati. Il consiglio prende le misure che possono essere concordate per facilitare l’attuazione e perseguire gli obiettivi della presente sezione.
3. Nell’attuare le presente sezione, un Membro non può diminuire la protezione delle indicazioni geografiche vigente nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.
4. Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un Membro ad impedire l’uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro Membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto Membro (a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o (b) in buona fede prima di tale data.
5. Se un marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati acquistati con l’uso in buona fede:
a) prima della data di applicazione delle presenti disposizioni nel Membro in questione ai sensi della parte VI, oppure
b) prima che l’indicazione geografica fosse protetta nel suo paese d’origine, le misure adottate per attuare la presente sezione non compromettono il diritto al marchio o la validità della sua registrazione, né il diritto ad usare il marchio, per il fatto che quest’ultimo è identico o simile a un’indicazione geografica.
6. La presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un’indicazione geografica di qualsiasi altro Membro per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di detto Membro. La presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un’indicazione geografica di qualsiasi altro Membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d’uva esistente nel territorio di detto Membro alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.
7. Un Membro può disporre che qualsiasi richiesta fatta ai sensi della presente sezione in relazione all’uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l’uso pregiudizievole dell’indicazione protetta sia divenuto comunemente noto nel Membro stesso o dalla data di registrazione del marchio nel medesimo Membro, purché per tale data il marchio sia stato pubblicato, se detta data è anteriore a quella in cui l’uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto nel Membro in questione, a condizione che l’indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede.
8. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare il pubblico.
9. Non sussiste alcun obbligo ai sensi del presente Accordo di proteggere le indicazioni geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro paese d’origine, o che siano ivi cadute in disuso.

Sezione 4
Disegni industriali

Art. 25
Requisiti per la protezione
1. I Membri assicurano la protezione dei disegni industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. Essi possono stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono in modo significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti. I Membri possono inoltre disporre che la protezione non copra i disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.
2. Ciascun Membro fa in modo che i requisiti per la protezione dei disegni tessili, in particolare a livello di costi, esame o pubblicazione, non compromettano in modo ingiustificato la possibilità di chiedere e ottenere tale protezione. I Membri hanno la facoltà di adempiere a questo obbligo mediante la normativa in materia di disegno industriale o di diritto d’autore.

Art. 26
Protezione
1. Il titolare di un disegno industriale protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.
2. I Membri possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni industriali, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni industriali protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
3. La protezione è accordata per una durata non inferiore a 10 anni.

Sezione 5
Brevetti

Art. 27
Oggetto del brevetto
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale. Fatti salvi l’art. 65, paragrafo 4, l’art. 70, paragrafo 8 e il paragrafo 3 del presente articolo, il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al luogo d’invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d’importazione o di fabbricazione locale.
2. I Membri possono escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita o la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purché l’esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle loro legislazioni.
3. I Membri possono inoltre escludere dalla brevettabilità:
a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell’uomo o degli animali;
b) i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici. Tuttavia i Membri prevedono la protezione delle varietà di vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. Le disposizioni della presente lettera sono sottoposte ad esame quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.

Art. 28
Diritti conferiti
1. Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione.
2. Il titolare ha inoltre il diritto di cedere, o di trasmettere agli eredi, il brevetto e di concedere licenze.

Art. 29
Condizioni relative ai richiedenti
1. I Membri possono disporre che il richiedente di un brevetto descriva l’invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona esperta del ramo possa attuarla e possono altresì prescrivere che il richiedente indichi il miglior modo di attuare l’invenzione noto all’inventore alla data di presentazione o, qualora si rivendichi la priorità, alla data di priorità della domanda.
2. I Membri possono disporre che il richiedente di un brevetto fornisca informazioni circa le corrispondenti domande da lui presentate all’estero e i corrispondenti brevetti conseguiti all’estero.

Art. 30
Eccezioni ai diritti conferiti
I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con un normale sfruttamento del brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

Art. 31
Altri usi senza il consenso del titolare
Qualora la legislazione di un Membro consenta altri usi dell’oggetto di un brevetto senza il consenso del titolare, ivi compreso l’uso da parte della pubblica amministrazione o di terzi da questa autorizzati si applicano le seguenti disposizioni:
a) l’autorizzazione dell’uso in questione si considera nei suoi aspetti peculiari;
b) l’uso in questione può essere consentito soltanto se precedentemente l’aspirante utilizzatore ha cercato di ottenere l’autorizzazione del titolare secondo eque condizioni e modalità commerciali e se le sue iniziative non hanno avuto esito positivo entro un ragionevole periodo di tempo. Un Membro può derogare a questo requisito nel caso di un’emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza oppure in caso di uso pubblico non commerciale. In situazioni d’emergenza nazionale o in altre circostanze d’estrema urgenza il titolare viene tuttavia informato quanto prima possibile. Nel caso di uso pubblico non commerciale, quando la pubblica amministrazione o l’impresa, senza fare una ricerca di brevetto, sanno o hanno evidenti motivi per sapere che un brevetto valido è o sarà utilizzato da o per la pubblica amministrazione, il titolare ne viene informato immediatamente;
c) l’ambito e la durata dell’uso in questione sono limitati allo scopo per il quale esso è stato autorizzato; nel caso della tecnologia dei semiconduttori lo scopo è unicamente l’uso pubblico non commerciale oppure quello di correggere un comportamento, risultato in seguito a procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale;
d) l’uso in questione non è esclusivo;
e) l’uso non è alienabile, fuorché con la parte dell’impresa o dell’avviamento che ne ha il godimento;
f) l’uso in questione è autorizzato prevalentemente per l’approvvigionamento del mercato interno del Membro che lo autorizza;
g) l’autorizzazione dell’uso in questione può, fatta salva un’adeguata protezione dei legittimi interessi delle persone autorizzate, essere revocata se e quando le circostanze che l’hanno motivata cessano di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi. L’autorità competente ha il potete di esaminare, su richiesta motivata, il permanere di tali circostanze;
h) in ciascun caso il titolare riceve un equo compenso, tenuto conto del valore economico dell’autorizzazione;
i) la legittimità di qualsiasi decisione relativa all’autorizzazione dell’uso in oggetto è sottoposta a controllo giurisdizionale o ad altro controllo esterno da parte di un’autorità superiore distinta del Membro in questione;
j) qualsiasi decisione relativa al compenso previsto per l’uso in oggetto è sottoposta a controllo giurisdizionale o altro controllo esterno da parte di una distinta autorità superiore del Membro in questione;
k) i Membri non sono tenuti ad applicare le condizioni di cui alle lettere b) e f) qualora l’uso in oggetto sia autorizzato per correggere un comportamento risultato, in seguito a procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale. La necessità di correggere pratiche anticoncorrenziali può essere presa in considerazione nel determinare l’importo del compenso in tali casi. Le autorità competenti hanno il potere di rifiutare la revoca di un’autorizzazione se e quando le condizioni che l’hanno motivata hanno probabilità di ripresentarsi;
l) qualora l’uso in questione sia autorizzato per consentire lo sfruttamento di un brevetto (“il secondo brevetto”) che non si possa sfruttare senza contraffazione di un altro brevetto (“il primo brevetto”), si applicano le seguenti condizioni supplementari:
i) l’invenzione rivendicata nel secondo brevetto deve implicare un importante avanzamento tecnico di considerevole rilevanza economica in relazione all’invenzione rivendicata nel primo brevetto;
ii) il titolare del primo brevetto ha diritto ad una controlicenza a condizioni ragionevoli per l’uso dell’invenzione rivendicata nel secondo brevetto; e iii) l’uso autorizzato in relazione al primo brevetto non è alienabile fuorché con la cessione del secondo brevetto.

Art. 32
Revoca/Decadenza
Qualsiasi decisione di revoca o decadenza di un brevetto può essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

Art. 33
Durata della protezione
La durata della protezione concessa non può terminare prima della scadenza di un periodo di 20 anni computati dalla data del deposito.

Art. 34
Brevetti di procedimento: obbligo della prova
1. Ai fini dei procedimenti civili in ordine alla violazione dei diritti del titolare di cui all’art. 28, paragrafo 1, lettera b), se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un prodotto, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di imporre al convenuto di provare che il procedimento per ottenere un prodotto identico è diverso dal procedimento brevettato. Pertanto i Membri dispongono, almeno in uno dei casi sottoindicati, che un prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante il procedimento brevettato:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento brevettato è nuovo;
b) se esiste una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non ha potuto determinare con mezzi ragionevoli il procedimento effettivamente usato.
2. Ciascun Membro ha facoltà di stabilire che l’obbligo della prova di cui al paragrafo 1 incombe al presunto contraffattore soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera a) o soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera b).
3. Nell’espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

Sezione 6
Topografie di prodotti a semiconduttori

Art. 35
Rapporto con il trattato IPIC
I Membri convengono di accordare protezione alle topografie di prodotti a semiconduttori (in appresso “topografie”) conformemente agli articoli da 2 a 7 (escluso l’art. 6, paragrafo 3), all’art. 12 e all’art. 16, paragrafo 3 del trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori e di conformarsi alle disposizioni sottoindicate.

Art. 36
Ambito della protezione
Fatte salve le disposizioni dell’art. 37, paragrafo 1, i Membri considerano illegali, se eseguite senza il consenso del titolare, le seguenti operazioni: importazione, vendita o altra forma di distribuzione a fini commerciali di una topografia protetta, di un prodotto a semiconduttori in cui sia incorporata una topografia protetta o di un articolo che incorpori un siffatto prodotto soltanto nella misura in cui continui a contenere una topografia riprodotta illegalmente.

Art. 37
Atti che non richiedono il consenso del titolare
1. In deroga all’art. 36, i Membri non considerando illegale l’esecuzione degli atti di cui al medesimo articolo in relazione ad un prodotto a semiconduttori che incorpori una topografia riprodotta illegalmente o ad un articolo che incorpori un siffatto prodotto, se la persona che esegue o fa eseguire gli atti suddetti al momento di acquistare il prodotto a semiconduttori o l’articolo in cui esso è incorporato non sapeva e non aveva una ragione valida per sapere che il prodotto in questione conteneva una topografia riprodotta illegalmente. I Membri dispongono che tale persona, una volta adeguatamente avvisata che la topografia è stata riprodotta illegalmente, può eseguire gli atti suddetti in relazione alle scorte o alla merce ordinata prima di ricevere l’informazione, ma è tenuta a corrispondere al titolare una somma equivalente ad un’equa royalty, quale sarebbe pagabile in virtù di una licenza negoziata liberamente per la medesima topografia.
2. Le condizioni di cui all’art. 31, lettere da a) a k) si applicano, mutatis mutandis, nel caso di una licenza non volontaria su una topografia o sul suo uso da parte o per la pubblica amministrazione senza il consenso del titolare.

Art. 38
Durata della protezione
1. Presso i Membri che subordinano la protezione alla registrazione, la durata della protezione della topografia termina non prima della scadenza di un periodo di 10 anni computati dalla data di deposito di una domanda di registrazione o dal primo sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo.
2. Presso i Membri che non subordinano la protezione alla registrazione, la topografia è tutelata per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del primo sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un Membro può prescrivere che la protezione decada 15 anni dopo la creazione della topografia.

Sezione 7
Protezione di informazioni segrete

Art. 39
1. Nell’assicurare un’efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell’art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967), i Membri assicurano la protezione delle informazioni segrete conformemente al paragrafo 2 e quella dei dati forniti alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al paragrafo 3.
2. Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali nella misura in cui tali informazioni:
a) siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
b) abbiano valore commerciale in quanto segrete; e
c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intesa a mantenerle segrete.
3. I Membri, qualora subordinino l’autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali.

Sezione 8
Controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali

Art. 40
1. I Membri convengono che alcune modalità o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprietà intellettuale che limitano la concorrenza possono avere effetti negativi sul commercio e impedire il trasferimento e la diffusione di tecnologia.
2. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ai Membri di specificare nelle loro legislazioni le pratiche o condizioni che potrebbero in determinati casi costituire un abuso dei diritti di proprietà intellettuale con effetto negativo sulla concorrenza nel mercato corrispondente. Come previsto sopra, un Membro può adottare, compatibilmente con le altre disposizioni del presente Accordo, opportune misure intese ad impedire o controllare tali pratiche, tra cui ad esempio concessioni esclusive al licenziante, condizioni che impediscono contestazioni della validità e imposizione di licenze globali, alla luce delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Membro in questione.
3. Ciascun Membro avvia, su richiesta, consultazioni con qualsiasi altro Membro che abbia motivo di ritenere che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, cittadino del Membro al quale è stata rivolta la richiesta di consultazioni o ivi residente, stia attuando pratiche contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari del Membro richiedente sull’oggetto della presente sezione e desideri garantire l’osservanza di dette disposizioni, fatte salve qualsiasi azione ai sensi di legge e la piena libertà di una decisione definitiva per ciascuno dei due Membri. Il Membro al quale viene rivolta la richiesta di consultazioni mostra di buon grado la massima disponibilità e offre adeguate opportunità per le consultazioni con il Membro richiedente; collabora inoltre fornendo informazioni non riservate pubblicamente disponibili pertinenti al problema in questione e altre informazioni a sua disposizione, fatte salve le normative nazionali e la conclusione di accordi reciprocamente soddisfacenti in ordine alla tutela del loro carattere riservato da parte del Membro richiedente.
4. Qualora cittadini di un Membro o residenti nel suo territorio siano soggetti in un altro Membro a procedimenti per presunta violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di quest’ultimo relative all’oggetto della presente sezione, al primo Membro viene concessa, su richiesta, dall’altro Membro la possibilità di consultazioni alle condizioni di cui al paragrafo 3.

PARTE III
TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Sezione 1
Obblighi generali

Art. 41
1. I Membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un’azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente Accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso.
2. Le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono leali ed eque.
Esse non sono indebitamente complicate o costose né comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati.
3. Le decisioni sul merito di una controversia sono preferibilmente formulate per iscritto e motivate.
Esse sono rese accessibili almeno alle parti del procedimento senza indebito indugio. Le decisioni sul merito di una controversia sono basate soltanto sugli elementi di prova in relazione ai quali è stata concessa alle parti la possibilità di essere sentite.
4. Le parti di un procedimento hanno la possibilità di promuovere un riesame da parte di un’autorità giudiziaria delle decisioni amministrative definitive e, fatte salve le disposizioni giurisdizionali della legislazione di un Membro relative all’importanza di un procedimento, almeno degli aspetti giuridici delle decisioni giudiziarie iniziali sul merito della controversia. Tuttavia non vi è alcun obbligo di prevedere un’opportunità di riesame delle assoluzioni nelle cause penali.
5. È inteso che la presente parte non crea alcun obbligo di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale distinto da quello per l’applicazione della legge in generale, né influisce sulla capacità dei Membri di applicare le rispettive leggi in generale. Nessuna disposizione della presente parte crea alcun obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse tra i mezzi per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e i mezzi per l’applicazione della legge in generale.

Sezione 2
Procedimenti e rimedi civili e amministrativi

Art. 42
Procedure leali ed eque
I Membri assicurano ai titolari di diritti la possibilità di ricorrere a procedimenti giudiziari civili per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente Accordo. I convenuti hanno diritto ad un avviso scritto tempestivo e contenente sufficienti dati, ivi compreso il fondamento delle affermazioni. Le parti possono essere rappresentate da avvocati indipendenti e le procedure non impongono condizioni eccessivamente gravose riguardo a comparizioni personali obbligatorie.
Tutte le patti dei procedimenti in questione sono debitamente autorizzate a provare la validità delle loro affermazioni e a presentare tutti gli elementi di prova pertinenti. La procedura prevede un modo per identificare e proteggere le informazioni riservate, a meno che ciò non sia contrario ai vigenti obblighi costituzionali.

Art. 43
Elementi di prova
1. Qualora una parte abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di disporre che detti elementi siano forniti da quest’ultima, fatte salve ove opportuno condizioni che garantiscano la tutela delle informazioni riservate.
2. Nei casi in cui una parte di un procedimento rifiuti volontariamente e senza un motivo valido l’accesso a informazioni necessarie o non fornisca tali informazioni entro un termine ragionevole, o ancora ostacoli in modo significativo un procedimento relativo ad un’azione intentata per far valere un diritto, un Membro può concedere all’autorità giudiziaria la facoltà di emettere decisioni preliminari e definitive, affermative o negative, in base alle informazioni ad essa fornite, ivi compresi la denuncia o i fatti a sostegno presentati dalla parte lesa dal negato accesso all’informazione, a condizione di dare alle parti la possibilità di essere intese riguardo ai fatti addotti o agli elementi di prova.

Art. 44
Ingiunzioni
1. Le autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare ad una parte di desistere dalla violazione di un diritto, tra l’altro per impedire l’introduzione nei circuiti commerciali di loro com petenza di merci importate che implicano la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, subito dopo lo sdoganamento di dette merci. I Membri non sono tenuti a concedere tale facoltà per un oggetto protetto acquistato o ordinato da una persona prima di sapere o di avere motivi validi per sapere che commerciare in tale oggetto avrebbe comportato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
2. In deroga alle altre disposizioni della presente parte e fatta salva l’osservanza delle disposizioni della parte II specificamente relative all’uso da parte della pubblica amministrazione, o di terzi da essa autorizzati, senza il consenso del titolare, i Membri possono limitare i rimedi possibili contro tale uso al pagamento di un compenso conformemente all’art. 31, lettera h). In altri casi si applicano i rimedi previsti nella presente parte o, qualora essi siano incompatibili con la legislazione di un Membro, si possono ottenere sentenze dichiarative a un adeguato risarcimento.

Art. 45
Risarcimento dei danno
1. L’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’autore della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest’ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.
2. L’autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all’autore della violazione di pagare al titolare le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l’avvocato. Ove opportuno, i Membri possono autorizzare le autorità giudiziarie a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l’autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole.

Art. 46
Altri rimedi
Al fine di creare un efficace mezzo di dissuasione da atti di violazione, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare che le merci le quali in base alle sue constatazioni costituiscono violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun genere, rimosse dai circuiti commerciali in modo da evitare pregiudizi al titolare del diritto oppure, a meno che ciò sia contrario agli obblighi costituzionali vigenti, distrutte. L’autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare che i materiali e gli strumenti principalmente usati nella creazione delle merci costituenti violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun genere, rimossi dai circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni. Nell’esaminare tali richieste, si tiene conto del fatto che i provvedimenti ordinati devono essere proporzionali alla gravità della violazione e si considerano gli interessi dei terzi. Per quanto riguarda le merci contraddistinte da marchi contraffatti, la semplice rimozione del marchio apposto illegalmente non è sufficiente, tranne in casi eccezionali, per consentire l’immissione delle merci nei circuiti commerciali.

Art. 47
Diritto d’informazione
I Membri possono disporre che l’autorità giudiziaria abbia la facoltà, a meno che ciò non sia sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, di ordinare all’autore della violazione di comunicare al titolare del diritto l’identità di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonché i loro circuiti commerciali.

Art. 48
Indennizzo del convenuto
1. L’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare ad una parte su richiesta della quale siano stati presi provvedimenti e che abbia fatto abuso dei procedimenti di tutela di accordare ad una parte cui sia stato erroneamente imposto un ordine o un divieto un adeguato risarcimento del danno subito a causa di tale abuso. L’autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all’attore di pagare al convenuto le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l’avvocato.
2. Per quanto riguarda l’amministrazione di qualsiasi legge relativa alla protezione o alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale, i Membri esonerano le autorità pubbliche e i funzionari dall’obbligo di riparazione soltanto se nell’amministrazione della legge in questione essi abbiano agito o inteso agire in buona fede.

Art. 49
Procedure amministrative
Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.

Sezione 3
Misure provvisorie

Art. 50
1. L’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci: a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per impedire l’introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento; b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione.
2. L’autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l’opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.
3. L’autorità giudiziaria ha la facoltà di fare obbligo all’attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accertare al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che l’attore è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente, nonché per ordinare all’attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi.
4. Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l’esecuzione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.
5. L’attore può essere tenuto a fornire altre informazioni necessarie per l’identificazione dei prodotti in questione da parte dell’autorità che eseguirà le misure provvisorie.
6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall’autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un Membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
7. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest’ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione.
8. Nella misura in cui una misura provvisoria può essere ordinata in seguito a procedure amministrative, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.

Sezione 4
Disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera

Art. 51
Sospensione dello svincolo da parte delle autorità doganali
I Membri adottano, conformemente alle disposizioni che seguono, procedure intese a consentire al titolare di un diritto, che abbia valide ragioni per sospettare che possa verificarsi l’importazione di merci contraffatte o di merci usurpative, di presentare alle autorità competenti, amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta di sospensione da parte delle autorità doganali dell’immissione in libera pratica delle merci interessate. I Membri possono consentire che una tale richiesta sia avanzata per merci nelle quali si ravvisino altre violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, fatta salva l’osservanza dei requisiti enunciati nella presente sezione. I Membri possono altresì prevedere corrispondenti procedure per la sospensione da parte delle autorità doganali dell’immissione di merci costituenti violazione destinate all’esportazione dai loro territori.

Art. 52
Domanda
Qualsiasi titolare di un diritto che inizi le procedure di cui all’art. 51 è tenuto a fornire sufficienti elementi di prova per dimostrare alle autorità competenti che ai sensi della legislazione del paese d’importazione sussiste prima facie una violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale e a presentare una descrizione sufficientemente particolareggiata delle merci per consentirne l’immediato riconoscimento da parte delle autorità doganali. Le autorità competenti comunicano al richiedente entro un termine ragionevole se hanno accolto o meno la domanda e, qualora spetti ad esse determinarlo, il periodo per il quale le autorità doganali prenderanno provvedimenti.

Art. 53
Cauzione o garanzia equivalene
1. Le autorità competenti hanno la facoltà di fare obbligo ad un richiedente di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente per proteggere il convenuto e le autorità competenti e per impedire abusi. Tale cauzione o garanzia equivalente non può indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione.
2. Qualora in seguito ad una domanda ai sensi della presente sezione l’immissione in libera pratica di merci implicanti, disegni industriali, brevetti, topografie o informazioni riservate sia stata sospesa dalle autorità doganali in base ad una decisione non emessa da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità indipendente e il periodo di cui all’art. 55 sia scaduto senza la concessione di misure provvisorie da parte dell’autorità abilitata, purché tutte le altre condizioni per l’importazione siano state soddisfatte il proprietario, l’importatore o il destinatario delle merci in questione ha diritto al loro svincolo dietro deposito di una cauzione di importo sufficiente per proteggere il titolare del diritto da violazioni. Il pagamento di tale cauzione non pregiudica il ricorso agli altri mezzi di cui il titolare può avvalersi, restando inteso che la garanzia è liberata se il titolare non si avvale del diritto di agire entro un ragionevole periodo di tempo.

Art. 54
Avviso di sospensione
L’importatore e il richiedente sono informati senza indugio della sospensione dell’immissione in libera pratica delle merci conformemente all’art. 51.

Art. 55
Durata della sospensione
Se, entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dalla data in cui il richiedente è stato avvisato della sospensione, le autorità doganali non sono state informate che una parte diversa dal convenuto ha intentato un’azione diretta ad una decisione sul merito della controversia o che l’autorità a ciò abilitata ha preso misure provvisorie che prorogano la sospensione dello svincolo delle merci, queste sono svincolate, purché tutte le altre condizioni per l’importazione o l’esportazione siano soddisfatte; ove opportuno, il suddetto termine può essere prorogato di 10 giorni lavorativi. Se è stato iniziato un procedimento diretto ad una decisione sul merito della controversia, si procede su richiesta del convenuto ad un riesame, comprendente la possibilità di essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole, se le misure prese debbano essere modificate, revocate o confermate. In deroga a quanto sopra, qualora la sospensione dello svincolo venga attuata o proseguita conformemente ad un provvedimento giudiziario provvisorio, si applicano le disposizioni dell’art. 50, paragrafo 6.

Art. 56
Indennizzo dell’importatore e del proprietario delle merci
Le autorità competenti hanno la facoltà di imporre al richiedente di corrispondere all’importatore, al destinatario e al proprietario delle merci un adeguato risarcimento dell’eventuale pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione ingiustificata delle merci o dalla ritenzione delle merci svincolate a norma dell’art. 55.

Art. 57
Diritto di ispezione e di informazione
Fatta salva la protezione delle informazioni riservate, i Membri accordano alle autorità competenti la facoltà di concedere al titolare un’adeguata possibilità di far ispezionare le merci detenute dalle autorità doganali per comprovare la validità delle sue affermazioni. Le autorità competenti hanno altresì la facoltà di concedere all’importatore un equivalente opportunità di far ispezionare dette merci. In caso di determinazione positiva sul merito di una controversia, i Membri possono accordare alle autorità competenti la facoltà di comunicare al titolare del diritto nome e indirizzo dello speditore, dell’importatore e del destinatario nonché la quantità delle merci in questione.

Art. 58
Azione d’ufficio
Qualora i Membri richiedano alle autorità competenti di agire d’ufficio e di sospendere lo svincolo delle merci in relazione alle quali esse abbiano presunzioni di prova della violazione di un diritto di proprietà intellettuale: a) le autorità competenti possono in qualsiasi momento chiedere al titolare del diritto ogni informazione che possa aiutarle nell’esercizio di tali poteri; b) l’importatore e il titolare del diritto sono informati senza indugio della sospensione. Qualora l’importatore abbia presentato un ricorso contro la sospensione alle autorità competenti, la sospensione è soggetta, mutatis mutandis, alle condizioni di cui all’art. 55; c) i Membri esonerano le autorità pubbliche e i funzionari dall’obbligo di riparazione soltanto se essi hanno agito o inteso agire in buona fede.

Art. 59
Rimedi
Fatte salve le altre misure alle quali può fare ricorso il titolare del diritto e fatto salvo il diritto del convenuto di promuovere un riesame da parte di un’autorità giudiziaria, le autorità competenti hanno la facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione delle merci costituenti violazione conformemente ai principi di cui all’art. 46. Per quanto riguarda le merci contraffatte, le autorità non consentono la riesportazione tal quali dei prodotti costituenti violazione né li destinano ad un diverso regime doganale, fuorché in circostanze eccezionali.

Art. 60
Importazioni de minimis
I Membri possono escludere dall’applicazione delle disposizioni che precedono i piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori o inviate in piccole spedizioni.

Sezione 5
Procedimenti penali

Art. 61
I Membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d’autore su scala commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti per costituire un mezzo di dissuasione coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravità.
Ove opportuno, i possibili provvedimenti comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nell’esecuzione del reato. I Membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale.

PARTE IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E RELATIVE PROCEDURE INTER PARTES

Art. 62
1. I Membri possono richiedere, come condizione per l’acquisizione o il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 2 a 6, l’osservanza di ragionevoli procedure e formalità. Tali procedure e formalità devono essere compatibili con le disposizioni del presente Accordo.
2. Se l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, i Membri fanno in modo che le procedure di concessione o di registrazione, fatta salva la conformità alle condizioni fondamentali per l’acquisizione del diritto, consentano la concessione o la registrazione del diritto entro un periodo di tempo ragionevole al fine di evitare un’indebita abbreviazione della durata della protezione. 3. L’art. 4 della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai marchi di servizio.
4. Le procedure relative all’acquisizione o al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, nonché, qualora siano previste dalla legislazione di un Membro, la revoca amministrativa e le procedure inter partes quali opposizione, revoca e annullamento, sono disciplinate dai principi generali di cui all’art. 41, paragrafi 2 e 3.
5. Le decisioni amministrative finali delle procedure di cui al paragrafo 4 sono sottoposte a riesame da parte di un’autorità giudiziaria o quasi giudiziaria. Tuttavia non vi è alcun obbligo di prevedere una possibilità di riesame delle decisioni in caso di opposizione infruttuosa o di revoca amministrativa, purché i motivi di tali procedure possano costituire oggetto di procedure di annullamento.

PARTE V
PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 63
Trasparenza
1. Le disposizioni legislative e regolamentari, nonché le decisioni giudiziarie definitive e le decisioni amministrative di applicazione generale, rese esecutive da un Membro in relazione all’oggetto del presente Accordo (esistenza, ambito, acquisizione, tutela e prevenzione dell’abuso) dei diritti di proprietà intellettuale sono pubblicate oppure, qualora la pubblicazione sia impossibile, messe a disposizione del pubblico, in lingua nazionale, in modo da consentire ai governi e ai titolari dei diritti di venirne a conoscenza. Sono altresì pubblicati gli accordi relativi all’oggetto del presente Accordo vigenti tra il governo o un ente pubblico di un Membro e il governo o un ente pubblico di un altro Membro.
2. I Membri notificano le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 al consiglio TRIPs per assisterlo nell’esame del funzionamento del presente Accordo. Il consiglio cerca di ridurre al minimo l’onere che l’adempimento di tale obbligo comporta per i Membri e potrà decidere di abolire l’obbligo di notificargli direttamente dette disposizioni legislative e regolamentari, se consultazioni con l’OMPI sull’istituzione di un registro comune delle disposizioni legislative e regolamentari si concluderanno positivamente. Il consiglio inoltre considera a questo proposito qualsiasi azione necessaria in materia di notifiche conformemente agli obblighi previsti dal presente Accordo derivanti dalle disposizioni dell’art. 6-ter della Convenzione di Parigi (1967).
3. Ciascun Membro è disposto a fornire, in risposta ad una richiesta scritta di un altro Membro, il tipo di informazioni di cui al paragrafo 1. Un Membro che abbia motivo di ritenere che una specifica decisione giudiziaria o amministrativa o un accordo bilaterale in materia di diritti di proprietà intellettuale pregiudichi i suoi diritti ai sensi del presente Accordo può anche chiedere per iscritto di poter prendere visione delle decisioni giudiziarie o amministrative o degli accordi bilaterali in questione, oppure di ottenere al riguardo informazioni sufficientemente particolareggiate.
4. Nessuna disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 obbliga i Membri a rivelare informazioni riservate che impedirebbero l’applicazione della legge o sarebbero comunque contrarie al pubblico interesse o che pregiudicherebbero i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

Art. 64
Risoluzione delle controversie
1. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 quali elaborate e applicate dall’intesa
sulla risoluzione delle controversie si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie di quest’ultimo.
2. L’art. XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 non si applica alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 2, il consiglio TRIPs esamina ambito e modalità per le rimostranze del tipo previsto all’art. XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 presentate a norma del presente Accordo e sottopone le sue raccomandazioni all’approvazione della Conferenza ministeriale. La decisione della Conferenza ministeriale di approvare tali raccomandazioni o di prorogare il periodo di cui al paragrafo 2 viene presa soltanto per consenso e le raccomandazioni approvate diventano efficaci per tutti i Membri senza un ulteriore processo di accettazione formale.

PARTE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 65
Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, nessun Membro è obbligato ad applicare le disposizioni del presente Accordo prima della scadenza di un periodo generale di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.
2. Un paese in via di sviluppo Membro ha il diritto di differire di altri quattro anni la data di applicazione, quale definita al paragrafo 1, delle disposizioni del presente Accordo ad eccezione degli articoli 3, 4 e 5.
3. Qualsiasi altro Membro che sia in fase di transizione da un’economia centralizzata ad un’economia di mercato basata sulla libera impresa e che stia intraprendendo una riforma strutturale del suo regime in materia di proprietà intellettuale e incontri particolari problemi nella preparazione e nell’attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla proprietà intellettuale può beneficiare anch’esso di un periodo di proroga ai sensi del paragrafo 2.
4. Nella misura in cui un paese in via di sviluppo Membro è tenuto, in forza del presente Accordo, ad estendere la protezione del brevetto di prodotto a settori tecnologici che non possono essere oggetto di detta protezione nel suo territorio alla data di applicazione generale del presente Accordo per tale Membro, quale definita al paragrafo 2, il Membro in questione può ritardare l’applicazione delle disposizioni sui brevetti di prodotto, di cui alla sezione 5 della parte II ai suddetti settori tecnologici di un ulteriore periodo di cinque anni.
5. I Membri che si avvalgono di un periodo transitorio a norma dei paragrafi 1, 2, 3 o 4 assicurano che eventuali modifiche introdotte nelle loro disposizioni legislative e regolamentari e nella loro prassi durante il periodo in questione non ne riducano la compatibilità con le disposizioni del presente Accordo.

Art. 66
Paesi meno avanzati Membri
1. I paesi meno avanzati Membri, a causa delle loro speciali esigenze e necessità, dei loro condizionamenti sul piano economico, finanziario e amministrativo e del loro bisogno di flessibilità per crearsi una base tecnologica efficiente, non sono tenuti ad applicare le disposizioni del presente Accordo, salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di 10 anni dalla data di applicazione quale definita all’art. 65, paragrafo 1. Su richiesta di un paese meno avanzato Membro debitamente motivata, il consiglio TRIPs concede proroghe di tale periodo.
2. I paesi industrializzati Membri offrono incentivi alle imprese e istituzioni dei loro territori per promuovere e incoraggiare trasferimenti di tecnologia verso i paesi meno avanzati Membri in modo da consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente.

Art. 67
Cooperazione tecnica
Al fine di facilitare l’attuazione del presente Accordo, i paesi industrializzati Membri offrono, su richiesta e a condizioni e modalità reciprocamente concordate, cooperazione tecnica e finanziaria a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati Membri. Tale cooperazione comprende assistenza nell’elaborazione di leggi e regolamenti sulla protezione e la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale e sulla prevenzione dell’abuso di tali diritti, nonché sostegno per la creazione o il rafforzamento di uffici o enti nazionali competenti in materia, ivi compresa la formazione di personale.

Art. 68
Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio Il consiglio TRIPs controlla l’applicazione del presente Accordo e, in particolare, l’osservanza da parte dei Membri degli obblighi che esso impone loro e offre ai Membri la possibilità di consultazioni su questioni relative agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Esso assolve gli altri compiti assegnatigli dai Membri e, in particolare, fornisce loro su richiesta assistenza nel contesto delle procedure di risoluzione delle controversie. Nell’esercizio delle sue funzioni il consiglio TRIPs può rivolgersi per consultazioni e informazioni a tutte le fonti che ritenga appropriate. In consultazione con l’OMPI, il consiglio cerca di stabilire, entro un anno dalla sua prima riunione, un appropriato regime di cooperazione con gli organi di tale organizzazione.

Art. 69
Cooperazione internazionale
I Membri convengono di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale delle merci costituenti violazione di diritti di proprietà intellettuale. A tal fine essi istituiscono e notificano punti di contatto nelle loro amministrazioni e sono disposti a scambiarsi informazioni sul commercio di tali merci. In particolare, promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte e usurpative.

PARTE VII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70
Protezione di oggetti esistenti
1. Il presente Accordo non crea obblighi in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima della data di applicazione dell’Accordo per il Membro in questione.
2. Salvo disposizione contraria in esso contenuta, il presente Accordo crea obblighi in relazione a tutti gli oggetti esistenti alla data della sua applicazione per il Membro in questione e che sono protetti in detto Membro a tale data o che sono o saranno successivamente conformi ai criteri di protezione di cui al presente Accordo. Ai fini del presente paragrafo e dei paragrafi 3 e 4, gli obblighi in materia di diritto d’autore in relazione ad opere esistenti sono determinati unicamente a norma dell’art. 18 della Convenzione di Berna (1971) e gli obblighi in relazione ai diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori su fonogrammi esistenti sono determinati unicamente a norma dell’art. 18 della Convenzione di Berna (1971) quale applicabile ai sensi dell’art. 14, paragrafo 6 del presente Accordo.
3. Non è obbligatorio ripristinare la protezione per un oggetto che alla data di applicazione del presente Accordo per il Membro in questione sia caduto in pubblico dominio.
4. Per quanto riguarda atti relativi a specifici oggetti incorporanti elementi oggetto di protezione, che diventino atti costituenti violazione in virtù di norme conformi al presente Accordo e che siano iniziati, o per i quali sia stato effettuato un investimento significativo, prima della data di accettazione dell’Accordo OMC da parte del Membro in questione, qualsiasi Membro può prevedere una limitazione dei rimedi dei quali può avvalersi il titolare del diritto in ordine alla continuazione degli atti in questione dopo la data di applicazione del presente Accordo per il medesimo Membro. In tali casi, tuttavia, il Membro prevede almeno il pagamento di un equo compenso.
5. Un Membro non è tenuto ad applicare le disposizioni dell’art. 11 e dell’art. 14, paragrafo 4, per gli originali o le riproduzioni acquistati prima della data di applicazione del presente Accordo per tale Membro.
6. I Membri non sono tenuti ad applicare l’art. 31, né la disposizione di cui all’art. 27, paragrafo 1, secondo la quale il godimento dei diritti di brevetto non è soggetto a discriminazioni in base al settore tecnologico, all’uso senza consenso del titolare del diritto se l’autorizzazione a tale uso è stata concessa dalla pubblica amministrazione prima della data in cui si è avuta conoscenza del presente Accordo.
7. Per i diritti di proprietà intellettuale la cui protezione è subordinata alla registrazione, è consentito modificare le domande di protezione in corso alla data di applicazione del presente Accordo per il Membro in questione, al fine di chiedere una maggiore protezione in base alle disposizioni del presente Accordo. Tali modifiche non comprendono alcun nuovo oggetto.
8. Se alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC un Membro non concede una protezione mediante brevetto dei prodotti chimici farmaceutici e agricoli conforme agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’art. 27, tale Membro: a) in deroga alle disposizioni della parte VI, dà modo, dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, di presentare domande di brevetto relative a tali invenzioni; b) applica a dette domande, dalla data di applicazione del presente Accordo, i criteri di brevettabilità definiti nel presente Accordo come se tali criteri fossero applicati alla data di deposito nel Membro in questione o, qualora si possa ottenere e sia rivendicata la priorità, alla data di priorità della domanda; e c) concede la protezione brevettuale in conformità al presente Accordo a decorrere dalla concessione del brevetto e per la restante durata del brevetto, computata dalla data di deposito conformemente all’art. 33 del presente Accordo, per le domande che soddisfano i criteri di protezione di cui alla lettera b).
9. Se un prodotto è oggetto di una domanda di brevetto in un Membro in conformità al paragrafo 8, lettera a), diritti esclusivi di commercializzazione sono concessi, in deroga alle disposizioni della parte VI, per un periodo di cinque anni dopo l’ottenimento del benestare alla commercializzazione in tale Membro o fino a quando il brevetto non viene concesso o rifiutato nel medesimo Membro, a seconda di quale periodo sia più breve, purché, successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo OMC, sia stata depositata una domanda di brevetto e sia stato concesso un brevetto per il prodotto in questione in un altro Membro e sia stato ottenuto in quest’ultimo un benestare alla commercializzazione.

Art. 71
Esame e modifica
1. Il consiglio TRIPs esamina l’attuazione del presente Accordo dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all’art. 65, paragrafo 2. Successivamente al riesame, alla luce dell’esperienza acquisita con la sua attuazione, due anni dopo tale data e a intervalli identici. Il consiglio può anche intraprendere ulteriori esami alla luce di eventuali nuovi sviluppi pertinenti che potrebbero giustificare una modifica del presente Accordo.
2. Gli emendamenti aventi come unico scopo l’adeguamento a più alti livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale raggiunti, e in vigore, in altri accordi multilaterali e accettati nel quadro di tali accordi da tutti i Membri dell’OMC possono essere sottoposti alla Conferenza ministeriale perché questa agisca in conformità all’art. X, paragrafo 6 dell’Accordo OMC sulla base di una proposta unanime del consiglio TRIPs.

Art. 72
Riserve
Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri.