La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso sentenza per la causa C-205/13 relativamente al marchio di forma per un prodotto con una funzione e valore sostanziale del medesimo.

La registrazione come marchio delle forme imposte dalla funzione del prodotto nonché delle forme che possano conferire differenti valori sostanziali a un prodotto dotato di più caratteristiche può essere esclusa in forza del diritto dell’Unione“. Pertanto la possibilità di riservare determinate forme ad un solo competitor, conferirebbe un monopolio sulle caratteristiche essenziali dei prodotti.

Nell’Unione è vietata la registrazione di marchi che abbiano una forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto o che è imposta dalla natura stessa del prodotto.

L’oggetto della causa C-205/13 era una sedia per bambini denominata «Tripp Trapp». Nel 1972 il gruppo Stokke, di cui fanno parte la norvegese Stokke A/S e l’olandese Stokke Nederland BV, hanno iniziato ad introdurre la sedia «Tripp Trapp» sul mercato. Anche Peter Opsvik e la Peter Opsvik A/S detengono i diritti su tale forma.
A decorrere dal 1998, Stokke ha depositato, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, come marchio di forma la sedia denominata «Tripp Trapp». Medesimo deposito è stato effettuato nel 2003, presso l’UAMI – Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – con le domande di marchio, oggi ritirate, nn. 003508264 e 003514171 raffiguranti la forma della sedia «Tripp Trapp».
Di contro la tedesca Hauck GmbH & Co. KG, che produce e distribuisce articoli per l’infanzia, ha prodotto e messo in commercio due modelli di sedie, rispettivamente denominati «Alpha» e «Beta».
Da qui i titolari dei marchi anteriori hanno attivato i loro titoli per intentare un’azione nei confronti della Hauck GmbH & Co. KG come violazione di diritto d’autore e dei diritti derivanti dal marchio registrato. La Hauck, con domanda riconvenzionale, ha chiesto l’annullamento del marchio «Tripp Trapp» in Benelux.
Nel 2000 il giudice olandese ha parzialmente accolto il ricorso di Stokke e Opsvik con esclusivo riferimento al diritto d’autore. Ha altresì accolto la domanda riconvenzionale della Hauck GmbH & Co. KG per quanto concerne l’annullamento del marchio.

Da qui è stata adìta la locale Corte Suprema dei Paesi Bassi, la Hoge Raad der Nederlanden, la quale ha posto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea alcune questioni pregiudiziali sui motivi per cui la registrazione di un marchio costituito dalla forme del prodotto può essere esclusa o dichiarata nulla.
Con la sentenza oggi in esame la Corte di Giustizia ha chiarito come segue:
– qualora nella domanda di marchio sia presente una “forma imposta dalla natura stessa del prodotto“, detta domanda deve essere escluse dalla registrazione. Questo in quanto, come sopra detto, la possibilità di riservare determinate forme ad un solo competitor, conferirebbe un monopolio sulle caratteristiche essenziali dei prodotti che, invece, il consumatore può ricercare in prodotti concorrenti che assolvano una funzione identica o simile;
– con riferimento all’impedimento o al motivo di nullità basato sulle “forme che danno un valore sostanziale al prodotto” la Corte osserva che con tale nozione non ci si possa limitare esclusivamente alla forma avente valore artistico o ornamentale con il rischio di non ricomprendere i prodotti che abbiano sia un elemento estetico importante che caratteristiche funzionali essenziali. Ciò che si vuole evitare è la possibilità di sfruttare in maniera non adeguata un diritto di tutela a scapito di altre diritti con durate temporali differenti. Secondo la Corte, inoltre “possono essere presi in considerazione altri elementi di valutazione quali la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma di cui trattasi, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti simili o l’elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione“;
– la Corte, da ultimo, ha analizzato se i due impedimenti, funzione del prodotto e valore sostanziale, abbiano carattere autonomo. La risposta della Corte è stata affermativa. Pertanto, se è soddisfatto anche un solo requisito, il marchio non può essere registrato.