Regolamento CE n. 1653/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento CE n. 40/94 sul marchio comunitario

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere della Corte dei conti (3),
considerando quanto segue:
(1) Con l’entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), il concetto di controllo finanziario ex-ante centralizzato è abbandonato a favore di sistemi di controllo e di revisione più moderni.
(2) Risulta opportuno che l’Ufficio di armonizzazione nel mercato interno disponga di sistemi di controllo e di revisione di livello comparabile a quello dei sistemi utilizzati dalle istituzioni europee e dagli organismi succitati.
(3) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall’articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5).
(4) In occasione dell’adozione del regolamento CE n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
(5) È necessario quindi includere nel regolamento CE n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1983, sul marchio comunitario (6), le disposizioni necessarie perché il regolamento CE n. 1049/2001 sia applicabile all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(1) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 75.
(2) Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).
(3) GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).
(5) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(6) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE n. 3288/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83).

(6) Il regolamento (CE) n. 40/94 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento CE n. 40/94 è modificato come segue:
1) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 118 bis
Accesso ai documenti
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso dell’Ufficio.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento CE n. 1653/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento CE n. 40/94 sul marchio comunitario (**).
3. Le decisioni adottate dall’Ufficio in applicazione dell’articolo 8 del regolamento CE n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.
(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36.»
2) L’articolo 136 è sostituito dal seguente:
«Articolo 136
Revisione e controllo finanziario
1. All’interno dell’Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal presidente, è responsabile dinanzi ad esso della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio dell’Ufficio.
2. Il revisore interno consiglia il presidente riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
3. L’ordinatore è responsabile dell’introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all’esecuzione dei suoi compiti.»

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.
Per il Consiglio
Il presidente
G. DRYS
29.9.2003 L 245/37 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT