Regolamento CE n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1).

L’articolo 141 è sostituito dal seguente:

«Articolo 141
Istituzione di un comitato e procedura di adozione dei regolamenti di esecuzione
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli)”.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) G.U. L. 184 del 17.7.1999, pag. 23.»
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(1) G.U. L. 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94 (G.U. L. 349 del 31.12.1994, pag. 83).
Pubblicazione su G.U.C.E. 16/05/2003