Regolamento CE N. 3288/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento CE n. 40/94 sul marchio comunitario ai fini dell’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell’Uruguay Round

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che l’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato Accordo OMC) è stato firmato a nome della Comunità e che l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato Accordo TRIPS), allegato all’Accordo OMC, contiene disposizioni dettagliate sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale al fine di fissare norme internazionali in questo settore per promuovere il commercio internazionale e prevenire le distorsioni degli scambi e gli attriti dovute alla mancanza di un’adeguata ed efficace tutela della proprietà intellettuale;
considerando che, per garantire che tutta la legislazione comunitaria pertinente sia pienamente conforme all’Accordo TRIPS, la Comunità deve adottare determinate misure in relazione agli atti comunitari vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale; che tali misure comportano per taluni aspetti l’emendamento o la modifica di atti comunitari e che dette misure comportano altresì l’integrazione degli atti comunitari vigenti;
considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 (2) istituisce il marchio comunitario; che l’articolo 5 del regolamento n. 40/94 definisce i «titolari del marchio comunitario» facendo riferimento in particolare alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e richiede un trattamento di reciprocità da parte dei paesi che non partecipano alla convenzione di Parigi; che l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 40/94, relativo al diritto di priorità, deve anch’esso essere modificato a questo riguardo e che, per ottemperare all’obbligo di accordare il trattamento nazionale previsto dall’articolo 3 dell’Accordo TRIPS, dette disposizioni dovrebbero essere modificate in modo da garantire che ai cittadini di tutti i membri dell’OMC sia applicato un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini degli Stati membri della Comunità, anche se il membro in questione non partecipa alla convenzione dei Parigi, considerando che l’articolo 23, paragrafo 2 dell’Accordo TRIPS dispone il rifiuto o l’annullamento dei marchi che contengono o consistono in indicazioni geografiche false per vini o alcolici senza la condizione che essi siano di tale natura da ingannare il pubblico, dev’essere aggiunto una nuova lettera j) all’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 40/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento CE n. 40/94 è modificato come segue:

1) il testo dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) di altri Stati partecipanti alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, in seguito denominata “la convenzione di Parigi”, o all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio»;
2) il testo dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal seguente:
«d) di uno Stato non partecipante alla convenzione di Parigi o all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del Commercio, diverse dalle persone menzionate alla lettera c), e che, in base alle constatazioni pubblicate, tale Stato conceda ai cittadini di tutti gli Stati membri, per quanto concerne i marchi, la stessa protezione che concede ai suoi cittadini e che, qualora i cittadini degli Stati membri debbano fornire la prova della registrazione del marchio nel paese d’origine, riconosca come tale prova la registrazione del marchio comunitario»;
3) all’articolo 7, paragrafo 1, dopo la lettera i) è aggiunta la lettera seguente:
«j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici, rispetto ai vini o alcoolici che non hanno tale origine.»;
4) il testo dell’articolo 29, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi o dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, fruisce, durante sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a, o contenuti in, quelli per i quali il marchio è depositato.»;
5) il testo dell’articolo 29, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:
«5. Se il primo deposito è stato eseguito in uno Stato che non è parte della convenzione di Parigi o dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto qualora questo Stato, secondo constatazioni pubblicate, conceda, in base ad un primo deposito eseguito presso l’Ufficio e fatte salve condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità avente effetti equivalenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. SEEHOFER
(1) Parere reso il 14 dicembre 1994
(2) GU n. L 11 del 14. 1. 1994