La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il protocollo relativo all’intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989.

Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e’ data al protocollo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 del protocollo stesso.

Art. 3.
1. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante le norme occorrenti per l’applicazione del protocollo di cui all’articolo 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali, in particolare con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la tassa spettante all’Italia di cui all’articolo 8, comma 7, lettera a), del protocollo sia equivalente all’importo previsto per il deposito del marchio in Italia dedotto il risparmio risultante dalla procedura internazionale, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all’Organizzazione mondiale della proprieta’ intellettuale;
b) stabilire che il termine di un anno previsto all’articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sia esteso a diciotto mesi in conformita’ all’articolo 5, comma 2, lettera b), del protocollo, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all’Organizzazione mondiale della proprieta’ intellettuale, e stabilire le modalita’ anche organizzative per l’effettuazione dell’esame dei requisiti di registrabilita’ e le norme che disciplinano la procedura di opposizione alla registrazione di nuovi marchi da parte dei titolari di diritti anteriori;
c) stabilire le modalita’ e le condizioni di conversione del marchio internazionale in marchio nazionale, ai sensi dell’articolo 9- quinquies del protocollo.

Art. 4.
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato puo’, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche’ agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di trenta unita’. Le spese relative a detto personale restano a carico dell’amministrazione statale o dell’ente di provenienza.

Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 12 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO